Acquisto di azioni La Fondiaria da parte di SAI spa (Comunicato stampa del 10 agosto 2001)

 In data 1° luglio 2001 Montedison Spa, che deteneva una partecipazione di azioni ordinarie La Fondiaria Assicurazioni Spa in misura pari al 31% del capitale, ha venduto a SAI Spa 111,5 milioni di azioni Fondiaria, pari al 28,7% del capitale ordinario. La transazione prevedeva: un impegno irrevocabile all'acquisto da parte di SAI ad un prezzo di 9,50 euro per azione, con un premio di circa il 50% sul prezzo di mercato; trasferimento e pagamento immediati di 26 milioni di azioni Fondiaria, pari al 6,75% del capitale; trasferimento delle restanti 85,5 milioni di azioni Fondiaria, pari al 22,2% del capitale, condizionato all'autorizzazione dell'ISVAP e dell'Autorità   Garante per la Concorrenza e il Mercato (non ancora intervenute); in caso di mancata autorizzazione, identificazione da parte di SAI di altro compratore, con versamento di 500 miliardi di caparra. 

La Consob ha aperto un'istruttoria su questa transazione, nel corso della quale sono stati anche ascoltati i rappresentanti di società interessate all'operazione. La Consob, a motivo della loro rilevanza, ritiene di portare a conoscenza del mercato gli elementi sinora emersi e le valutazioni sinora formulate. 

In primo luogo, le modalità con cui è avvenuta la transazione fanno desumere, ad oggi, l'esistenza di un patto parasociale, anche in forma non scritta, rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 58/1998, fra SAI e Mediobanca per l'acquisto di azioni Fondiaria e per la gestione di quella società. In secondo luogo, se e quando si perfezionerà il trasferimento del predetto 22,2% da Montedison a SAI, previo rilascio delle predette autorizzazioni, SAI acquisirà una partecipazione di controllo: verrà meno dunque l'attuale sterilizzazione del diritto di voto oltre il 2% derivante dall'esistenza di un incrocio azionario. 

Pertanto, se e quando si verificheranno le suddette condizioni, SAI e Mediobanca, che a sua volta possiede il 13,785% di Fondiaria, verranno a detenere una partecipazione complessiva superiore al 30% del capitale ordinario di Fondiaria, con le conseguenze di cui agli articoli 106 e 109 del citato decreto legislativo in materia di obbligo solidale di offerta pubblica.