Cassazione civile, SEZIONE I, 28 aprile 1997, n. 3666


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott.    Nicola            LIPARI                      Presidente
"       Angelo            GRIECO                 Rel. Consigliere
"       Giovanni          LO SAVIO                         "
"       Ugo Riccardo      PANEBIANCO                       "
"       Giovanni          VERUCCI                          "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
ABBATELLI GIUSEPPE,     elettivamente domiciliato  in  Roma,  via
Conca d'oro 378, c-o l'Avv.  Carmelo  Monaco  che  lo  rappresenta  e
difende come da procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
AGRICOLA FORESTALE LA MAGNOLIA srl;
AGRICOLA FORESTALE PIAN DEL MARMO srl;
DI UBALDO CAMILLO
SALTARELLI PIETRO
DI CARLO FRANCESCO
TICCONI AUGUSTO;
Intimati
e, nel ricorso 2179-96 proposto
da:
AGRICOLA FORESTALE PIAN DEL MARMO srl,
DI UBALDO CAMILLO;
DI CARLO FRANCESCO;
elettivamente domiciliati in Roma, via Anape 29 c-o l'Avv.  Dario  di
Gravio che, con l'Avv. Antonio Rombolà li rappresenta e difende come
da procura speciale in  calce la controricorso-ricorso incidentale;
Controricorrenti ricorrenti incidentali
contro
ABBATELLI GIUSEPPE,         Soc. Agricola Forestale La Magnolia a
r.l.,         SANTARELLI PIETRO,         TICCONI AUGUSTO.
Intimati
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del  16.10.1995  n.
2986.
È presente per i ricorrenti incidentali l'Avv. Rombolà.
Il Consigliere, Dr. Angelo Grieco svolge la relazione.
La  difesa  dei  controricorrenti-ricorrenti  incidentali  chiede  il
rigetto  del  ricorso  principale  e  lo  accoglimento  del   ricorso
incidentale  "condizionato"  -  cassando  la  sentenza  -  decidendo,
eventualmente, nel merito, in via definitiva. Vittoria di  spese  con
risarcimento del danno per lite temeraria sulla  somma  ex  atti.  Il
P.M.  Dr.  Domenico  Nardi  conclude  per  il  rigetto  del   ricorso
principale;  assorbito,  o  inammissibile,  il  ricorso   incidentale
condizionato.

Fatto

Giuseppe Abbatelli, impugna la sentenza n. 2986 del 16.10.95 con cui la Corte d'appello di Roma, pronunciando sul gravame da lui proposto avverso la decisione del tribunale romano nella controversia contro: La società Agricola forestale La Magnolia a r.l.; la società Agricola forestale Pian del Marmo a r.l.; Camillo Di Ubaldo; Piero Saltarelli;
Francesco Di Carlo; Augusto Ticconi, dichiarò inammissibili il primo e l'ultimo motivo d'appello e rigettò gli altri.
L' Abbatelli aveva iniziato il giudizio assumendo di essere socio per un terzo del capitale sociale delle due indicate società e che le altre due quote di ciascuna società appartenevano a Camillo Di Ubaldo e Pietro Saltarelli, sebbene figurassero apparentemente come soci; per un terzo ciascuno, Francesco Di Carlo ed Augusto Ticconi, definiti dall'attore "prestanomi". Secondo l' Abbatelli, le società erano state costituite al solo scopo di renderle "intestatarie "di un apprezzamento di terreno di circa sedici ettari in località Quarto Grande di Roma, con somme versate interamente dall'attore Abbatelli). Costui aveva chiesto al tribunale di dichiarare che le due società immobiliari dissimulavano la partecipazione effettiva ad un unico affare dellà Abbatelli, del Santarelli e del Di Ubaldo, accertata la funzione di "prestanome" del Ticconi e del Di Carlo. Aveva chiesto che fosse anche accertata la appartenenza a lui del terreno acquistato apparentemente dalle società, ovvero la sua partecipazione al capitale delle società in misura totale o maggiore di un terzo. Il tribunale aveva respinto la domanda.
