Cassazione civile, SEZIONE I, 15 ottobre 2002, n. 14665
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA VILLAVERDE A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
liquidatore pro tempore domiciliata in ROMA presso
CIVILE
dall'avvocato MATTEO BRIGANDÌ, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MELIS GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27,
presso l'avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PAOLO PAUTRIÈ, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
contro
CIOFFI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI
27, presso l'avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato VALERIA BIANCHI, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1602-99 della Corte d'Appello di TORINO,
depositata il 18-11-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18-04-2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente l'Avvocato Mereu che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con autonome citazioni, notificate in data 15-10-1992, Cioffi Giuseppe
e Melis Gianni, soci della Cooperativa Villaverde a r.l.
(cooperativa edilizia avente quale scopo sociale la costruzione di alloggi per
i soci), proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Torino, avverso le
delibere di quest'ultima aventi ad oggetto la loro esclusione, per il Cioffi
"per non avere ottemperato agli obblighi dell'art. 8 dello Statuto e dell'art.
13 dello stesso, non sottoscrivendo e inviando la dichiarazione di responsabilità,
a seguito di varianti interne all'alloggio dato in prenotazione", e per
il Melis per essersi palesemente dimostrato contrario alle disposizioni regolamentari
della Cooperativa e per avere rifiutato di accettare le disposizioni dell'assemblea
ordinaria dei soci, in materia di esecuzione delle opere extra capitolato, nell'assemblea
del 15-6-1992, non effettuando il pagamento delle quote di spesa su lui gravanti";
adduceva, in particolare, il Cioffi che le opere interne da lui eseguite erano
di modeste proporzioni, mentre il Melis sosteneva che il suo comportamento non
poteva qualificarsi contrario alle regole dello Statuto.
Costituitasi la società convenuta e riuniti i processi, il Tribunale di Torino,
con sentenza in data 9-2-1998, rigettava le opposizioni, considerando non sindacabili
da parte dell'autorità giudiziaria i motivi di dette esclusioni.
Proponevano autonome impugnazioni il Cioffi e il Melis, rispettivamente in data
28-1-1999 e 10-9-1998, poi riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c., e
1. - Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.
2527 e 2286 Cod. civ., e relativo difetto di motivazione, in quanto
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2286 Cod.
civ., in relazione all'art. 116 Cod. proc. civ., e relativo difetto di motivazione,
laddove
I motivi, tra loro connessi, pongono, nella sostanza, due questioni.
a) Se - come sostiene la ricorrente nel primo profilo del primo mezzo - al giudice
del merito investito della domanda d'annullamento della delibera di esclusione
da socio di una cooperativa, sia preclusa qualsiasi valutazione in ordine ai
requisiti dell'esclusione medesima (sussistenza de I l'inadempienza e sua "gravità"),
essendo la stessa riservata in modo assoluto agli organi societari; e se, di
conseguenza,
b) Se - in caso negativo, e così come si sostiene nel secondo profilo del primo
mezzo e nel secondo motivo - il giudice d'appello abbia motivato in modo giuridicamente
e dialetticamente corretto il proprio convincimento circa l'insussistenza dei
detti requisiti.
2. - In ordine alla prima questione, deve premettersi che, indipendentemente
dal dato letterale di cui agli artt. 2527 e 2286 Cod. civ., l'esclusione del
socio da una cooperativa, come dell'associato da un qualsiasi ente, non può
prescindere dal principio generale della sussistenza dei "gravi motivi"
di cui all'art. 24, 3 comma Cod. civ.: per ormai, consolidato indirizzo giurisprudenziale
di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 8239-
Si deve dire, poi, che l'apprezzamento in ordine alla sussistenza dei detti
"gravi motivi" ai fini della sanzione dell'esclusione, non è devoluta
alla sola discrezionalità degli organi associativi, con assoluta insindacabilità
da parte del giudice del merito.
Compito del giudice, infatti, è non solo quello di accertare la congruità della
motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, ma anche quella di verificare
la sussistenza di quest'ultima: tanto, però, non sulla base di parametri liberi
ed astratti, bensì in relazione alle disposizioni normative e statutarie (v.
Cass., n. 8695-1991 e n. 1936-1989).
Quindi,
2286 Cod. civ.
Ne discende l'infondatezza, ed il rigetto, della relativa censura.
4.1. - Occorre esaminare, perciò, la questione subordinata volta ad accertare
se il giudice d'appello abbia motivato in modo corretto il proprio convincimento
in ordine all'affermata inconfigurabilità dei requisiti per l'esclusione dei
soci Melis Gianni e Cioffi Giuseppe.
4.2. - La relativa indagine deve essere condotta distintamente, stante la diversità
delle inadempienze ascritte a ciascuno dei due soci.
4.2.1. -
Ora, la seconda delle dette argomentazioni, in effetti apodittica, non è stata
specificamente censurata dalla ricorrente. Tanto comporta, per un verso, la
sua intangibilità in sede di legittimità; per altro verso, la sussistenza di
una ratio decidendi non impugnata e, stante la sua decisività rispetto alla
statuizione, la definitività di quest'ultima, in quanto comunque sorretta da
una ratio divenuta intangibile.
Ne consegue, allora, che la censura di difetto di motivazione formulata nel
confronti della statuizione di annullamento della delibera di esclusione del
socio Cioffi è inammissibile.
Pertanto - stante il rigetto della censura proposta col primo profilo del primo
mezzo - il ricorso proposto nei confronti di questa statuizione è infondato
e deve essere respinto.
4.2.2. - Per quanto inerisce alla statuizione relativa alla posizione del socio
Melis, emerge che
Quindi, le doglianze proposte, coi profili di censura in esame, nei confronti
della statuizione di annullamento della delibera di esclusione del Melis da
socio della cooperativa Villaverde sono fondate e devono essere accolte.
5. - In sintesi, perciò, il ricorso deve essere respinto nei profili in cui
attiene alla posizione del socio Giuseppe Cioffi; deve essere accolto, invece,
nei profili - di difetto di motivazione - inerenti alla posizione del socio
Gianni Melis.
6. - Ne discende la cassazione della sentenza d'appello limitamente alla statuizione
di annullamento della delibera di esclusione del socio Melis; ed il conseguente
rinvio ad un giudice pariordinato - che si determina nella stessa Corte d'appello
di Torino, diversa Sezione - per il suo nuovo esame alla stregua dei principi
enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio
di legittimità relative al rapporto processuale tra la cooperativa Villaverde
ed il Melis.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle
spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la detta
Cooperativa ed il Cioffi.
Roma, il 18 aprile 2002.