Cassazione civile, SEZIONE III, 28 novembre 2001, n. 15088
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TECNOLOGISTICA SPA, in persona del suo Presidente ing. Cesare Randon,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA P MASCAGNI 7, presso lo studio
dell'avvocato FERDINANDO FERRI, che la difende, giusta delega in
atti;
- ricorrente -
contro
ITALWILL società in nome collettivo in liquidazione P. IVA e C.F.,
in persona del liquidatore dott. Onsse WILLIAMS, elettivamente
domiciliato in ROMA VLE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO RUFINI, che lo difende unitamente all'avvocato FEDERICO
MACCONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n 17986-00 proposto da:
NUOVA EUROCATERING SRL, già Eurocatering S.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, ing. Mauro Bodo, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato
PAOLO PACIFICI, che la difende unitamente all'avvocato EUGENIO
CANETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITALWILL società in nome collettivo in liquidazione P. IVA e C.F.,
in persona del liquidatore dott. Onsse Williams elettivamente
domiciliato in ROMA VLE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO RUFINI, difeso dall'avvocato FEDERICO MACCONE, con studio
in 20100 MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE N.18 giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 603-00 della Corte d'Appello di MILANO,
seconda sezione civile emessa il 16-2-2000, depositata il 14-03-00;
RG.1105+1106-97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02-07-01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato FRANCESCO RUFINI;
udito l'Avvocato PAOLO PACIFICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 1986 la s.n.c.
Italwill, deduceva che: a) in data 21 febbraio 1986 e 5 marzo 1986, aveva depositato
presso
Tanto premesso, la società attrice conveniva davanti al Tribunale di Milano
la società Magazzini Saturno per ottenere il risarcimento dei danni nella misura
di L. 222.386.000.
Costituitasi la società convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata
l'11 marzo 1996, accoglieva la domanda attorea e condannava la s.r.l. Magazzini
Saturno al pagamento della somma di L.
Contro la sentenza del Tribunale proponevano separati appelli due società derivanti
dalla scissione della s.r.l. Magazzini Saturno: la s.p.a. Eurocatering e la
s.p.a. Astro; la prima deduceva, tra l'altro, che l'obbligazione contestata
era stata trasferita alla seconda e, nell'ipotesi di accertamento del debito,
invocava l'applicazione dell'art. 2504-decies c.c.. I due atti di appello, a
cui aveva resistito la società Italwill, venivano riuniti. Alla Astro subentrava
in giudizio
La Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 14 marzo
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto separati
ricorsi per cassazione
1.- I due ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la
medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Essi deducono quattro motivi, formulati
in termini identici. 2.- Con il primo motivo (che ha la seguente epigrafe: "contratto
di deposito - contraenti - carenza di legittimazione passiva - natura contrattuale
dell'azione esperita dal danneggiato - errata e-o insufficiente motivazione
su un punto determinante della controversia") le società ricorrenti sostengono
che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra la società Italwill e la società
Magazzini Saturno e che le merci non più rinvenute sono state affidate a quest'ultima
società dalla General Noli, onde un rapporto contrattuale si è avuto solo tra
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha ribadito l'accertamento, già compiuto dal Tribunale,
che si è perfezionato un contratto di deposito delle merci poi non rinvenute
tra la società Italwill, depositante, e la società Magazzini Saturno, depositaria,
escludendo quindi che tale contratto sia intercorso con un soggetto diverso
quale depositante (la società General Noli). A tale accertamento la corte è
pervenuta sulla base della denuncia ai carabinieri resa dal legale rappresentante
della Magazzini Saturno, il quale dichiarò - secondo quanto si legge nella sentenza
impugnata - "che la merce gli era stata consegnata dalla Italwill per conto
della General Noli spedizioni internazionali" e che il legale rappresentante
della Italwill, "dr. Wiliam Onsse aveva collaborato alle operazioni di
scarico della merce (pile elettriche) dalla propria autovettura ed al loro confezionamento
in un unico scatolone".
