Cassazione civile, SEZIONE I, 28 aprile 1997, n. 3666
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Nicola LIPARI Presidente
" Angelo GRIECO Rel. Consigliere
" Giovanni LO SAVIO "
" Ugo Riccardo PANEBIANCO "
" Giovanni VERUCCI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
ABBATELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, via
Conca d'oro 378, c-o l'Avv. Carmelo Monaco che lo rappresenta e
difende come da procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
AGRICOLA FORESTALE
AGRICOLA FORESTALE PIAN DEL MARMO srl;
DI UBALDO CAMILLO
SALTARELLI PIETRO
DI CARLO FRANCESCO
TICCONI AUGUSTO;
Intimati
e, nel ricorso 2179-96 proposto
da:
AGRICOLA FORESTALE PIAN DEL MARMO srl,
DI UBALDO CAMILLO;
DI CARLO FRANCESCO;
elettivamente domiciliati in Roma, via Anape 29 c-o l'Avv. Dario di
Gravio che, con l'Avv. Antonio Rombolà li rappresenta e difende come
da procura speciale in calce la controricorso-ricorso incidentale;
Controricorrenti ricorrenti incidentali
contro
ABBATELLI GIUSEPPE, Soc. Agricola Forestale
r.l., SANTARELLI PIETRO, TICCONI AUGUSTO.
Intimati
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16.10.1995 n.
2986.
È presente per i ricorrenti incidentali l'Avv. Rombolà.
Il Consigliere, Dr. Angelo Grieco svolge la relazione.
La difesa dei controricorrenti-ricorrenti incidentali chiede il
rigetto del ricorso principale e lo accoglimento del ricorso
incidentale "condizionato" - cassando la sentenza - decidendo,
eventualmente, nel merito, in via definitiva. Vittoria di spese con
risarcimento del danno per lite temeraria sulla somma ex atti. Il
P.M. Dr. Domenico Nardi conclude per il rigetto del ricorso
principale; assorbito, o inammissibile, il ricorso incidentale
condizionato.
Giuseppe Abbatelli, impugna la sentenza n. 2986 del 16.10.95 con
cui
Francesco Di Carlo; Augusto Ticconi, dichiarò inammissibili il primo e l'ultimo
motivo d'appello e rigettò gli altri.
L' Abbatelli aveva iniziato il giudizio assumendo di essere socio per un terzo
del capitale sociale delle due indicate società e che le altre due quote di
ciascuna società appartenevano a Camillo Di Ubaldo e Pietro Saltarelli, sebbene
figurassero apparentemente come soci; per un terzo ciascuno, Francesco Di Carlo
ed Augusto Ticconi, definiti dall'attore "prestanomi". Secondo l'
Abbatelli, le società erano state costituite al solo scopo di renderle "intestatarie
"di un apprezzamento di terreno di circa sedici ettari in località Quarto
Grande di Roma, con somme versate interamente dall'attore Abbatelli). Costui
aveva chiesto al tribunale di dichiarare che le due società immobiliari dissimulavano
la partecipazione effettiva ad un unico affare dellà Abbatelli, del Santarelli
e del Di Ubaldo, accertata la funzione di "prestanome" del Ticconi
e del Di Carlo. Aveva chiesto che fosse anche accertata la appartenenza a lui
del terreno acquistato apparentemente dalle società, ovvero la sua partecipazione
al capitale delle società in misura totale o maggiore di un terzo. Il tribunale
aveva respinto la domanda.
Camillo Di Ubaldo; Francesco Di Carlo che propongono ricorso incidentale condizionato
sorretto da unico motivo.
Non sono costituiti la società Agricola forestale
I ricorsi, principale ed incidentale condizionato, proposti separatamente
contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai termini dell'art. 335 cpc.
Collegio dà atto che la procura speciale conferita dai controricorrenti-ricorrenti
incidentali al proprio difensore deve ritenersi rituale perché - contrariamente
all'assunto del PG che ne ha prospettato, in udienza, la nullità per essere
stata redatta su foglio "a parte" sebbene "spillato" al
controricorso - essa, in conformità dell'art. 83, 3 c. cpc, risulta "in
calce" all'atto e, quindi, riferibile ad esso. Sottolineato che l'esame
della eccezione del PG, investendo il fattore genetico del rapporto, ha evidente
carattere preliminare, va puntualizzato - al fine di superare i rilievi tendenti
ad escludere quella riferibilità - che essendo stata "rilasciata"
sullo stesso foglio recante le sottoscrizioni (dell'atto) dei difensori dei
controricorrenti-ricorrenti incidentali, e subito dopo di esse, senza che tra
la procura e l'atto vi siano materiali soluzioni di continuità quanto al supporto
cartaceo che li contiene, la ontologica "accessorietà (dell'atto contenente
la procura) all'atto processuale "è stata rispettata.