La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, dichiarata la inammissibilità di due censure - che non concernono il giudizio di legittimità - esclude che potesse configurarsi la simulazione degli atti costituitivi delle due società, atteso che la previsione dell'art. 2332 cc con sui nel testo novellato in attuazione della direttiva CEE 151-68 di armonizzazione della disciplina societaria tra gli stati membri, si indicano le cause di nullità delle società - deve essere intesa in senso rigorosamente restrittiva, non potendo sussistere, la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese. Nella specie, in particolare, l' Abbatelli ed i due soci, se avevano avuto riserve mentali sul corretto uso dello strumento societario, ben avevano voluto la costituzione degli enti e l'acquisto in capo ad essi dei terreni di cui si tratta. In definitiva, secondo la Corte territoriale, era arduo sostenere che il contratto era affetto da "simulazione assoluta". Furono esaminate, poi, per completezza, sia la questione della "prova" della simulazione sia quella concernente la dichiarazione del 12.11.85, considerata dall' Abbatelli alla stregua di "controdichiarazione" sia le altre richieste. Le tesi dell'appellante furono tutte respinte. Ricorre, dunque, per cassazione l' Abbatelli sulla base di un unico articolato motivo, illustrato con "memoria". Resistono, con controricorso, la società Agricola forestale Pian del Marmo a r.l.;
Camillo Di Ubaldo; Francesco Di Carlo che propongono ricorso incidentale condizionato sorretto da unico motivo.
Non sono costituiti la società Agricola forestale
La Magnolia a r.l.; Pietro Saltarelli; Augusto Ticconi.

Diritto

I ricorsi, principale ed incidentale condizionato, proposti separatamente contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai termini dell'art. 335 cpc.
Collegio dà atto che la procura speciale conferita dai controricorrenti-ricorrenti incidentali al proprio difensore deve ritenersi rituale perché - contrariamente all'assunto del PG che ne ha prospettato, in udienza, la nullità per essere stata redatta su foglio "a parte" sebbene "spillato" al controricorso - essa, in conformità dell'art. 83, 3 c. cpc, risulta "in calce" all'atto e, quindi, riferibile ad esso. Sottolineato che l'esame della eccezione del PG, investendo il fattore genetico del rapporto, ha evidente carattere preliminare, va puntualizzato - al fine di superare i rilievi tendenti ad escludere quella riferibilità - che essendo stata "rilasciata" sullo stesso foglio recante le sottoscrizioni (dell'atto) dei difensori dei controricorrenti-ricorrenti incidentali, e subito dopo di esse, senza che tra la procura e l'atto vi siano materiali soluzioni di continuità quanto al supporto cartaceo che li contiene, la ontologica "accessorietà (dell'atto contenente la procura) all'atto processuale "è stata rispettata.
Va, quindi, esaminata la censura su cui il ricorrente principale fonda le proprie ragioni, escludendo, per quanto si dirà con riferimento al ricorso incidentale condizionato - così qualificato dai controricorrenti-ricorrenti incidentali - il carattere preliminare che avrebbe implicato il suo esame prioritario.
Deduce l' Abbatelli che
la Corte di merito, con la pronunzia impugnata, ha violato e falsamente applicato gli artt.li 1414, 1417, 2332 cc; con motivazione contraddittoria del "decisum".
Assume, in particolare, che l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la costituzione delle due società fu voluta dai soci non per fini imprenditoriali ma al solo scopo di renderle "intestatarie" dei terreni, in evidente conflitto con l'art. 2332 cc, contrasta con la corretta applicazione della legge. Sottolinea che - secondo i giudici d'appello - l'art. 2332 cc sancisce il divieto di individuare cause di nullità delle società di capitali oltre i vizi analiticamente menzionati dalla norma, sicché, provata la simulazione assoluta, non per questo conseguirebbe la dichiarazione di nullità delle società; che la non contestata inesecuzione di attività imprenditoriale nei terreni non concreta, di per sè, la prova dell'avvenuta simulazione assoluta delle società, essendo inesistente la pravo della preordinazione, da parte di tutti i soci, di costituire società per scopi diversi da quelli indicati nell'atto sociale; che alla scrittura del 12.11.85 doveva attribuirsi non già il significato di "controdichiarazione" bensì di prova scritta che il Di Ubaldo agiva quale fiduciario degli altri due Abbatelli e Saltarelli); che la simulazione assoluta non può essere provata per presunzioni e per testi. Tutto ciò il ricorrente contesta la interpretazione dell'art. 2332 cc laddove, con essa, si intenda comprendere i casi di inesistenza della società.