A siffatto accertamento le società ricorrenti, succedute alla società Magazzini
Saturno, contrappongono una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di elementi
probatori che, in parte, sono stati considerati dalla sentenza impugnata, e,
per la restante parte, non hanno valore decisivo per pervenire ad un accertamento
contrario a quello di pertinenza del giudizio di merito.
Per il primo aspetto, assume rilievo la dichiarazione resa dal già citato legale
rappresentante della Italwill, secondo cui egli non chiese alla Magazzini Saturno
di trasportare, spedire o depositare la merce. Tale dichiarazione è stata presa
in esame dalla Corte di appello, che ha ritenuto di conciliarla con l'accertamento
del contratto di deposito, in precedenza riferito, sulla base della valutazione
che, se non vi fu una manifestazione espressa di volontà da parte del rappresentante
della Italwill, vi fu però, da parte dello stesso, una diretta consegna della
merce in deposito ed una sua accettazione da parte della società depositaria
Magazzini Saturno, onde ebbe a perfezionarsi tra le due parti il contratto reale
di deposito. Ed all'uopo
Per quanto attiene al secondo dei due aspetti sopra indicati del motivo di ricorso,
i documenti e le testimonianze di cui le società ricorrenti lamentano il mancato
esame da parte della sentenza impugnata non sono idonei, per come dette prove
sono riportate nei ricorsi, ad escludere il contratto di deposito accertato
dal giudice del merito. Al riguardo occorre tenere presente che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 26 novembre 1997 n.
11853), il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti
con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra di per sè
un vizio di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo che la risultanza
processuale attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella
adottata.
Nel caso di specie, i tre documenti di cui si lamenta il mancato esame, se provano
l'esistenza di rapporti anche tra
Per quanto concerne le testimonianze che
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, avendo accertato che
È irrilevante che le merci depositate dovessero essere successivamente trasportate
dalla General Noli, perché la loro perdita si è verificata durante il deposito,
e non nel corso del successivo programmato trasporto. 4.- Con il terzo motivo
le società ricorrenti deducono "errata valutazione del danno - errata e-o
insufficiente motivazione", censurando la sentenza impugnata nella parte
in cui ha desunto il valore della merce andata dispersa dalle fatture emesse
dalla Italwill a favore dei destinatari della stessa. Le ricorrenti osservano
che esiste la fattura per la rivendita e l'esportazione delle pile in Egitto
(per il prezzo di L. 194.386.000), ma non esiste la fattura di rivendita delle
autoradio, per le quali occorre prendere in considerazione il costo di acquisto
(di L. 16.995.529).
La somma delle due cifre è inferiore all'importo di L.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha espressamente e correttamente compreso nel valore delle
merci, costituente il danno da risarcire alla società proprietaria dei beni
andati dispersi, il "mancato guadagno" derivante dalla cessione delle
stesse. Tale valore, pertanto, non può essere limitato al costo di acquisto,
da parte della società attrice, delle autoradio destinate ad essere trasferite
e cedute ad un prezzo necessariamente superiore a quello di acquisto. Il risarcimento
del mancato guadagno non può essere escluso per il fatto che non sia stata prodotta
la fattura di rivendita delle autoradio, potendo esso essere determinato in
via equitativa. Ed il giudice del merito, per tale determinazione, ha fatto
riferimento al prezzo riportato sulle bolli di accompagnamento delle merci depositate,
bollo conosciuto dalla depositaria. 5.- Con il quarto motivo si deduce l'omesso
esame di due domande proposte congiuntamente dalle due società appellanti. La
prima di esse consiste nella "determinazione della misura della loro responsabilità
quali eredi della originaria convenuta", s.r.l.
Magazzini Saturno, la quale si è estinta il 22 gennaio 1990. Ad essa, a seguito
di una serie di fusioni, scissione ed incorporazioni, sono succedute la s.p.a.
