Cassazione civile, SEZIONE I, 22 aprile 2002, n. 5850


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario                DE MUSIS                 - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo           PANEBIANCO              - Consigliere -
Dott. Donato                 PLENTEDA                - Consigliere -
Dott. Mario                  ADAMO              - Rel. Consigliere -
Dott. Walter                 CELENTANO               - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IRITECNA SOCIETÀ PER L'IMPIANTISTICA  INDUSTRIALE  E  L'ASSETTO  DEL
TERRITORIO  SpA  in  Liquidazione,  incorporante  la  ILVA   SpA   in
liquidazione, in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI  43,  presso
l'avvocato CORRADO CRIALESE, che la rappresenta e difende  unitamente
all'avvocato PIETRO ROSSANIGO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERDOFIN  Srl  in  amministrazione  straordinaria,  in  persona   del
Commissario Straordinario, domiciliata in ROMA presso la  CANCELLERIA
CIVILE
della CORTE SUPREMA  di  CASSAZIONE,  rappresentata  e  difesa
dall'avvocato  FRANCESCO  VIOLA,   giusta   procura   in   calce   al
controricorso;
- controricorrente -
avverso la  sentenza  n.  83-00  della  Corte  d'Appello  di  TORINO,
depositata il 19-01-00;
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del
05-02-2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Uva, con delega, che  ha  chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott.
Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso depositato in data 12.6.1996 la ILVA s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo della s.r.l. Ferdofin in amministrazione straordinaria.
Esponeva che il 29.12.1989 era divenuta socia della Ferdofin s.p.a., per una quota pari al 20% del capitale sociale, e di avere notificato il proprio recesso dalla società il 5.5.1993 per dissensi in ordine alla trasformazione della società stessa da s.p.a. in s.r.l., precisando che il bilancio chiuso al 31.12.1991 indicava in L.
114.495.046.032 il patrimonio netto della s.r.l. Ferdofin talché la quota di sua spettanza ammontava a L 22.899.009.206.
Per il recupero di tale somma aveva iniziato un autonomo processo poi interrottosi a seguito dell'ammissione della Ferdofin all'amministrazione straordinaria.
Si era quindi insinuata al passivo dell'amministrazione straordinaria per l'importo indicato, aumentato di L 88.490.873, relative ad un credito provato da fatture non contestate.
Con raccomandata, ricevuta in data 27.6.1996, il Commissario straordinario le aveva comunicato che il credito richiesto era stato ammesso al passivo limitatamente alla somma di L 100.783.234, senza motivazione alcuna in ordine alle ragioni dell'esclusione del maggior credito azionato.
Costituitasi in giudizio la s.r.l. Ferdofin eccepiva preliminarmente che il recesso era illegittimo in quanto effettuato in frode alla legge; in relazione al merito rilevava che il bilancio di riferimento era quello chiuso al 31.12.1992, approvato in data 8.7.1993 dall'assemblea dei soci, con delibera non impugnata nei termini di legge.
Tale bilancio indicava in L 93.054.164 il patrimonio netto della società per cui la quota di pertinenza della s.p.a. ILVA ammontava a L 18.611.000.
Con sentenza in data 26.1.1999 il Tribunale di Torino respingeva la domanda attrice.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello, fondato su tre motivi la s.p.a. IRITECNA in liquidazione, quale società incorporante
la ILVA s.p.a. e la Corte di appello respingeva l'appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su cinque motivi,
la IRITECNA s.p.a. in liquidazione.
Resiste con controricorso la s.r.l. Ferdofin in amministrazione straordinaria.

Diritto

Con il primo motivo di cassazione la società ricorrente eccepisce nullità della sentenza per errata indicazione di una delle parti nell'intestazione e nel dispositivo.
La s.r.l. Ferdofin è infatti indicata erroneamente come Ferdofin Siderurgica s.r.l., società anch'essa esistente ma estranea al giudizio, circostanza questa idonea ad ingenerare inconvenienti ed errori.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero questa Corte suprema ha più volte precisato che l'omessa, incompleta o inesatta indicazione nell'epigrafe della sentenza del nominativo di una delle parti in causa non è motivo di nullità ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stesa sentenza e dagli atti sia possibile desumere con certezza che di errore si tratti. (Cass. civ. sez II, 9.11.1982 n 5889; Cass. civ. sez. II, 1.6.1990 n 5161; Cass. civ. sez. II, 25.11.1996 n 10448) Analoghe considerazioni possono farsi per l'inesatta indicazione della parte nel dispositivo della sentenza, quando ricorrano le condizioni su precisate.
Nella specie dalla narrativa della sentenza in esame risulta che
la Ferdofin s.r.l. è esattamente indicata almeno quattro volte nelle pagg. 4, 5 e 7, talché non sussistono dubbi che si tratti di errore materiale e che lo stesso possa essere emendato con la procedura di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., peraltro già iniziata, secondo l'assunto della controricorrente.
Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo
la Iritecna s.p.a. in liquidazione lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2437 c.c., in punto di determinazione della quota di rimborso spettantele.
Rileva che
la Corte territoriale nell'interpretare il disposto dell'art. 2437 comma 1 c.c. ha erroneamente ritenuto che il rimborso delle quote del socio receduto debba essere calcolato sulla base del bilancio relativo all'ultimo anno, conclusosi precedentemente al giorno del recesso, mentre avrebbe dovuto fare riferimento all'ultimo bilancio approvato.
Infatti tale interpretazione è l'unica che consenta al socio recedente di conoscere con esattezza la parte di patrimonio che dovrà essergli rimborsata, e di decidere quindi in ordine alla opportunità di recedere.
Una diversa interpretazione dell'art. 2437 comma 1 c.c.
contrasterebbe con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso che prevede la nullità di ogni patto che escluda il diritto di recesso o ne renda più gravoso l'esercizio.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero va al riguardo precisato che il riferimento al patrimonio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio contenuto nell'art.
2437 comma 1 c.c. trova il suo fondamento nella necessità di liquidare in favore del socio recedente una quota che sia la più vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società, finalità che non sarebbe raggiungibile qualora si volesse fare riferimento all'ultimo bilancio approvato, che potendo essere retrodatato nel tempo, rispetto alla dichiarazione di recesso, potrebbe non rispecchiare più l'effettivo valore patrimoniale della società, con conseguente ingiustificato impoverimento o arricchimento del socio recedente, che deve, come è noto, partecipare, finché perdura la qualità di socio, agli utili ed alle perdite societarie.
Conferma l'esposta interpretazione della norma in esame la considerazione che lo stesso art. 2437 comma 1 c.c. prevede, per le società quotate in borsa, che il rimborso delle azioni spettante al recedente, debba essere calcolato secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, con ciò dimostrando l'interesse del legislatore a che l'ammontare delle somme dovute al socio recedente sia il più possibile ancorato a dati prossimi alla data della dichiarazione di recesso, posto che solo tali dati possono evidenziare l'effettiva situazione patrimoniale della società, dalla quale si recede.
Va d'altra parte rilevato che il legislatore ha ben chiara la differenza fra i concetti di bilancio dell'ultimo esercizio e di ultimo bilancio approvato, posto che tale ultima espressione è usata nell'art. 2410 comma 1 c.c. che limita la facoltà di emettere obbligazioni , al portatore e nominative, a somme non eccedenti il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
Per le società non quotate in borsa, la liquidazione della quota, dovrà pertanto farsi in riferimento al patrimonio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, e a tal fine si dovrà tenere conto soltanto degli elementi che devono o possono essere iscritti a bilancio a norma degli artt. 2423 e seguenti c.c., (Cass. civ.
10.9.1974 n 2454) talché, dettando lo stesso codice civile i criteri da seguirsi per la redazione del bilancio, infondati devono considerarsi le pretese difficoltà del socio recedente in ordine alla stessa opportunità di presentare la relativa dichiarazione, mentre inesistenti devono ritenersi i pretesi ostacoli al recesso, vietati dall'art 2437 u.c. c.c., considerato che, come detto lo stesso codice civile detta i criteri per la redazione del bilancio di esercizio, criteri ai quali il recedente deve attenersi per l'esercizio della propria facoltà.
Il secondo motivo va quindi respinto.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità, con conseguente omesso esame, della domanda diretta ad ottenere la determinazione della quota di rimborso in base al bilancio 31.12.1991, tenuto conto dell'invalidità del bilancio al 31.12.1992, nonché omissione di motivazione sul punto.
Osserva che
la Corte territoriale ha immotivatamente omesso di valutare le argomentazioni esposte da essa appellante al fine di far rilevare che nel bilancio riferito al 31.12.1992 erano stati inseriti costi e spese non giustificati nè con documenti nè in altro modo.
Costi e spese attinenti:
- all'oscillazione dei cambi per L 4.004.186.000;
- alla svalutazione partecipate per L 69.300.000.000; - - agli oneri di ristrutturazione partecipate per L 39.000.000.000 per un totale complessivo di L 113.204.186.000.
In particolare
la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che gli amministratori avrebbero dovuto documentare o comunque provare in altro modo:
- la differenza negativa del saldo tra i crediti ed i debiti in valuta estera;
- l'omesso riporto in bilancio dei crediti e debiti in valuta estera;
che in relazione al fondo svalutazione partecipate per L.
69.300.00.00 gli amministratori avrebbero dovuto:
- ridurre il valore unitario medio delle azioni e dei titoli similari in misura corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio delle società partecipate, anteriore all'acquisto delle azioni, e l'ultimo bilancio successivo a tale data;
- effettuare per gli altri titoli le valutazioni comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche;
che in relazione al fondo rischi ed oneri di ristrutturazione delle partecipate per L 39.000.000.000,
la Corte avrebbe dovuto rilevare che tale fondo è stato elevato alla somma indicata senza giustificazione alcuna.
