Tribunale Roma, 23 giugno 2008, sez. IX
Letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso, in
data 8/1/2008, dalla G.R.H. (di seguito, GRH) spa, in
persona del legale rappresentante p.t., avverso
l'ordinanza emessa, in data 21/12/2007, dal G.I. presso il Tribunale di Roma,
con la quale, nell'ambito del giudizio di merito n.77552/2006 RG, instaurato
con atto di citazione notificato il 22/11/2006, dalla attrice G.R.H. - società specializzata nei settori
dell'editoria tradizionale, televisiva ed Internet, titolare del marchio
"Gambero Rosso", registrato anche come marchio comunitario, dal 1989
(nel complesso, sei marchi nazionali, quattro internazionali, tre comunitari,
uno giapponese e due statunitensi), utilizzato per contraddistinguere servizi e
prodotti nel settore editoriale, diverse guide annuali ed una rivista
trimestrale (dieci testate), un sito Web, un canale televisivo "Gambero
Rosso Channel", in onda quotidianamente sulla
piattaforma Sky Italia, un immobile, adibito ad eventi ed a trasmissioni
televisive, denominato "
rilevato che, a sostegno del reclamo, con il quale si
chiede, in riforma dell'ordinanza reclamata, l'integrale accoglimento delle
istanze cautelari, la reclamante deduce sostanzialmente che il giudice, nel
respingere la cautela, per difetto del "pericolo di confondibilità
tra i prodotti editi dalle due parti", in relazione "alla palese
diversità dei mercati di riferimento", e per difetto del periculum in mora, avrebbe errato, non considerando, tra
l'altro, che il marchio di titolarità dell'attrice-ricorrente è
forte, notorio ed utilizzato da vent'anni e che i prodotti offerti dalle parti
contrapposte concernono la stessa tipologia merceologica (classe 16, prodotti
dell'editoria), hanno identico o affine target di consumatori, in rapporto al
bisogno del pubblico che i prodotti stessi tendono a soddisfare, identici punti
vendita e che non vi è stato alcun atteggiamento di inerzia e tolleranza
di essa GRH a fronte della illecita condotta della concorrente;
letta la memoria difensiva delle parti reclamate,
costituitesi in cancelleria in data 25/3/2008, con la quale viene chiesto il
rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, reiterandosi le
eccezioni, proposte anche nel giudizio di merito, in ordine al fumus boni iuris,
di difetto di novità, capacità distintiva e liceità
dell'altrui marchio "Il Gambero Rosso", in quanto segno associato al
concetto di "buona cucina", sin dall'opera di Carlo Collodi "Le
Avventure di Pinocchio", pubblicata nel 1883 (costituendo il titolo di un
paragrafo dell'opera, "L'osteria del Gambero Rosso"), ormai
ampiamente diffuso nel settore del gastronomico e del commercio alimentare e
tutelabile al più quale marchio debole, nonché di difetto di
rischio confusorio per l'altrui marchio e testata,
stante la diversità fonetica, dei canali di vendita (non essendo i libri
editi da NCE venduti anche nelle edicole), di veste tipografica e di contenuti,
ed in ordine al periculum mancando nella fattispecie
addirittura la prova del danno subito dalla ricorrente-attrice;
sentite le parti ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto che la ricorrente GRH ha invocato, nel merito ed in
sede cautelare, una duplice tutela del segno distintivo di cui è
titolare, quella propria del marchio, anche comunitario, notorio o rinomato, e
quella propria della Legge Autore, dettata agli artt. 100-
ritenuto che, in punto di periculum,
effettivamente, come evidenziato dalla reclamante (malgrado peraltro il
richiamo, nel ricorso di prime cure, all'art.700 c.p.c.
e non anche agli artt.
ritenuto, in punto di fumus, che:
- con riguardo alla tutela di cui agli artt. 100-
- invero emerge, nella fattispecie, la non confondibilità dei titoli delle contrapposte opere
editoriali, anzitutto per la diversità fonetica e concettuale degli
stessi (essendo ben diverso il suono delle consonanti presenti ed il significato
intrinseco negli aggettivi utilizzati, "rosso" e "rozzo"),
valutati nel loro complesso, nonché dei frontespizi, per diverso tipo di
caratteri impiegati nei due titoli, della collocazione e diversi colori delle
copertine (rosso bordeaux, per la pubblicazione NCE, e bianco, con banda rossa,
per la pubblicazione GRH), pure confezionate diversamente, per cui già
risulta evidente, in una visione d'insieme, senza entrare nella valutazione dei
contenuti, la differenza tra le due pubblicazioni, che non possono identificare
lo stesso assetto editoriale (profilo da prendere in considerazione nella
verifica del rischio di confusione per il pubblico), pur non potendosi anche
parlare, sotto il profilo contenutistico, di diversità di specie tali
delle contrapposte opere e di un bacino di fruitori cosi diverso da escludere
in radice, ogni fenomeno confusorio (essendovi anche
indicazione, nelle ultime edizioni delle contrapposte guide, di locali di
ristorazione rientranti nella stessa fascia di prezzo, sono i trenta euro, ed
essendo in ogni caso i prodotti editoriali rivolti alla stessa clientela,
essendo diretti a soddisfare i medesimi bisogni, l'informazione in merito ad
esercizi commerciali dove poter gustare la cd. "buona cucina", C.C.
