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 Forum B – Unità B3

L’IMPRENDITORE E LA CONCORRENZA

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Com’è regolata la class action?

Nel 2010  è entrato in vigore l’art. 140 bis del Codice del consumo, che ha introdotto anche nell’ordinamento italiano la cosiddetta class action.

La class action è l’azione con la quale un gruppo di consumatori o utenti danneggiati dal medesimo fatto realizzato da un’impresa (e pertanto individuati come appartenenti a una medesima classe) può attivare un unico processo per accertare le responsabilità e ottenere il risarcimento del danno subito. 

Ciascun componente della classe può agire anche mediante associazioni a cui dà mandato o comitati a cui partecipa.

Chi partecipa all’azione collettiva deve rinunciare a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

Il tribunale al quale la domanda di risarcimento è rivolta deve preliminarmente valutarne l’ammissibilità.

La domanda è dichiarata non ammissibile quando:

  • è manifestamente infondata,
  • sussiste un conflitto di interessi,
  • il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili,
  • il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.

 

L’ordinanza che decide sulla ammissibilità o non ammissibilità della domanda è reclamabile in Corte d’Appello.

Se il giudice decide per l’ammissibilità dispone anche che sia data la più ampia pubblicità all’azione per consentire la tempestiva adesione degli appartenenti alla classe.

Se la domanda degli attori è giudicata ammissibile e le istanze da essi avanzate sono accolte, il tribunale, al termine del processo,  pronuncia sentenza di condanna con cui liquida le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, viene liquidato da giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).

E’ in ogni caso fatta salva la possibilità, per chi non abbia aderito all’azione collettiva, di intraprendere azioni individuali.

Le disposizioni contenute nell’art. 140 bis non hanno valore retroattivo. Pertanto la class action è esperibile solo per gli illeciti compiuti dopo l’entrata in vigore della legge.