TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
seguenti magistrati:
Dott. Vincenzo DE ROBERTIS - Presidente
Dott. Giovanni PILATI - Giudice
Dott. Fabio FLORINI - Giudice Rel.
Nella procedura di cui al n.4019/2004 Reg.Vol.G. - letti gli atti, udito
il
Relatore - ha emesso il seguente
D E C R E T O
Visto il ricorso depositato - in data 6/10/2004 - da:
XX (avv. Franco Dalla Verità)
nei confronti di
"ITALRENT s.r.l." - avente sede legale a Granarolo Emilia (BO), nella via
Turati n.16 ;
Premesso che l'istanza in esame risulta proposta dalla XXquale titolare
del
95% del capitale sociale della "ITALRENT s.r.l." - di cui è Amministratore
Unico il marito dell'odierna ricorrente, YY, ivi nominato a tempo
indeterminato - mentre il residuo 5% delle relative quote appartiene
all'unico altro socio,VA; a fronte della affermata esistenza di gravi
violazioni gestorie - ed in un quadro di più generale conflittualità fra i
suddetti
coniugi -
sostituzione dell'A.U. in carica, sollecitandolo pertanto anche con una
formale messa in mora (di cui alla racc.RR 22/9/2004) a convocare entro il
25/9/2004 un'assemblea dei soci, chiamata espressamente a pronunciarsi su
tale specifico argomento: una volta trascorso senza esito il termine
indicato - ed anzi essendovi stata nel frattempo la fissazione di
un'assemblea per il 20/10/2004, ma senza alcun riferimento alla votazione
sul tema di suo primario interesse - ravvisando l'urgenza di superare
ogni impasse, la medesima ha quindi richiesto al Tribunale di ordinare la
"convocazione. dell'assemblea dei soci di ITALRENT, per deliberare sul
seguente ordine del giorno: I) revoca dell'Amministratore; II) nomina del
nuovo A.U.".
Rilevato come - nell'adottare la presente iniziativa - non venga tuttavia
menzionata alcuna norma su cui possa validamente fondarsi la domanda
appena
riferita; invero, con l'abolizione del "vecchio" art.2486 co.2° c.civ. - a
seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al "diritto societario" con
i
due noti D.Lgsl. n.5 e n.6 del 17/1/2003 - per la s.r.l. risulta eliminato
anche il richiamo alle disposizioni dell'art.2467 co.2° c.civ., che in
ambito di s.p.a. prevedono tuttora un intervento giudiziario volto a
"supplire" all'eventuale inerzia colpevole degli organi tipici, altrimenti
legittimati a convocare l'assemblea sociale: peraltro, il testo del
novellato art.2467 c.civ. stabilisce in modo diverso il meccanismo di rito
e
la competenza - devolvendone la cognizione al Collegio (anziché al
Presidente del Tribunale nel suo ruolo monocratico) ed imponendo la previa
instaurazione del contraddittorio, tanto che l'art.33 D.Lgsl.5/2003 l'ha
inserito fra le ipotesi "procedimento nei
confronti di più parti" - ma la funzione "sostitutiva" dell'A.G. è
rimasta
immutata nei suoi presupposti sostanziali .
CHE, viceversa, nessun "rimedio" del genere è ravvisabile nella più
recente
disciplina della s.r.l., una volta constatato che gli "attuali" artt.2479
e
2479/bis c.civ. tacciono sul punto e - come appena sottolineato - non
contengono più alcun rinvio per relationem alla s.p.a., quale modello cui
l'interprete poteva prima riferirsi utilmente in via generale, secondo uno
schema di "integrazione" delle "lacune" quasi da genus a species;
senonchè,
nulla di tutto questo emerge dalla ratio della riforma, mentre una visione
complessiva dell'intervento legislativo - almeno per quanto possibile, e
malgrado le inevitabili approssimazioni delle prime analisi - induce
piuttosto a riconoscere una tendenza univoca a considerare reciprocamente
autonome le regole dettate per le due fattispecie societarie in questione,
senza prospettarne ormai una loro "sistematica interferenza" (così, in
tema
di art. 2409 c.civ. riconosciuto non più applicabile alla s.r.l., cfr.
