TRIBUNALE di BOLOGNA

 Sezione Quarta Civile

 Il Tribunale di Bologna, riunito in Camera di Consiglio in persona dei

 seguenti magistrati:

 Dott. Vincenzo DE ROBERTIS - Presidente

 Dott. Giovanni PILATI - Giudice

 Dott. Fabio FLORINI - Giudice Rel.

 Nella procedura di cui al n.4019/2004 Reg.Vol.G. - letti gli atti, udito

il

 Relatore - ha emesso il seguente

 D E C R E T O

 Visto il ricorso depositato - in data 6/10/2004 - da:

 XX (avv. Franco Dalla Verità)

 nei confronti di

 "ITALRENT s.r.l." - avente sede legale a Granarolo Emilia (BO), nella via

 Turati n.16 ;

 Premesso che l'istanza in esame risulta proposta dalla XXquale titolare

 del

 95% del capitale sociale della "ITALRENT s.r.l." - di cui è Amministratore

 Unico il marito dell'odierna ricorrente, YY, ivi nominato a tempo

 indeterminato - mentre il residuo 5% delle relative quote appartiene

 all'unico altro socio,VA; a fronte della affermata esistenza di gravi

 violazioni gestorie - ed in un quadro di più generale conflittualità fra i

 suddetti coniugi - la XX ha deciso di procedere alla revoca ed alla

 sostituzione dell'A.U. in carica, sollecitandolo pertanto anche con una

 formale messa in mora (di cui alla racc.RR 22/9/2004) a convocare entro il

 25/9/2004 un'assemblea dei soci, chiamata espressamente a pronunciarsi su

 tale specifico argomento: una volta trascorso senza esito il termine

 indicato - ed anzi essendovi stata nel frattempo la fissazione di

 un'assemblea per il 20/10/2004, ma senza alcun riferimento alla votazione

 sul tema di suo primario interesse - ravvisando l'urgenza di superare

  ogni impasse, la medesima ha quindi richiesto al Tribunale di ordinare la

 "convocazione. dell'assemblea dei soci di ITALRENT, per deliberare sul

 seguente ordine del giorno: I) revoca dell'Amministratore; II) nomina del

 nuovo A.U.".

 Rilevato come - nell'adottare la presente iniziativa - non venga tuttavia

 menzionata alcuna norma su cui possa validamente fondarsi la domanda

appena

 riferita; invero, con l'abolizione del "vecchio" art.2486 co.2° c.civ. - a

 seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al "diritto societario" con

i

 due noti D.Lgsl. n.5 e n.6 del 17/1/2003 - per la s.r.l. risulta eliminato

 anche il richiamo alle disposizioni dell'art.2467 co.2° c.civ., che in

 ambito di s.p.a. prevedono tuttora un intervento giudiziario volto a

 "supplire" all'eventuale inerzia colpevole degli organi tipici, altrimenti

 legittimati a convocare l'assemblea sociale: peraltro, il testo del

 novellato art.2467 c.civ. stabilisce in modo diverso il meccanismo di rito

e

 la competenza - devolvendone la cognizione al Collegio (anziché al

 Presidente del Tribunale nel suo ruolo monocratico) ed imponendo la previa

 instaurazione del contraddittorio, tanto che l'art.33 D.Lgsl.5/2003 l'ha

 inserito fra le ipotesi "procedimento nei

  confronti di più parti" - ma la funzione "sostitutiva" dell'A.G. è

rimasta

 immutata nei suoi presupposti sostanziali .

 CHE, viceversa, nessun "rimedio" del genere è ravvisabile nella più

recente

 disciplina della s.r.l., una volta constatato che gli "attuali" artt.2479

e

 2479/bis c.civ. tacciono sul punto e - come appena sottolineato - non

 contengono più alcun rinvio per relationem alla s.p.a., quale modello cui

 l'interprete poteva prima riferirsi utilmente in via generale, secondo uno

 schema di "integrazione" delle "lacune" quasi da genus a species;

senonchè,

 nulla di tutto questo emerge dalla ratio della riforma, mentre una visione

 complessiva dell'intervento legislativo - almeno per quanto possibile, e

 malgrado le inevitabili approssimazioni delle prime analisi - induce

 piuttosto a riconoscere una tendenza univoca a considerare reciprocamente

 autonome le regole dettate per le due fattispecie societarie in questione,

 senza prospettarne ormai una loro "sistematica interferenza" (così, in

 tema

 di art. 2409 c.civ. riconosciuto non più applicabile alla s.r.l., cfr.

