Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 55
  1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.


Articolo 56
  1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

  2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

  3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

  4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


Articolo 57
  1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

  2. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

  3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

  4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


Articolo 58
  1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

  2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.


Articolo 59
  1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

  2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.


Articolo 60
  1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

  2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.


Articolo 61
  1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

  2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


Articolo 62
  1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

  2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

  3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.


Articolo 63
  1. Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

  2. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.


Articolo 64
  1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

  2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

  3. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

  4. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


Articolo 65
  1. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

  2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.


Articolo 66
  1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.


Articolo 67
  1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.


Articolo 68
  1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

  2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

  3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.


Articolo 69
  1. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.