4295/1997);
- peraltro, con riguardo alla tutela del diritto d'autore,
il titolo di un'opera elaborato in termini parodistici (con apparente richiamo
al titolo dell'opera parodiata ma al fine di contrapporvisi, in senso
comico-burlesco, per significato), laddove si caratterizzi per valenza autonoma
ed originalità è stato considerato lecito e meritevole di tutela,
in quanto l'agganciamento all'opera altrui, pur latamente
di tipo parassitario, non è concorrenziale e dunque non le sottrae
mercato, a causa dell'intrinseca contrapposizione dei contenuti delle distinte
opere (T. Milano 29/1/1996, AIDA, 1996, 420, Caso T.; T. Milano 15/11/1995,
G.I., 1996, 753; T. Milano 1/2/2001, AIDA, 2001, 804, ove si evidenzia come
l'opera parodistica non rappresenta una mera elaborazione creativa ai sensi dell'art.
- con riguardo invece alla tutela del marchio notorio o
rinomato - quale può considerarsi, ad avviso del Collegio, il segno
"Il Gambero Rosso" di titolarità della GRH (segno comunque
valido, per novità e capacità distintiva, contrariamente a quanto
eccepito dai resistenti-convenuti essendo originale l'accostamento dei due
termini ad opere editoriali, le guide ed il canale televisivo, anzitutto, che
trattano del mondo della cucina, in senso ampio), per durata (circa vent'anni),
investimenti pubblicitari ed estensione dell'utilizzo, nel settore
dell'editoria, soprattutto grazie al canale televisivo, i cui programmi e
servizi hanno, da alcuni anni, diffusione mondiale - deve farsi richiamo
all'art. 9 lett. c) del Regolamento sul Marchio comunitario (che contempla il
diritto del titolare del m.c. di vietare a terzi, senza il suo consenso, l'uso
in commercio di "un segno identico o simile al marchio comunitario per
prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è
stato registrato - ma anche per prodotti o servizi affini secondo
l'interpretazione elaborata dalla Corte di Giustizia, C.Gius.
9/1/2003, causa C-292/00, Davidoff, e 23/10/2003,
causa C-408/01, Adidas-Salomon ed Adidas Benelux -, se il marchio comunitario gode di
notorietà nella Comunità e se l'uso del segno, senza giusto
motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli
stessi") ed all'art. 20 lett. c) del C.P.I. (che
contempla parimenti il diritto del titolare del marchio nazionale di vietare a
terzi, salvo proprio consenso, l'uso nell'attività economica di "un
segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non
affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca
pregiudizio agli stessi");
- la tutela del marchio, comunitario o nazionale, notorio o
rinomato, estendendosi anche ai prodotti o servizi non affini, con superamento
del principio di specialità, cd. tutela ultramerceologica, prescinde da
un'eventuale confusione (essendo pacifico che, nel caso dei marchi notori o
rinomati, marchi anche definiti come "collettori di clientela", per
la forza attrattiva che li caratterizza, il pubblico interessato spesso, pur
accostando i segni in conflitto ed essendo attirato dal nuovo marchio in quanto
identico o simile al marchio anteriore, notorio o rinomato e dunque già
memorizzato, non li confonde e non crede che i prodotti o i servizi provengano
dalla stessa fonte produttiva) e può essere invocata soltanto quando
l'appropriazione ingiustificata del marchio altrui può determinare, per
l'usurpatore, un indebito vantaggio o per il titolare del marchio anteriore un
pregiudizio (vedasi, da ultimo, come giurisprudenza
comunitaria, T. I Ce 22/3/2007, causa T-215/03, e T. I CE 16/4/2008, Causa
T-181/05)
- essa scatta dunque in presenza di una serie di condizioni
cumulative, (a) l'identità o la somiglianza dei segni in conflitto, (b)
l'esistenza della notorietà del marchio anteriore e (c) la sussistenza
di tre tipi di rischio, non necessariamente effettivo ed attuale ma
"futuro e non ipotetico", da considerarsi alternativamente tra loro,
correlati all'altrui uso, "senza giusto motivo", del marchio: il
rischio di un pregiudizio al carattere distintivo del segno anteriore (ovvero
di sua diluizione o graduale erosione, che può verificarsi
allorché, a causa della dispersione dell'identità e del potere di
attrazione sulla coscienza del pubblico, il "marchio anteriore non risulta
più in grado di suscitare un'immediata associazione con i prodotti per i
quali è stato registrato ed utilizzato", Tribunale di I CE,
25/5/2005, causa T-67/04, SPA-Finders), quello di un
pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore (che si verifica quando
i prodotti o i servizi oggetto del successivo segno, per caratteristiche o
qualità intrinseche potenzialmente lesive, esercitano un'influenza
negativa sull'immagine del marchio anteriore notorio o rinomato, identico o simile)
