LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Fabio MAZZA - Rel. Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROTRANS SRL, in persona dell'amministratore unico Narcisio Romele,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo
studio dell'avvocato PIETRO ANTONUCCIO, che lo difende unitamente
all'avvocato GIORGIO VALAPERTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA MANNHEIM ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona
dell'amministratore delegato, sig. Fabrizio Riva, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato
SIMONETTA DE SANCTIS MANGELI, difesa dagli avvocati GIULIO
PALMIGIANO, CLAUDIO PALMIGIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 665/99 della Corte d'Appello di BRESCIA,
seconda sezione civile emessa il 22/9/1999, depositata il 13/10/99;
rg.693/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato GIULIO PALMIGIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La srl Rotrans con atto 26.10.93 chiedeva al Presidente del Tribunale di Brescia l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di lire 100 milioni nei confronti della spa La Mannheim Assicurazioni. Esponeva che aveva stipulato con tale società due polizze assicurative: la polizza n° 2646 per la copertura del rischio di furto per il trasporto « per conto di chi spetta » con massimale di lire 50 milioni; la polizza n° 2647 a copertura della propria responsabilità di vettore con un massimale di lire 7.500.000 a viaggio; che nel gennaio 1992 aveva ricevuto dalla ditta Perioli, per conto della soc. Tuxor, venditrice della merce da essa acquistata dalla ditta Silmet, l'incarico di trasportare un quantitativo di tubi di rame ed aveva affidato il trasporto alla ditta Schiavetta; che, nella notte tra il 3 e il 4.1.1992 gli autocarri erano stati trafugati mentre si trovavano chiusi a chiave, con l'antifurto inserito in un deposito in Noceto, in attesa di ripartire per La Spezia, ove la merce doveva essere imbarcata. Veniva emesso il decreto richiesto, contro il quale proponeva opposizione la Soc. La Mannheim la quale opponeva che la Soc. Rotrans era carente di legittimazione attiva in quanto al momento del furto la proprietà della merce era già trasferita dall'alienante all'acquirente; che la polizza n° 2647 non era operante a causa delle modalità del furto.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza 13.5.1996, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. La Soc. Rotrans proponeva appello, che la corte di Brescia rigettava con sentenza 13.10.1999, osservando che la Soc. Rotrans agiva per l'esecuzione del contratto di assicurazione sull'assunto di aver avuto l'espresso consenso dell'assicurato Soc. Tuxor, cui aveva corrisposto la somma di lire 90 milioni a titolo di risarcimento del danno, ma che al momento del furto, la proprietà della merce rubata era già stata trasferita all'acquirente algerino, Soc. Kouninef, come previsto dall'art. 1378 2° comma cc.
Osservava ancora che la clausola FOB non incideva sul momento traslativo della proprietà. Riteneva inoltre non operativo il contratto di cui alla polizza n° 2647 per violazione della clausola n° 3, punto B, relativa alla custodia dei veicoli durante le soste. La soc. Rotrans ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi.
Resiste la soc. La Mannheim con controricorso.
Diritto
Con la prima censura la soc. ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1378, 1510 e 1891 cc nonché dell'art. 9 della Convenzione di Vienna 11.4.1980 e l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Osserva che la Corte territoriale ha violato l'art. 1378 cc per aver ritenuto l'applicabilità della seconda parte di esso, trascurando ogni indagine sulla prima parte, nonostante l'inserimento della clausola FOB nel contratto.
Da ciò sarebbe derivata l'erronea conseguenza di aver attribuito al compratore la proprietà della merce al momento del furto.
Ugualmente erronea sarebbe la distinzione operata dalla Corte in tema di rischio colpevole e rischio incolpevole con l'assunto secondo cui la regola «res perit domino» si applica soltanto al perimento incolpevole della cosa, mentre il perimento colpevole grava sul vettore.
La soc. ricorrente osserva ancora che il giudice a quo non ha esaminato la fattispecie sotto il profilo secondo cui il patto di consegna in luogo diverso da quello in cui si trova la merce venduta possa o meno costituire deroga a quanto stabilito dall'art. 1510, 2° comma cc, e rileva sul punto essere jus receptum (che il patto contrario previsto in tale norma è ravvisabile nell'assunzione dell'obbligo di far pervenire la merce al domicilio del creditore o in qualsiasi altro luogo concordato con quest'ultimo.
Afferma ricorrere quest'ultima ipotesi per il concordato patto di consegna ad un vettore marittimo, diverso quindi dal vettore terrestre incaricato del trasporto sino a La Spezia.
Con ciò secondo il ricorrente risulterebbero violati l'art. 1510 cc e l'art. 9 della Convenzione di Vienna citata, secondo cui il venditore adempie all'obbligo di consegna (FOB) quando la merce supera la murata della nave. La censura è infondata e non può quindi trovare accoglimento.
Come risulta dalla sentenza impugnata il contratto di vendita aveva per oggetto la fornitura di tubi di rame e prevedeva quanto segue: « la merce sarà consegnata FOB porto italiano stivato - porto di destinazione Algeria » (art. 8 del contratto).
Risulta anche pacificamente dalla sentenza medesima e dagli atti di parte che la suddetta merce fu consegnata al vettore per la esecuzione del trasporto.
