Cassazione civile, SEZIONE I, 15 ottobre 2002, n. 14665


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni               OLLA                     - Presidente -
Dott. Giovanni               LOSAVIO                 - Consigliere -
Dott. Fabrizio               FORTE                   - Consigliere -
Dott. Vittorio               RAGONESI                - Consigliere -
Dott. Bruno                  SPAGNA MUSSO       - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA  VILLAVERDE  A.R.L.  IN  LIQUIDAZIONE,  in  persona   del
liquidatore pro tempore domiciliata in  ROMA  presso  LA  CANCELLERIA
CIVILE
DELLA CORTE SUPREMA  DI  CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso
dall'avvocato MATTEO BRIGANDÌ, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MELIS GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G.  BELLI  27,
presso  l'avvocato  PAOLO  MEREU,  che  lo  rappresenta   e   difende
unitamente all'avvocato PAOLO PAUTRIÈ, giusta procura a margine  del
controricorso;
- controricorrente -
contro
CIOFFI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  G.  G.  BELLI
27, presso l'avvocato PAOLO  MEREU,  che  lo  rappresenta  e  difende
unitamente all'avvocato VALERIA BIANCHI, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.  1602-99  della  Corte  d'Appello  di  TORINO,
depositata il 18-11-99;
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del
18-04-2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente l'Avvocato Mereu che ha  chiesto  il  rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott.
Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con autonome citazioni, notificate in data 15-10-1992, Cioffi Giuseppe e Melis Gianni, soci della Cooperativa Villaverde a r.l.
(cooperativa edilizia avente quale scopo sociale la costruzione di alloggi per i soci), proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Torino, avverso le delibere di quest'ultima aventi ad oggetto la loro esclusione, per il Cioffi "per non avere ottemperato agli obblighi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 13 dello stesso, non sottoscrivendo e inviando la dichiarazione di responsabilità, a seguito di varianti interne all'alloggio dato in prenotazione", e per il Melis per essersi palesemente dimostrato contrario alle disposizioni regolamentari della Cooperativa e per avere rifiutato di accettare le disposizioni dell'assemblea ordinaria dei soci, in materia di esecuzione delle opere extra capitolato, nell'assemblea del 15-6-1992, non effettuando il pagamento delle quote di spesa su lui gravanti"; adduceva, in particolare, il Cioffi che le opere interne da lui eseguite erano di modeste proporzioni, mentre il Melis sosteneva che il suo comportamento non poteva qualificarsi contrario alle regole dello Statuto.
Costituitasi la società convenuta e riuniti i processi, il Tribunale di Torino, con sentenza in data 9-2-1998, rigettava le opposizioni, considerando non sindacabili da parte dell'autorità giudiziaria i motivi di dette esclusioni.
Proponevano autonome impugnazioni il Cioffi e il Melis, rispettivamente in data 28-1-1999 e 10-9-1998, poi riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c., e
la Corte d'Appello di Torino, costituitasi la Cooperativa, con la sentenza in esame, in riforma di quanto statuito in primo grado, dichiarava nulle le impugnate delibere della società Cooperativa Villaverde; affermava, in particolare, la Corte territoriale la non sussistenza della gravità dei motivi per addivenire all'esclusione degli appellanti dalla società appellata e il mancato adempimento da parte della Cooperativa dell'onere probatorio in ordine ai fatti, ascritti ai soci esclusi, determinanti il provvedimento impugnato, Ricorre per cassazione, con due motivi, la Cooperativa Villaverde a r.l., in liquidazione; resistono, con autonomi controricorsi, il Cioffi ed il Melis.

