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 Forum D – Unità D2

Costituzione e caratteri generali della S.p.a.

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Quando e perché sono nate le società per azioni?

Le prime compagnie mercantili, sorte nell’alto medioevo,  avevano la forma della società in nome collettivo e tutti i soci, allora come oggi, erano illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali.

Quando, dopo il mille, passata la nube delle invasioni barbariche, le attività commerciali sono tornate ad espandersi e a richiedere investimenti sempre più consistenti, si è cominciato a porre il problema di attrarre nell’impresa soggetti che, pur disponendo di ingenti risorse finanziarie (alti prelati, aristocratici, professionisti) e pur essendo disposti ad entrare in affari, non intendevano rischiare il loro intero patrimonio.

La società in accomandita, comparsa in pieno medioevo come variante alla società collettiva, ha rappresentato l’innovazione capace di superare il problema. Con la commenda si affidava una somma al commerciante per condurre un’operazione profittevole.  Se  l’operazione andava bene, la somma veniva restituita accresciuta di una quota di utili. Se l’operazione andava male, l’accomandante perdeva al massimo il capitale investito ma non l’intero patrimonio.

La società per azioni ha fatto la loro comparsa nei primi anni del 1600 ed ha rappresentato la naturale evoluzione verso una più estesa limitazione della responsabilità dei soci.
Si era ormai in piena espansione coloniale e i traffici marittimi per le indie, sebbene promettessero enormi profitti, comportavano anche enormi rischi. Naufragi, aggressioni di pirati, perdita del carico, erano eventi tutt’altro che straordinari. Chi si assumeva l’onere di affrontarli non poteva essere penalizzato anche con la perdita di tutto il proprio patrimonio. Era chiaro che per convogliare capitali verso le grandi imprese armatoriali occorreva offrire, oltre alla prospettiva di un alto profitto, anche il beneficio  della responsabilità limitata, con in più la possibilità di cedere liberamente ad altri la propria partecipazione e rientrare dei capitali investiti.
Nascevano così le prime grandi società per azioni: nel 1600 la inglese East India Company; nel 1602 la olandese Oost Indische Compagnie; nel  1664 le francesi Compagnies des Indes.

Con la limitazione della responsabilità dei soci al capitale conferito si ponevano anche le basi per la circolazione della partecipazione dei soci certificata da speciali documenti (azioni) che cominciavano ad essere scambiati nelle prime borse: Amsterdam, Londra, Bruges, Anversa.

L’esigenza di consentire la più ampia circolazione delle azioni ha comportato, inoltre, che esse venissero rilasciare al portatore garantendo così anche ilsostanziale anonimato del socio, da cui è derivata la denominazione di società anonime, che in Italia si è conservata fino a 1942 quando è stata adottata la nuova denominazione di società per azioni.

Come funzionano i mercati regolamentati?

L'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni, dette società di gestione.

Il compito di autorizzare l’esercizio dei mercati regolamentati è stato attribuito alla Consob, la quale deve verificare la conformità del regolamento del mercato alla disciplina comunitaria e l’idoneità ad assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Accertata la presenza dei requisiti richiesti dalla legge, la Consob iscrive in un apposito elenco i mercati regolamentati italiani autorizzati e, in una specifica sezione,  i mercati regolamentati esteri, sia comunitari che extracomunitari.

I mercati italiani attualmente esistenti, suddivisi per società di gestione e autorizzati dalla Consob con delibera 17143 del 2010 sono i seguenti:

Mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.:

 

– Mercato Telematico Azionario ("MTA")

 

– Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC ("ETFplus")

 

– Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT")

 

– Mercato telematico dei securitised derivatives ("SeDeX")

 

– Mercato telematico degli investment vehicles ("MIV")

 

– Mercato degli strumenti derivati ("IDEM") per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere f) e i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Mercati gestiti da MTS S.p.A.:

  • Mercato Telematico all’Ingrosso dei Titoli di Stato (MTS);
  • Mercato BONDVISION per la negoziazione via internet all’Ingrosso di Titoli di Stato;
  • Mercato all’Ingrosso delle Obbligazioni non governative e dei Titoli emessi da Organismi Internazionali partecipati da Stati;
Che cosa accade se l’atto costitutivo è nullo?

Come tutti gli atti giuridici, anche l’atto costitutivo di una S.p.a. può presentare dei vizi che lo rendono nullo. Che fare in questi casi? Che fare, per esempio, se accade di scoprire una causa di nullità quando la società opera già da tempo sul mercato?

Il problema è grave perché la nullità, di regola, ha effetto retroattivo. Ciò significa che l’atto costitutivo dovrebbe ritenersi mai stipulato e la società mai costituita. Ma se così fosse, che ne sarebbe dei rapporti giuridici posti in essere? Chi dovrebbe rispondere per le obbligazioni assunte? Chi potrebbe riscuotere le somme dovute dai clienti? Su chi dovrebbero rivalersi i lavoratori per le retribuzioni non ancora perce­pite?

Questa complessa serie di problemi ha indotto il legislatore a disciplinare in modo del tutto particolare l’ipotesi di nullità dell’atto costitutivo per tutte le società di capitali.

L’art. 2332 c.c. stabilisce in proposito che:

– La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (ciò significa, in altri termini, che la dichiarazione di nullità non ha effetto retroattivo);

– La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. Ciò vuol dire che questa sentenza ha lo stesso effetto di un ordine di scioglimento e come tale impone di liquidare il patrimonio sociale, pagare tutti i debiti, distribuire ciò che residua ai soci e cancellare la società dal registro delle imprese.

Le cause che possono determinare la nullità dell’atto costitutivo sono soltanto quelle (per la verità piuttosto improbabili) indicate nel primo comma dell’art. 2332 c.c.:

– mancata stipulazione nella forma di atto pubblico,

– illiceità dell’oggetto sociale,

– mancanza, nell’atto costitutivo, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

La nullità non può più essere dichiarata, stabilisce il penultimo comma della norma in esame, quando la causa che l’ha prodotta è stata eliminata.