A norma dell'art. 1378 cc il trasferimento della proprietà di cose determinate solo nel genere si trasmette o con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti e, trattandosi di cose da trasportare, mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
La norma dell'art. 1510 2° comma cc prevede che, salvo patto od uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore.
Nella ipotesi dedotta in lite, con la consegna al vettore si sono verificati, per volontà di legge, l'individuazione della merce e il trasferimento della stessa in proprietà del compratore.
Né a tale conclusione, cui correttamente è pervenuta la Corte distrettuale, osta l'avvenuta stipula della clausola FOB, non integrando questa una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà. Devesi infatti rilevare che la clausola in questione (free on bordd = franco a bordo), come tutte le clausole «franco», è riferibile unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, che, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.
Cosicché il trasferimento della proprietà e il passaggio dei rischi rimane disciplinato dalle norme comuni.
Siffatta impostazione, che trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Civ. Sez. II 11.2.1994 n° 1381, Cass. Civ. SU 21.2.1974 n° 490, Cass. 6.5.1978 n° 2179), non è contraddetta da quanto sancito dalla Convenzione di Vienna dell'11.4.1980, che si occupa soltanto della consegna della merce e non anche del trasferimento della proprietà di essa, che resta regolata dal Paese nel quale la vendita è stata effettuata.
Né appaiono errate le considerazioni svolte dal giudice a quo sul tema della responsabilità della perdita del bene da parte del vettore (perdita colpevole o incolpevole), giacché l'avveramento dell'una o dell'altra ipotesi non incide sulla appartenenza di essa al momento dell'evento dannoso, ma introduce soltanto una ipotesi di responsabilità del vettore nei confronti del proprietario.
Non sussiste infine il vizio di omessa o insufficiente motivazione sul punto, avendo la Corte di Brescia esaminato congiuntamente la fattispecie sotto il profilo della pattuita clausola FOB, e non avendo la soc. Rotrans dedotto alcun altro fatto incidente sul trasferimento della proprietà dei tubi di rame.
Con la seconda censura la soc. Rotrans lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, affermando che la Corte bresciana non ha considerato le norme Incoterms (raccolta di usi internazionali) per le quali, con la clausola FOB, il venditore adempie l'obbligo di consegna soltanto quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto, cosicché è in tale momento che avviene il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore.
Anche tale censura non merita accoglimento giacché la tesi con essa esposta riguarda l'ipotesi di vendita di merce determinata nel genere e non ancora da esso distaccata con l'individuazione, cosicché questa si verifica all'arrivo, con la separazione dalla massa.
E' questa l'ipotesi in cui la merce venduta, consistente in un genus, faccia parte di un più grosso quantitativo spedito alla rinfusa senza distinzione dei lotti destinati a ciascun acquirente. Ipotesi diversa da quella in oggetto, descritta nella sentenza impugnata, secondo cui il lotto destinato alla ditta compratrice fu già specificato con la prima consegna al vettore, conseguente alla compravendita tra le soc. Silmet e Tuxor.
Su tale aspetto della controversia non è dato riscontrare il denunciato vizio di motivazione, avendolo il giudice a quo esaurientemente trattato e definito nel senso che anche per gli Incoterms la clausola FOB deroga dalla normativa dell'art. 1510, 2° comma, cc soltanto in ordine alle spese che si intendono a carico del compratore.
Stabilito quindi che la regola «res perit domino» grava, nella fattispecie, sull'acquirente, la Corte di Brescia, ha applicato correttamente le conseguenze che da ciò derivano in ordine alla contratta assicurazione.
Come afferma Cass. Sez. I, 15.12.1994 n° 10718, nell'assicurazione per conto di chi spetta, che è diretta a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul suo valore economico, la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità, va individuata in colui che al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa, mentre è da escludere, in mancanza di opposta pattuizione, che il vettore, o lo spedizioniere, possa essere riconosciuto titolare di quell'interesse che può trovare copertura nel contratto di assicurazione. Da ciò consegue, ex art. 1891 cc, che il vettore possa far valere i diritti derivanti da tale contratto (vedi anche Cass. Sez. I 25.2.1995 n° 2140).
Con il terzo motivo di censura la soc. ricorrente lamenta vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione di legge, osservando che il giudice a quo, decidendo sulla operatività della polizza n° 2647, ha ritenuto che la clausola riguardante la « chiusura con mezzi appropriati » dei locali di sosta dei veicoli, fosse stata violata in conseguenza del fatto che una porticina non carrabile era stata lasciata aperta. osserva che la motivazione presenta il vizio di illogicità non avendo la Corte considerato adeguatamente l'avvenuto inserimento degli antifurto.
La censura non merita accoglimento. La Corte ha compiutamente e sapientemente motivato la decisione sul punto, avendo osservato che la clausola n° 3 della polizza prevedeva la chiusura di tutti i varchi e che a ciò non equivaleva l'inserimento degli antifurto, destinati alla difesa dei veicoli in altra ipotesi di sosta degli stessi durante il tragitto.
Una diversa valutazione del fatto e una diversa interpretazione della norma contrattuale incidono nel merito e non sono ammissibili nel giudizio di legittimità.
La condanna alle spese segue la soccombenza, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M
La corte
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese di lite del giudizio di Cassazione, di cui euro seimila per onorari ed euro 162,49 per spese.
Così deciso in Roma, addì 21.5.2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 NOV. 2002.