Astro (oggi Tecnologistica s.p.a.) e la s.p.a. Eurocatering (oggi Nuova Eurocatering
s.r.l.). Le dette due società avevano concordemente chiesto alla Corte di appello
di dichiarare che la responsabilità (ipotetica) di Eurocatering è, ai sensi
dell'art. 2504-decies c.c., "sussidiaria e contenuta nei limiti del valore
effettivo del patrimonio netto che in sede di scissione è rimasto e confluito
nella Eurocatering s.p.a. (L. 354.442.536)".
Con la seconda domanda le due società avevano chiesto che fosse ordinato "lo
svincolo in favore di Tecnologistica del libretto bancario" per L. 672.419.682,
vincolato alla sentenza della Corte di appello di Milano.
Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia preso in esame ambedue le dette
domande. 5.1.- In ordine alla prima domanda proposta dalle società appellanti,
su cui nulla ha detto la sentenza impugnata, si eccepisce nel controricorso
che essa era nuova, e quindi inammissibile nel giudizio di appello ai sensi
dell'art. 345 c.p.c..
Tale affermazione non può essere condivisa, poiché la società beneficiaria della
scissione, che fa valere nei confronti del creditore della società scissa il
limite della propria responsabilità solidale previsto dall'art. 2504-decies,
secondo comma, c.c., propone, rispetto all'azione esercitata dal detto creditore,
un'eccezione, e non una domanda. Il nuovo debitore succeduto nel debito della
società scissa eccepisce, infatti, l'esistenza del limite legalmente previsto
della sua responsabilità solidale, oltre il quale non potrà essere accolta la
domanda del creditore attore. La nuova eccezione poteva essere proposta in appello
sulla base del testo previgente dell'art. 345 c.p.c., applicabile nel presente
giudizio (che è stato instaurato in primo grado prima del 30 aprile 1995).
Va, però, osservato che la nuova eccezione è ammissibile solo per una delle
due società appellanti, e cioè per quella (Eurocatering) che ha invocato il
limite di responsabilità previsto dal citato art. 2504-decies, mentre difetta
l'interesse dell'altra società appellante (Astro, poi divenuta Tecnologistica),
la quale, avendo assunto a suo carico il debito (in contestazione) della società
scissa nei confronti della società Italwill, non può beneficiare, secondo la
citata disposizione di legge, del detto limite di responsabilità. Consegue che
è inammissibile, per difetto di interesse, la censura di omesso esame - da parte
della sentenza impugnata - della domanda di determinazione della misura della
propria responsabilità, contenuta nel ricorso per cassazione proposto dalla
società Tecnologistica.
La stessa censura proposta nel ricorso per cassazione della società Nuova Eurocatering
è, invece, fondata.
Va premesso che la sentenza impugnata ha affermato la legittimazione della Eurocatering
a proporre appello avverso la sentenza di primo grado pronunziata nei confronti
della convenuta società Magazzini Saturno nella qualità di successore universale
di quest'ultima, che nel corso del giudizio di primo grado si era scissa (art.
110 c.p.c.).
Nell'ipotesi di scissione della società debitrice, il citato art. 2504-decies
prevede la responsabilità solidale per il debito di tutte le società beneficiarie,
siano preesistenti o di nuova costituzione. Questa responsabilità solidale è,
però, illimitata per la società a cui il debito, secondo il progetto di scissione
(art. 2504-octies), fa carico, mentre è limitata per le altre società (limite
individuato dalla norma nel "valore effettivo del patrimonio netto trasferito
o rimasto" a ciascuna di esse). La responsabilità solidale delle altre
società beneficiarie della scissione è non solo limitata, ma anche sussidiaria.
perché opera soltanto per i debiti della società scissa "non soddisfatti
dalla società a cui essi fanno carico", onde presuppone che quest'ultima
società sia stata escussa dal creditore, il quale abbia perciò constatato il
non soddisfacimento del proprio credito.
