TRIBUNALE DI VERONA
Volontaria giurisdizione
Dott. Andrea Mirenda Presidente F.F.
Dott. Massimo Vaccari Giudice
Dott. Pierpaolo Lanni Giudice
sul ricorso ex art.2367, c.II, c.c. promosso da
Geint s.r.l.,
con l’avv. R. Ferroli
contro
Four cats s.r.l.
iscritto al r.g. 950/04 R.R.
sciogliendo la riserva che precede;
letto il ricorso della società Four cats;
rilevato che nessuno è comparso per la società resistente;
osservato che la società Four Cats risulta ancora
disciplinata dal vecchio statuto, la cui perdurante efficacia – pur nella difformità
dalla previsione legale cogente – risulta assicurata fino al 30 settembre
osservato che detto statuto attribuisce il potere di convocazione dell'assemblea al solo amministratore il quale, nonostante le rituali sollecitazioni della maggioranza dei soci, è rimasto inerte;
osservato, ancora, che l'attuale disciplina dell'articolo 2479 bis cod civ, diversamente dal passato (v. art.2486 abrogato), non prevede per le società a responsabilità limitata l'intervento sostitutivo del Tribunale in ipotesi di inerzia dell'amministratore nella convocazione l'assemblea, come si evince dal silenzio della norma sul punto e dal mancato richiamo della simmetrica disciplina contemplata dall'articolo 2367 cod civ per le s.p.a.;
che, peraltro, il silenzio sul punto, lungi dal rappresentare una lacuna, appare coerente con l'indicazione desumibile dalla norma citata (art.2479 bis c.c.) la quale - salva diversa previsione dell'atto costitutivo - riconosce a ciascun socio il potere di procedere autonomamente alla convocazione l'assemblea, di talché superfluo si rivelerebbe l'intervento giudiziale di cui si tratta;
che, tuttavia, ad avviso di Questo Tribunale, permane la necessità dell’invocato intervento giudiziale nell'attuale fase di transizione dalla previgente disciplina delle s.r.l. a quella introdotta dal decreto legislativo n. 6/2003, in ragione della perdurante (ancorché transitoria) lecita attribuizione statutaria all’amministratore, in via esclusiva, del potere di convocazione dell’organo assembleare;
che, in questo contesto, non potendosi ammettere lacune dell’ordinamento, soccorre al fine indicato proprio la disciplina dell’art.2367 c.c., nella quale – secondo il Collegio – deve scorgersi un "principio generale" in tema di ordinato funzionamento dell’organo assembleare, cui l’interprete può fare agevole riferimento – nel caso di specie pro praeterito e in via transitoria - ai sensi dell’art.12, comma secondo, delle preleggi, in ragione dell’evidente analogia iuris;
che, diversamente opinando, al rischio di lacune paventato si accompagnerebbe , altresì, la necessità di individuare strumenti alternativi di tutela dei soci intenzionati a provocare il pronunciamento dell’assemblea (quali – ad esempio - lo scioglimento della società o la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità) , che peraltro, per l’evidente severità, mostrano l’inconveniente di una netta sproporzione con la finalità meramente procedimentale concretamente perseguita;
che, infine, la mancata comparizione degli amministratori all'udienza camerale, senza alcuna giustificazione, può valere come acquiescenza al ricorso in esame;
che, dunque, appare superflua la loro audizione;
P q m
ordina la convocazione dell'assemblea dei soci della società Four Cats s.r.l. , per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno del 27.1.2004, entro la data del 30.9. 2004;
designa quale persona che dovrà presiederla e che potrà individuare luogo e data di svolgimento di essa, entro il prefissato termine, il rag. Luca Savoia con studio in Verona.
Si comunichi alla ricorrente e al Rag. Savoia.
Verona, 20 luglio 2004
Il Presidente
Dottor Andrea Mirenda