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 Forum E – Unità E5

La variazione dei soggetti nelle obbligazioni contrattuali e non contrattuali

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Che cosa accade se nella cessione di credito il titolo è invalido?
Con la cessione del credito, regolata dagli artt. 1260-1267 c.c., un soggetto trasferisce a un terzo il credito che vanta nei confronti del debitore.

Supponiamo che a un imprenditore (cessionario) sia stato ceduto un credito per 1000 euro e che, quando si reca a riscuoterlo, il debitore gli spieghi che il contratto da cui sarebbe sorto quel credito è invalido ed egli non ha intenzione di pagare alcunché. Può farlo?

La risposta è affermativa. Se il contratto era nullo o è stato annullato, l’imprenditore ha rilevato un credito inesistente.

Il cessionario dovrà allora rassegnarsi alla perdita dei 1000 euro?

La risposta viene dall’art. 1266 c.c.: Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione (…).

Questo significa che il cessionario potrà rivalersi sulla persona da cui, a titolo oneroso, ha rilevato il credito.

Che cosa accade se nella cessione di credito il debitore non paga?
Con la cessione del credito, regolata dagli artt. 1260-1267 c.c., un soggetto trasferisce a un terzo il credito che vanta nei confronti del debitore.

Supponiamo che a un imprenditore (cessionario) sia stato ceduto un credito per 1000 euro e che, quando si reca a riscuoterlo, il debitore gli comunichi che non intende pagare alcunché.

Che cosa accade in questi casi?

Come si evince dall’art. 1267 c.c. , il cedente è tenuto solo a garantire l’esistenza del credito e non è responsabile per il comportamento del debitore. Ciò vuol dire che se questi non paga il cessionario dovrà chiamarlo in giudizio.

Tuttavia, nella pratica commerciale, chi rileva un credito solitamente pretende che il creditore-cedente garantisca il pagamento. Ciò viene fatto inserendo nell’accordo di cessione clausole del tipo salvo buon fine, pro solvendo o altre simili. In tal modo, se il debitore non pagasse, il cedente dovrebbe restituire al cessionario quanto ha da lui ricevuto più gli interessi, le spese e il risarcimento del danno.