La previsione del beneficium escussionis a favore della società beneficiaria
la cui responsabilità sia limitata secondo la previsione dell'art. 2504-decies
c.c. non fa, però, venire meno il suo interesse ad una dichiarazione, in sede
cognitiva, di tale limite della propria responsabilità solidale per il debito
della società scissa, e quindi ad un accertamento della situazione che di tale
limite è il presupposto e, nel caso positivo, dell'entità di esso.
Per l'esposta ragione deve dirsi che sussiste un interesse della società Eurocatering
(a cui è succeduta la ricorrente Nuova Euracetring) ad una pronunzia sul motivo
di appello con cui essa ha eccepito che la propria condanna a pagare il debito
della società convenuta Magazzini Saturno (dalla cui scissione essa è derivata)
doveva essere limitata nell'ambito quantitativo previsto dall'art. 2504-decies.
Tale motivo di appello non è stato esaminato dalla sentenza impugnata, che si
è limitata a "conferma(re) integralmente" (così il dispositivo) la
sentenza di primo grado, mentre, avendo riconosciuto la successione nel processo
delle società appellanti ai sensi dell'art. 110 c.p.c., avrebbe dovuto pronunziare
la condanna dei successori universali dell'originario debitore. Siffatto errore
è privo di rilievo sulla posizione della ricorrente Tecnologistica, la cui responsabilità
per il debito della Magazzini Saturno è, come si è detto, illimitata. Assume
rilievo, invece, per la posizione della ricorrente Nuova Eurocatering, che ha
ritualmente eccepito il limite della propria responsabilità solidale nel debito
della società scissa. L'esistenza e, eventualmente, l'entità del limite della
condanna di quest'ultima ricorrente andranno stabilite dal giudice di rinvio.
5.2.- In ordine alla seconda domanda proposta dalle due società appellanti e
di cui si lamenta qui il mancato esame da parte della Corte di appello (domanda
di svincolo a favore della società Tecnologistica della somma depositata sul
libretto bancario), va rilevato che la detta domanda era inammissibile, onde
il suo mancato esame non ha comportato un errore del dispositivo della sentenza
impugnata.
Va premesso che il deposito sul libretto bancario costituisce una cauzione versata
in relazione alla sospensione della sentenza di primo grado disposta dalla Corte
di appello. Poiché trattasi di una garanzia per l'esecuzione della sentenza
di condanna, la cauzione non è svincolabile anteriormente al momento in cui
sia avvenuta tale esecuzione, fatto che, essendo stata sospesa la sentenza di
primo grado, non doveva avvenire (nè si afferma nel ricorso che sia avvenuto)
prima della emanazione della sentenza di appello. Consegue che il presupposto
richiesto per lo svincolo della cauzione è rimasto del tutto estraneo al giudizio
di cognizione definito con la sentenza impugnata. 6.- In conclusione, il ricorso
proposto dalla società Tecnologistica, essendo infondato in tutti i motivi,
va rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento,
in favore della società resistente, della spese del giudizio di cassazione,
che si liquidano in dispositivo.
In ordine al ricorso proposto dalla società Nuova Eurocatering, esso è fondato
soltanto nella prima delle due censure formulate con il quarto motivo, mentre
è infondato nei primi tre motivi e nella seconda censura del quarto motivo.
La sentenza impugnata va cassata nella sola parte in cui non ha pronunziato
sull'eccezione della società appellante di limitazione della propria responsabilità
solidale ai sensi dell'art. 2504-decies c.c. e, per tale pronunzia, la causa
concernente la condanna della Nuova Eurocatering va rinviata ad altra sezione
della Corte di appello di Milano.
Stante l'accoglimento molto limitato del ricorso della Nuova Eurocatering, sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione tra questa parte e la società resistente
delle spese del giudizio di cassazione.
Condanna la società Tecnologica a pagare alla società Italwill le spese del
giudizio di cassazione, che liquida in complessive L.8.170.000, delle quali
L.8.000.000 (otto milioni) per onorari.
Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la società Nuova Eurocatering
e la società Italwill.
Così deciso a Roma il 2 luglio 2001