o infine il rischio di un indebito vantaggio del secondo segno (che ricorre
quando il nuovo segno sfrutta la notorietà del primo, cosicché la
commercializzazione dei prodotti da esso designati è facilitata
dall'associazione con il marchio anteriore notorio o rinomato e con la sua
immagine e le sue caratteristiche);
- nella fattispecie, i segni in conflitto (ed il titolo
identificante opera editoriale, commercializzata, può essere associato
al marchio che identifica un prodotto), pur non identici, sono simili, per
identità di uno dei due termini utilizzati ("Gambero"), avente
valenza individualizzante e distintiva, accostato, rispettivamente, agli
aggettivi "rosso" e "rozzo", che, pur di senso ben
distinto, hanno in comune la sillaba iniziale e la vocale finale, con
conseguente indubbia evocazione nel secondo segno del primo, anteriormente
utilizzato e notorio (essendo probabile che il pubblico, di fronte alle guide
denominate "Il Gambero Rozzo", pensi anche a quelle edite da GRH,
contraddistinte dal titolo "Il Gambero Rosso"), ed è stata
dimostrata, sia pure in fase di cognizione sommaria (essendo il giudizio di
merito ancora da istruire) anche la ricorrenza del terzo elemento necessario
per la tutela, il rischio futuro e non ipotetico di un indebito vantaggio;
- invero, allo stato, il titolo utilizzato nelle guide edite
da NCE, "Il Gambero Rozzo", pur non risultando avere cagionato, anche
in difetto di dimostrazione di un'influenza negativa sul segno notorio
correlata a qualità potenzialmente lesive delle opere edite da NCE, un
pregiudizio alla notorietà e forza attrattiva o alla capacità
distintiva del marchio "Il Gambero Rosso", che anzi, nel corso degli
anni, si sono semmai accresciute, con incrementi costanti delle vendite delle
guide e degli ascolti del canale televisivo, ha tuttavia consentito
all'iniziativa editoriale concorrente di acquisire, nell'immagine del pubblico,
il prestigio, le caratteristiche e qualità positive delle altrui opere
editoriali, contraddistinte dal marchio anteriore simile;
- indubbiamente il pubblico di riferimento, pur non
confondendo la fonte produttiva delle distinte, ma affini, opere editoriali -
emergendo anzi che le pubblicazioni in contestazione hanno voluto, quantomeno
nella fase iniziale, con voluta storpiatura del titolo (il termine
"rozzo" evoca comunque, in lingua italiana, gusti e modi non
certamente raffinati ma semplici e rustici), quasi differenziarsi e
contrapporsi alle guide de "Il Gambero Rosso", privilegiando
esclusivamente il settore della cucina tradizionale italiana, offerta nelle
osterie, trattorie e pizzerie, ad un costo contenuto per coperto (intorno ai
40,00 euro, pur con alcuni casi di costo superiore, evidenziati dalla
reclamante, nell'ultima edizione, del 2007-2008) -, ha subito un'influenza
significativa proprio correlata alla associazione della guida "Il Gambero
Rozzo" (non a caso così denominata, anziché, ad esempio,
"L'aragosta rozza") alla ben più nota collana di opere dal
titolo "Il Gambero Rosso" ed alle sue caratteristiche positive
(anzitutto in termini di serietà e competenza nella selezione degli
esercizi), così svelando l'intento di sfruttamento della fama altrui a
fini commerciali (essendosi, nella specie, al di fuori di ipotesi di semplici
manifestazioni del pensiero, ai fini dell'esercizio del diritto di critica o di
satira, in quanto lo scopo delle opere contestate non è certo quello di
deridere o criticare l'opera parodia, le guide de "Il Gambero Rosso",
quanto quello di sfruttarne alcuni elementi per creare un prodotto concorrente
sul mercato e che non ne rappresenta affatto un sostanziale rovesciamento) e di
parassitismo ovvero di approfitta mento dei valori acquisiti dall'altrui segno
da parte dei resistenti;
ritenuto che pertanto il reclamo va accolto. con inibitoria
ai resistenti convenuti all'utilizzo ed alla pubblicazione di qualsiasi guida,
testo, libro, opuscolo, con la dicitura "Gambero Rozzo", misura
questa ritenuta sufficiente nella presente fase cautelare, e le spese dovranno
essere liquidate all'esito del merito.
P.Q.M.
Accoglie, nel contraddittorio delle parti, il reclamo ex
art. 669 terdecies c.p.c.
proposto, nel giudizio di merito pendente n. 77552/2006 RG, in data 8/1/2008,
dalla attrice G.R.H. (di seguito, GRH), spa, in
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti
dei convenuti Newton Compton Editori srl, in persona del legale rappresentante p.t., e C.C. ed avverso l'ordinanza emessa , in data
21/12/2007, dal G.I. presso il Tribunale di Roma, ed, in riforma integrale
della stessa, inibisce ai resistenti-convenuti l'utilizzo e la pubblicazione di
qualsiasi guida, testo, libro, opuscolo, con la dicitura "Gambero
Rozzo"; spese all'esito del giudizio di merito.