Trib.
Monza 9/3/2004, riferito su
"Sole 24ore" 11/8/2004,p.21): la conclusione del Collegio è allora nel
senso che il silenzio delle nuove norme impedisce di estendere aliunde il
ricorso all'intervento giudiziario - così da renderlo operativo altresì
fuori dall'ambito della s.p.a. - trattandosi soprattutto di uno strumento
estraneo alla tipologia della s.r.l., caratterizzata dalla più ampia
valorizzazione della autonomia dei soci, sia ai fini delle scelte da
adottare durante la redazione dell'atto costitutivo, sia nella fase delle
singole decisioni loro devolute per legge oppure ex pactis.
Ritenuto che la soluzione così raggiunta appare inoltre coerente con la
sostanziale differenza ravvisabile fra i due regimi, poiché nella s.p.a. -
ai sensi degli artt.2366 co.1°, 2367 co.1° e 2° c.civ. - il potere di
convocazione dell'assemblea viene riservato esplicitamente agli organi
gestori nelle condizioni ordinarie, salvo estenderlo poi a quelli "di
vigilanza" nel caso di mancata adesione dei primi alla richiesta
proveniente
da una porzione "qualificata" del capitale sociale: anche a fronte
dell'inottemperanza di tutti i soggetti legittimati - e proprio perché
estranei al relativo ambito "tassativo" - i soci non possono procedere
direttamente, sostituendosi agli altri nel compimento delle attività
necessarie, ma debbono appunto rivolgersi al Tribunale; sembra quindi
corretto sostenere che se la titolarità del potere di convocazione - da
cui
deriva quello di determinazione dell'ordine del giorno - fosse estesa ai
soci, allora non si potrebbe impedire loro di agire anche "in
prima persona", per ottenere che l'assemblea sia chiamata a "trattare"
gli
argomenti in precedenza "trascurati".
CHE riguardo la s.r.l., le norme sono invece assai più generiche, poichè
l'art.2479 co.1° c.civ. si limita a stabilire che "i soci decidono.sugli
argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino
almeno 1/3 del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione"; ciò
mentre l'art.2479/bis c.civ. prevede semplicemente che "l'atto costitutivo
determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci." (co.1°), e che
"l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo, od
in mancanza da quella designata dagli intervenuti" (co.4°). E' vero che se
l'ordinamento sancisce il pieno diritto a provocare una manifestazione di
volontà dei soci - eventualmente anche attraverso la forma assembleare, ai
sensi dell'art.2479 co.4° c.civ. - ma occorre pur sempre che i soggetti
cui
tale facoltà viene specificamente attribuita dispongano pure degli
strumenti
giuridici idonei a realizzarla, anche prescindendo dalla altrui
"collaborazione", spesso riferibile (come
nel nostro caso) a portatori di interessi contrapposti; tuttavia,
qualunque
sia il mezzo ipotizzabile all'uopo - potere "diretto" di convocazione (in
surroga dei legittimati inerti), azione di responsabilità (ex art.2476
co.3°
c.civ.) così giustificata verso chi non ha adempiuto ai doveri imposti
dalla
legge, od altro meccanismo - esso non può coincidere con un surrettizio
ripristino dell'art.2486 co.2° c.civ., il quale finisce per "obliterarne"
l'avvenuta abrogazione: ad avviso del Collegio, una scelta siffatta - che
non risulterebbe fondata su alcun convincente fondamento ermeneutico - non
è
da accogliere, implicando senz'altro l'inammissibilità dell'istanza in
esame, da dichiarare preliminarmente quale motivo decisivo ed assorbente .
P. Q. M.
Il Tribunale - nella procedura n.4019/2004 Reg.Vol.G - dichiara
inammissibile il ricorso, proposto da XX nei confronti della "ITALRENT
s.r.l.".
Autorizza la restituzione del fascicolo di parte al ricorrente.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione
Civile del Tribunale, il 21 ottobre 2004.
Il Presidente
Il Relatore Est.