A suo avviso le società appellate, più che nulle, sarebbero, in considerazione della "distanza" dal modello astratto di società da ritenere inesistente. In definitiva, sussisterebbe solo la forma che i soci sono stati costretti ad utilizzare per raggiungere il loro scopo. Come nel caso in esame, in cui non può dubitarsi della preordinazione del ricorrente e degli altri due soci alla inesecuzione di alcunché di imprenditoriale. Al riguardo, si sottolinea che la circostanza che alla data della "controdichiarazione" la società
La Magnolia non era stata ancora costituita sarebbe da sola sufficiente a provare la simulazione dell'accordo societario. In riferimento, poi, all'affermazione dei primi giudici, secondo cui il solo fatto che l' Abbatelli, il Di Carlo, il Saltarelli ed il Di Ubaldo abbiano costituito la società è, comunque, prova che hanno voluto la costituzione di una persona giuridica dotata di autonoma soggettività per conseguire certi risultati, il ricorrente oppone che di un matrimonio non si esclude la simulazione in base al rilievo che 'e stato celebrato. Ed esaminando criticamente la giurisprudenza di legittimità - che ammetterebbe la configurabilità della simulazione assoluta - il ricorrente ribadisce la inconferenza dell'affermazione che il fine perseguito dalle parti era già sufficiente ad escludere la simulazione assoluta, la cui prova ben poteva essere data per testi e per presunzioni alla stregua della singolarità della vita sociale.
I controricorrenti, richiamando le modalità di costituzione delle società; il raggiungimento dello scopo sociale - acquisto di terreni agricoli -; l'esercizio dei diritti dei soci; la falsità della scrittura del 12.11.85 - c.d. "controdichiarazione"; la mancata attuazione dello scopo sociale preordinata da tutte le parti dell'accordo simulatorio, respingono la tesi della simulazione assoluta, non configurabile con riferimento alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese in considerazione delle particolari ed inderogabilità formalità attinenti alla sua organizzazione.
Tale inconfigurabilità non sarebbe derogata nemmeno dall'art. 2332 cc, nel testo modificato dall'art. 3 del dpr 1127-69, attuativo della direttiva CEE n. 68-151 finalizzata ad armonizzare la disciplina societaria. Ciò, in ragione di esigenze di interpretazione restrittiva posto che la direttiva esclude, al di fuori dei casi elencati, l'assoggettamento delle società "ad una causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa ed annullabilità" (art. 2). Con ricorso incidentale condizionato, i controricorrenti denunziano la violazione degli artt.li 112, 342, 345, 346, cpc; omessa e contraddittoria motivazione; responsabilità ex art. 96 cpc.
Deducono che
la Corte avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità dell'appello per violazione del principio che esige, nella impugnazione, la specificità dei motivi. La sentenza di primo grado era, dunque, passata in giudicato con il rigetto di tutte le domande. Essendo state rigettate la richiesta di acquisizione di prove e le altre istanze, connesse, ma in via preliminare, alla domanda di accertamento della simulazione, questa non avrebbe potuto essere esaminata. Nè era ammissibile scorporare la sola simulazione del patto sociale, considerata la funzionalità strumentale della simulazione rispetto alle altre istanze che erano state rigettate e che erano precluse dalla mancata riproposizione.
La rilevabilità d'ufficio, com'è indiscutibile, deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni, sicché il loro verificarsi impediva ogni ulteriore esame delle questioni che, di per sè, avrebbero potuto essere considerate "ex ufficio".
La conseguenza della struttura che il rapporto ha assunto nel giudizio di legittimità è che deve essere esaminata la ammisibilità della simulazione assoluta dell'atto costitutivo di un società di capitali.