Diritto

1. - Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2527 e 2286 Cod. civ., e relativo difetto di motivazione, in quanto la Corte d'appello, "entrando nel merito della discrezionalità delle scelte effettuate dall'assemblea, ha stabilito che nessuno dei fatti ascritti al socio appare rivestire gli estremi della gravità, che è rimessa alla discrezionalità dell'organo collegiale della società"; si aggiunge, che "abbattere o spostare muri, non ottemperare alle prescrizioni statutarie e non pagare le somme legittimamente deliberate dall'organo assembleare", configurano gravi motivi per l'esclusione in questione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2286 Cod.
civ., in relazione all'art. 116 Cod. proc. civ., e relativo difetto di motivazione, laddove
la Corte territoriale ha statuito che le "difese della società convenuta si sono mantenute perlopiù su un piano generico ed indeterminato", senza valutare gli atti del primo e del secondo grado e l'allegata documentazione: verbali di causa e delibere assembleari.
I motivi, tra loro connessi, pongono, nella sostanza, due questioni.
a) Se - come sostiene la ricorrente nel primo profilo del primo mezzo - al giudice del merito investito della domanda d'annullamento della delibera di esclusione da socio di una cooperativa, sia preclusa qualsiasi valutazione in ordine ai requisiti dell'esclusione medesima (sussistenza de I l'inadempienza e sua "gravità"), essendo la stessa riservata in modo assoluto agli organi societari; e se, di conseguenza,
la Corte del merito sia incorsa in violazione di legge allorché si è uniformata ad un siffatto principio.
b) Se - in caso negativo, e così come si sostiene nel secondo profilo del primo mezzo e nel secondo motivo - il giudice d'appello abbia motivato in modo giuridicamente e dialetticamente corretto il proprio convincimento circa l'insussistenza dei detti requisiti.
2. - In ordine alla prima questione, deve premettersi che, indipendentemente dal dato letterale di cui agli artt. 2527 e 2286 Cod. civ., l'esclusione del socio da una cooperativa, come dell'associato da un qualsiasi ente, non può prescindere dal principio generale della sussistenza dei "gravi motivi" di cui all'art. 24, 3 comma Cod. civ.: per ormai, consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 8239-
2000, m. 537697) deve riconoscersi, infatti, pari soggettività giuridica (ex art. 2 Cost., ove si afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità") a tutti gli enti, a prescindere dal dato formale del riconoscimento (comportante l'applicazione di una diversa disciplina sul piano della responsabilità), con conseguente estensione nei confronti dei soci degli stessi di un'uguale portata di tutela.
Si deve dire, poi, che l'apprezzamento in ordine alla sussistenza dei detti "gravi motivi" ai fini della sanzione dell'esclusione, non è devoluta alla sola discrezionalità degli organi associativi, con assoluta insindacabilità da parte del giudice del merito.
Compito del giudice, infatti, è non solo quello di accertare la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, ma anche quella di verificare la sussistenza di quest'ultima: tanto, però, non sulla base di parametri liberi ed astratti, bensì in relazione alle disposizioni normative e statutarie (v. Cass., n. 8695-1991 e n. 1936-1989).
Quindi,
la Corte di merito non è incorsa nella violazione di legge denunciata col profilo di censura in esame, allorché, uniformandosi al principio accolto, ha proceduto all'indagine sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2527 in relazione all'art.
2286 Cod. civ.
Ne discende l'infondatezza, ed il rigetto, della relativa censura.
4.1. - Occorre esaminare, perciò, la questione subordinata volta ad accertare se il giudice d'appello abbia motivato in modo corretto il proprio convincimento in ordine all'affermata inconfigurabilità dei requisiti per l'esclusione dei soci Melis Gianni e Cioffi Giuseppe.
4.2. - La relativa indagine deve essere condotta distintamente, stante la diversità delle inadempienze ascritte a ciascuno dei due soci.
4.2.1. -
La Corte torinese ha fondato la statuizione di annullamento della delibera di esclusione del Cioffi sia sulla considerazione che la violazione posta a base di quella delibera (l'effettuazione di opere murarie non consentite) non presenta un carattere di gravità tale da legittimare l'esclusione, trattandosi di opere "modestissime" e sia sulla constatazione, conclusiva e di "chiusura", dell'inidoneità della medesima violazione a pregiudicare i fini statutari e la posizione della cooperativa nei confronti dei terzi.
Ora, la seconda delle dette argomentazioni, in effetti apodittica, non è stata specificamente censurata dalla ricorrente. Tanto comporta, per un verso, la sua intangibilità in sede di legittimità; per altro verso, la sussistenza di una ratio decidendi non impugnata e, stante la sua decisività rispetto alla statuizione, la definitività di quest'ultima, in quanto comunque sorretta da una ratio divenuta intangibile.
Ne consegue, allora, che la censura di difetto di motivazione formulata nel confronti della statuizione di annullamento della delibera di esclusione del socio Cioffi è inammissibile.
Pertanto - stante il rigetto della censura proposta col primo profilo del primo mezzo - il ricorso proposto nei confronti di questa statuizione è infondato e deve essere respinto.
4.2.2. - Per quanto inerisce alla statuizione relativa alla posizione del socio Melis, emerge che
la Corte del merito non ha considerato: a) che l'inadempienza di quel socio (omesso pagamento di quote) è tale da configurare grave inadempienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 2527 e 2286 Cod. civ., e, dunque, un grave motivo giustificativo di una esclusione, per quanto testualmente previsto dall'art. 2524 Cod. civ., in base al quale "il socio che non esegue in tutto in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527 Cod. civ."; b) che stante l'imprescindibile obbligo normativo a carico del socio al pagamento delle quote, la cooperativa ha correttamente esercitato il discrezionale potere di esclusione di cui al menzionato art. 2524 Cod. civ.; c) che tale discrezionalità non è censurabile da parte del giudice del merito, essendo la relativa scelta motivata in virtù di un disposto normativo.
Quindi, le doglianze proposte, coi profili di censura in esame, nei confronti della statuizione di annullamento della delibera di esclusione del Melis da socio della cooperativa Villaverde sono fondate e devono essere accolte.
5. - In sintesi, perciò, il ricorso deve essere respinto nei profili in cui attiene alla posizione del socio Giuseppe Cioffi; deve essere accolto, invece, nei profili - di difetto di motivazione - inerenti alla posizione del socio Gianni Melis.
6. - Ne discende la cassazione della sentenza d'appello limitamente alla statuizione di annullamento della delibera di esclusione del socio Melis; ed il conseguente rinvio ad un giudice pariordinato - che si determina nella stessa Corte d'appello di Torino, diversa Sezione - per il suo nuovo esame alla stregua dei principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la cooperativa Villaverde ed il Melis.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la detta Cooperativa ed il Cioffi.

P.Q.M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Accoglie il ricorso nella parte in cui è proposto contro Melis Gianni, e lo rigetta nella parte in cui è proposto contro Cioffi Giuseppe, compensando le spese della presente fase tra quest'ultimo e la cooperativa ricorrente. Cassa e rinvia, anche per le spese in ordine alla posizione del Melis, alla Corte d'appello di Torino, diversa Sezione.
Roma, il 18 aprile 2002.