Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 92
  1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

  2. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.


Articolo 93
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.


Articolo 94
  1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

  2. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

  3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

  4. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

  5. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.


Articolo 95
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

  2. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

  3. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.


Articolo 96
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.