Questa Corte, con la sentenza 8939-
87, ha affermato il principio - in riferimento alla società per azioni, costituita con il dichiarato fine di acquistare, vendere, gestire, costruire immobili, ma che non abbia, in concreto, esercitato attività imprenditoriale bensì limitato l'attività all'acquisto degli immobili - che il negozio costitutivo della società sia simulato e dissimuli, fra gli appartenenti soci, un'effettiva situazione di comproprietà dei beni dei quali i titoli azionari rappresentano solo le quote di appartenenza.
Con la pronunzia del 17.11.92 n. 12302 - dopo che era stata sottolineata (Cass. 4644-79) la rilevanza, nel fenomeno societario, dell'oggetto della società, quale dichiarato dalle parti, indipendentemente dalla effettiva attività svolta - la non configurabilità della simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese è stata connessa alle particolari ed inderogabili formalità che sono indispensabili per la sua organizzazione e si è espressamente affermato che il principio non è derogato dall'art. 2332 cc. come modificato dall'art. 3 del dpr 29.12.1969 n. 1127, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 68-151 di armonizzazione della disciplina societaria, dal momento che, secondo le finalità della "direttiva", l'interpretazione della norma (art. 2332 cc) deve essere restrittiva, escludendo che le società possano essere assoggettate a cause di inesistenza, nullità assoluta, nullità relative e annullabilità oltre quelle elencate nei numeri da uno ad otto dell'art. 2332 cc.
Orbene, il Collegio, valorizzando sia il rilievo che la figura della simulazione non può applicarsi alle fattispecie in cui le parti hanno voluto l'accordo societario, così come rappresentato dall'atto costitutivo, sia pure perseguendo anomale motivazioni; sia la considerazione - strettamente ed evidentemente connessa a quella precedente - che le complesse formalità di organizzazione ed attuazione della società di capitale, con particolare riguardo alle finalità ed agli effetti che la pubblicità legale persegue, non rendono accettabile l'ipotesi simulatoria al di fuori dei casi tassativamente e dettagliatamente previsti dall'art. 2332 cc, come modificato, - e, quanto al n. 3 di detta norma, secondo la lettera della disposizione - esprime il convincimento della non configurabilità della simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese. È utile sottolineare, conclusivamente, che il complesso normativo. disposizioni generali, (artt.li 2325 e segg.ti) - che regola la materia (e, per il rinvio previsto dall'art. 2475 u.p.cc, le società a responsabilità limitata, quali sono quelle resistenti), è particolarmente analitico sicché, ad avviso di questa Corte, non è conforme a legge qualsiasi interpretazione che trascuri la impostazione formale data dal legislatore alla disciplina delle nullità in tema di società. Val - forse - la pena di notare, in riferimento ad una precisa considerazione critica del ricorrente - laddove ha dedotto che la decisione della Corte di merito si infrangerebbe, quanto alla motivazione che la sorregge, sul rilievo che, non può escludersi la simulazione di un negozio sol perché esso è stato posto in essere (così, per il matrimonio contratto allo scopo di fare attribuire ad uno dei coniugi la "cittadinanza") - che la disciplina in tema di costituzione di società di capitoli esclude, in ragione di precise esigenze, la simulazione, contrariamente alla generale regolamentazione dei negozi giuridici, laddove la "reale" volontà delle parti ha rilievo essenziale e determinante.
Il ricorso va, di conseguenza, respinto significando che le essenziali ragioni che hanno determinato la decisione dispensano dall'esaminare i rilievi formulati nel presupposto della configurabilità della simulazione. E va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato di cui si è già menzionato il contenuto. Al riguardo, deve rilevarsi che se il giudice di merito si è pronunciato sul punto, come nella specie, osservando che i motivi non erano generici, la questione proposta non è più preliminare. La rilevabilità d'ufficio è, in sostanza, venuta meno proprio perché il giudice "a quo" si è pronunziato su di essa ed il ricorso incidentale (condizionato) può essere preso in esame solo dopo la decisione del ricorso principale; se, in virtù dell'accoglimento della impugnazione principale, è stata rimessa in discussione la decisione di merito (cfr. Cass. 3965-79; 1816-85; 1917-86; 4166-87).
Ma l'ipotesi non ricorre.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale.
Dichiara inammissibile l'incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Roma 5.11.1996