Va, quindi, esaminata la censura su cui il ricorrente principale fonda le proprie
ragioni, escludendo, per quanto si dirà con riferimento al ricorso incidentale
condizionato - così qualificato dai controricorrenti-ricorrenti incidentali
- il carattere preliminare che avrebbe implicato il suo esame prioritario.
Deduce l' Abbatelli che
Assume, in particolare, che l'affermazione della Corte territoriale, secondo
cui la costituzione delle due società fu voluta dai soci non per fini imprenditoriali
ma al solo scopo di renderle "intestatarie" dei terreni, in evidente
conflitto con l'art. 2332 cc, contrasta con la corretta applicazione della legge.
Sottolinea che - secondo i giudici d'appello - l'art. 2332 cc sancisce il divieto
di individuare cause di nullità delle società di capitali oltre i vizi analiticamente
menzionati dalla norma, sicché, provata la simulazione assoluta, non per questo
conseguirebbe la dichiarazione di nullità delle società; che la non contestata
inesecuzione di attività imprenditoriale nei terreni non concreta, di per sè,
la prova dell'avvenuta simulazione assoluta delle società, essendo inesistente
la pravo della preordinazione, da parte di tutti i soci, di costituire società
per scopi diversi da quelli indicati nell'atto sociale; che alla scrittura del
12.11.85 doveva attribuirsi non già il significato di "controdichiarazione"
bensì di prova scritta che il Di Ubaldo agiva quale fiduciario degli altri due
Abbatelli e Saltarelli); che la simulazione assoluta non può essere provata
per presunzioni e per testi. Tutto ciò il ricorrente contesta la interpretazione
dell'art. 2332 cc laddove, con essa, si intenda comprendere i casi di inesistenza
della società.
A suo avviso le società appellate, più che nulle, sarebbero, in considerazione
della "distanza" dal modello astratto di società da ritenere inesistente.
In definitiva, sussisterebbe solo la forma che i soci sono stati costretti ad
utilizzare per raggiungere il loro scopo. Come nel caso in esame, in cui non
può dubitarsi della preordinazione del ricorrente e degli altri due soci alla
inesecuzione di alcunché di imprenditoriale. Al riguardo, si sottolinea che
la circostanza che alla data della "controdichiarazione" la società
I controricorrenti, richiamando le modalità di costituzione delle società; il
raggiungimento dello scopo sociale - acquisto di terreni agricoli -; l'esercizio
dei diritti dei soci; la falsità della scrittura del 12.11.85 - c.d. "controdichiarazione";
la mancata attuazione dello scopo sociale preordinata da tutte le parti dell'accordo
simulatorio, respingono la tesi della simulazione assoluta, non configurabile
con riferimento alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese
in considerazione delle particolari ed inderogabilità formalità attinenti alla
sua organizzazione.
Tale inconfigurabilità non sarebbe derogata nemmeno dall'art. 2332 cc, nel testo
modificato dall'art. 3 del dpr 1127-69, attuativo della direttiva CEE n. 68-151
finalizzata ad armonizzare la disciplina societaria. Ciò, in ragione di esigenze
di interpretazione restrittiva posto che la direttiva esclude, al di fuori dei
casi elencati, l'assoggettamento delle società "ad una causa di inesistenza,
nullità assoluta, nullità relativa ed annullabilità" (art. 2). Con ricorso
incidentale condizionato, i controricorrenti denunziano la violazione degli
artt.li 112, 342, 345, 346, cpc; omessa e contraddittoria motivazione; responsabilità
ex art. 96 cpc.
Deducono che
La rilevabilità d'ufficio, com'è indiscutibile, deve coordinarsi con il sistema
delle preclusioni, sicché il loro verificarsi impediva ogni ulteriore esame
delle questioni che, di per sè, avrebbero potuto essere considerate "ex
ufficio".