Dovendo il bilancio essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza, ai sensi dell'art. 2423 c.c.
la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la nullità del bilancio al 31.12.1992 e fare riferimento, per determinare la quota dovuta ad essa ricorrente, al bilancio approvato al 31.12.1991.
In particolare osserva la società ricorrente che erroneamente
la Corte territoriale ha ritenuto domanda nuova il riferimento al bilancio del 1992 senza considerare che la domanda, consistente nella contestazione della quota di rimborso, fissata in sole L 18.611.000, pari al 20% del capitale sociale, era rimasta invariata, come invariata era rimasta l'affermazione che la quota di rimborso doveva essere calcolata in base al patrimonio risultante dal bilancio chiuso il 31.12.1991 e non in base al patrimonio risultante dal bilancio chiuso al 31.12.1992.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero
la Corte di appello ha rilevato, nella motivazione dell'impugnata sentenza, che la soc. Iritecna aveva originariamente richiesto che il calcolo della quota spettantele fosse calcolato in base al bilancio chiuso al 31.12.1991 facendo riferimento a quella che, secondo la sua prospettazione, era l'esatta interpretazione dell'art. 2437 c.c. mentre in appello ha richiesto che il riferimento al bilancio, chiuso alla data del 31.12.1991, fosse fatto tenuto conto dell'illegittimità del bilancio chiuso al 31.12.1992 ed approvato nel luglio 1993, con ciò mutando non già il petitum della domanda proposta ma la causa petendi sulla quale il petitum stesso era fondato.
Ne consegue che rettamente
la Corte di merito ha qualificato come domanda nuova la questione sottoposta al suo esame, posto che il mutamento della causa petendi richiedeva un ulteriore accertamento, non proposto in precedenza, dichiarandola inammissibile, per il divieto di proporre domande nuove in appello.
Il terzo motivo va quindi respinto.
Parimenti infondato è poi il quarto motivo con il quale la soc.
ricorrente osserva che
la Corte territoriale ha ritenuto che la situazione patrimoniale al 31.12.1992 approvata dal solo C.d.A. il 24.3.1993, prima del recesso dell'Ilva s.p.a., non avesse alcuna rilevanza, ai fini del decidere, posto che l'art. 2437 c.c. fa esclusivo riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio.
Tale motivazione non tiene conto che l'ILVA al momento del suo recesso poteva quanto meno fare affidamento sulla situazione patrimoniale esposta dal C.d.A., nel documento dallo stesso redatto, dal quale risultava un patrimonio netto di L 40.000.000.000 e poteva quindi confidare su un rimborso di L. 8.000.000.000.
Le esposte censure contenute nel quarto motivo possono essere ritenute assorbite, nelle argomentazioni che precedono, posto che la quota di rimborso va calcolata sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio, che deve essere redatto in base al disposto di cui agli artt. 2423 e segg. c.c. e non sulla base della situazione patrimoniale ritenuta dal C.d.A. in un proprio documento, non essendo tale ipotesi prevista dalla legge.
Con il quinto motivo di cassazione assume l'Iritecna che prima dell'ammissione della Ferdofin all'amministrazione controllata aveva impugnato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.1992 avanti al Tribunale di Torino e che successivamente aveva trasferito tale impugnazione in sede di opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art.
98 L.F.
Di conseguenza era onere del tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, determinare la illegittimità della delibera di approvazione del bilancio ed annettere il credito al passivo, in base all'ultimo bilancio, depurato delle poste illegittime.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero va al riguardo rilevato che erroneamente il giudizio di opposizione alla delibera di approvazione del bilancio è stato trasferito, ai sensi dell'art
98 L.F., in sede di opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria, in quanto tale giudizio presupponeva non una pronunzia di mero accertamento di un credito controverso o comunque una pronunzia strumentale a tale accertamento, ma una pronunzia costitutiva, finalizzata allo annullamento della delibera assembleare. dalla quale non poteva discendere direttamente una statuizione attinente all'esistenza o meno dello stesso credito dedotto in giudizio, posto che il giudizio in ordine alla validità di una delibera di approvazione di bilancio è un giudizio limitato all'accertamento della sola legittimità della delibera, al quale consegue in caso di accoglimento della domanda, la necessità di una nuova redazione del bilancio.
Pertanto in sede di opposizione allo stato passivo la s.p.a. Iritecna non avrebbe mai potuto ottenere, come richiesto, un annullamento della delibera di approvazione del bilancio impugnata, con contestuale sostituzione di una nuova delibera, depurata, ad opera del giudice, della posta "costi ed oneri di ristrutturazione delle partecipate" per L 39.000.000.000.
Il motivo va quindi disatteso, avendo
la Corte di merito rettamente applicato i principi su enunciati.
Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M

respinge il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità di cui euro 75,00 per esborsi ed ? 22.000-00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 5.febbraio.2002