Acquisto
di azioni La Fondiaria
da parte di SAI spa (Comunicato stampa del 10 agosto 2001)
In
data 1° luglio 2001 Montedison Spa, che deteneva una partecipazione di azioni
ordinarie La Fondiaria
Assicurazioni Spa in misura
pari al 31% del capitale, ha venduto a SAI Spa 111,5 milioni di azioni Fondiaria,
pari al 28,7% del capitale ordinario. La transazione prevedeva: un impegno irrevocabile
all'acquisto da parte di SAI ad un prezzo di 9,50 euro per azione, con un premio
di circa il 50% sul prezzo di mercato; trasferimento e pagamento immediati di
26 milioni di azioni Fondiaria, pari al 6,75% del capitale; trasferimento delle
restanti 85,5 milioni di azioni Fondiaria, pari al 22,2% del capitale, condizionato
all'autorizzazione dell'ISVAP e dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (non ancora intervenute); in caso di mancata
autorizzazione, identificazione da parte di SAI di altro compratore, con versamento
di 500 miliardi di caparra.
La
Consob ha aperto un'istruttoria
su questa transazione, nel corso della quale sono stati anche ascoltati i rappresentanti
di società interessate all'operazione. La Consob, a motivo della loro rilevanza, ritiene di portare a
conoscenza del mercato gli elementi sinora emersi e le valutazioni sinora formulate.
In
primo luogo, le modalità con cui è avvenuta la transazione fanno desumere, ad
oggi, l'esistenza di un patto parasociale, anche in forma non scritta, rilevante
ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 58/1998, fra SAI e Mediobanca
per l'acquisto di azioni Fondiaria e per la gestione di quella società. In secondo
luogo, se e quando si perfezionerà il trasferimento del predetto 22,2% da Montedison
a SAI, previo rilascio delle predette autorizzazioni, SAI acquisirà una partecipazione
di controllo: verrà meno dunque l'attuale sterilizzazione del diritto di voto
oltre il 2% derivante dall'esistenza di un incrocio azionario.
Pertanto,
se e quando si verificheranno le suddette condizioni, SAI e Mediobanca, che
a sua volta possiede il 13,785% di Fondiaria, verranno a detenere una partecipazione
complessiva superiore al 30% del capitale ordinario di Fondiaria, con le conseguenze
di cui agli articoli 106 e 109 del citato decreto legislativo in materia di
obbligo solidale di offerta pubblica.