La conseguenza della struttura che il rapporto ha assunto nel giudizio di legittimità
è che deve essere esaminata la ammisibilità della simulazione assoluta dell'atto
costitutivo di un società di capitali.
Questa Corte, con la sentenza 8939-
Con la pronunzia del 17.11.92 n. 12302 - dopo che era stata sottolineata (Cass.
4644-79) la rilevanza, nel fenomeno societario, dell'oggetto della società,
quale dichiarato dalle parti, indipendentemente dalla effettiva attività svolta
- la non configurabilità della simulazione di una società di capitali iscritta
nel registro delle imprese è stata connessa alle particolari ed inderogabili
formalità che sono indispensabili per la sua organizzazione e si è espressamente
affermato che il principio non è derogato dall'art. 2332 cc. come modificato
dall'art. 3 del dpr 29.12.1969 n. 1127, emanato in attuazione della direttiva
CEE n. 68-151 di armonizzazione della disciplina societaria, dal momento che,
secondo le finalità della "direttiva", l'interpretazione della norma
(art. 2332 cc) deve essere restrittiva, escludendo che le società possano essere
assoggettate a cause di inesistenza, nullità assoluta, nullità relative e annullabilità
oltre quelle elencate nei numeri da uno ad otto dell'art. 2332 cc.
Orbene, il Collegio, valorizzando sia il rilievo che la figura della simulazione
non può applicarsi alle fattispecie in cui le parti hanno voluto l'accordo societario,
così come rappresentato dall'atto costitutivo, sia pure perseguendo anomale
motivazioni; sia la considerazione - strettamente ed evidentemente connessa
a quella precedente - che le complesse formalità di organizzazione ed attuazione
della società di capitale, con particolare riguardo alle finalità ed agli effetti
che la pubblicità legale persegue, non rendono accettabile l'ipotesi simulatoria
al di fuori dei casi tassativamente e dettagliatamente previsti dall'art. 2332
cc, come modificato, - e, quanto al n. 3 di detta norma, secondo la lettera
della disposizione - esprime il convincimento della non configurabilità della
simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese.
È utile sottolineare, conclusivamente, che il complesso normativo. disposizioni
generali, (artt.li 2325 e segg.ti) - che regola la materia (e, per il rinvio
previsto dall'art. 2475 u.p.cc, le società a responsabilità limitata, quali
sono quelle resistenti), è particolarmente analitico sicché, ad avviso di questa
Corte, non è conforme a legge qualsiasi interpretazione che trascuri la impostazione
formale data dal legislatore alla disciplina delle nullità in tema di società.
Val - forse - la pena di notare, in riferimento ad una precisa considerazione
critica del ricorrente - laddove ha dedotto che la decisione della Corte di
merito si infrangerebbe, quanto alla motivazione che la sorregge, sul rilievo
che, non può escludersi la simulazione di un negozio sol perché esso è stato
posto in essere (così, per il matrimonio contratto allo scopo di fare attribuire
ad uno dei coniugi la "cittadinanza") - che la disciplina in tema
di costituzione di società di capitoli esclude, in ragione di precise esigenze,
la simulazione, contrariamente alla generale regolamentazione dei negozi giuridici,
laddove la "reale" volontà delle parti ha rilievo essenziale e determinante.
Il ricorso va, di conseguenza, respinto significando che le essenziali ragioni
che hanno determinato la decisione dispensano dall'esaminare i rilievi formulati
nel presupposto della configurabilità della simulazione. E va dichiarato inammissibile
il ricorso incidentale condizionato di cui si è già menzionato il contenuto.
Al riguardo, deve rilevarsi che se il giudice di merito si è pronunciato sul
punto, come nella specie, osservando che i motivi non erano generici, la questione
proposta non è più preliminare. La rilevabilità d'ufficio è, in sostanza, venuta
meno proprio perché il giudice "a quo" si è pronunziato su di essa
ed il ricorso incidentale (condizionato) può essere preso in esame solo dopo
la decisione del ricorso principale; se, in virtù dell'accoglimento della impugnazione
principale, è stata rimessa in discussione la decisione di merito (cfr. Cass.
3965-79; 1816-85; 1917-86; 4166-87).
Ma l'ipotesi non ricorre.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
Dichiara inammissibile l'incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio
di legittimità.
Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Roma 5.11.1996