Trib.

 Monza 9/3/2004, riferito su

  "Sole 24ore" 11/8/2004,p.21): la conclusione del Collegio è allora nel

 senso che il silenzio delle nuove norme impedisce di estendere aliunde il

 ricorso all'intervento giudiziario - così da renderlo operativo altresì

 fuori dall'ambito della s.p.a. - trattandosi soprattutto di uno strumento

 estraneo alla tipologia della s.r.l., caratterizzata dalla più ampia

 valorizzazione della autonomia dei soci, sia ai fini delle scelte da

 adottare durante la redazione dell'atto costitutivo, sia nella fase delle

 singole decisioni loro devolute per legge oppure ex pactis.

 Ritenuto che la soluzione così raggiunta appare inoltre coerente con la

 sostanziale differenza ravvisabile fra i due regimi, poiché nella s.p.a. -

 ai sensi degli artt.2366 co.1°, 2367 co.1° e 2° c.civ. - il potere di

 convocazione dell'assemblea viene riservato esplicitamente agli organi

 gestori nelle condizioni ordinarie, salvo estenderlo poi a quelli "di

 vigilanza" nel caso di mancata adesione dei primi alla richiesta

proveniente

 da una porzione "qualificata" del capitale sociale: anche a fronte

 dell'inottemperanza di tutti i soggetti legittimati - e proprio perché

 estranei al relativo ambito "tassativo" - i soci non possono procedere

 direttamente, sostituendosi agli altri nel compimento delle attività

 necessarie, ma debbono appunto rivolgersi al Tribunale; sembra quindi

 corretto sostenere che se la titolarità del potere di convocazione - da

cui

 deriva quello di determinazione dell'ordine del giorno - fosse estesa ai

 soci, allora non si potrebbe impedire loro di agire anche "in

  prima persona", per ottenere che l'assemblea sia chiamata a "trattare"

gli

 argomenti in precedenza "trascurati".

 CHE riguardo la s.r.l., le norme sono invece assai più generiche, poichè

 l'art.2479 co.1° c.civ. si limita a stabilire che "i soci decidono.sugli

 argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino

 almeno 1/3 del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione"; ciò

 mentre l'art.2479/bis c.civ. prevede semplicemente che "l'atto costitutivo

 determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci." (co.1°), e che

 "l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo, od

 in mancanza da quella designata dagli intervenuti" (co.4°). E' vero che se

 l'ordinamento sancisce il pieno diritto a provocare una manifestazione di

 volontà dei soci - eventualmente anche attraverso la forma assembleare, ai

 sensi dell'art.2479 co.4° c.civ. - ma occorre pur sempre che i soggetti

cui

 tale facoltà viene specificamente attribuita dispongano pure degli

strumenti

 giuridici idonei a realizzarla, anche prescindendo dalla altrui

 "collaborazione", spesso riferibile (come

  nel nostro caso) a portatori di interessi contrapposti; tuttavia,

qualunque

 sia il mezzo ipotizzabile all'uopo - potere "diretto" di convocazione (in

 surroga dei legittimati inerti), azione di responsabilità (ex art.2476

co.3°

 c.civ.) così giustificata verso chi non ha adempiuto ai doveri imposti

dalla

 legge, od altro meccanismo - esso non può coincidere con un surrettizio

 ripristino dell'art.2486 co.2° c.civ., il quale finisce per "obliterarne"

 l'avvenuta abrogazione: ad avviso del Collegio, una scelta siffatta - che

 non risulterebbe fondata su alcun convincente fondamento ermeneutico - non

è

 da accogliere, implicando senz'altro l'inammissibilità dell'istanza in

 esame, da dichiarare preliminarmente quale motivo decisivo ed assorbente .

 P. Q. M.

 Il Tribunale - nella procedura n.4019/2004 Reg.Vol.G - dichiara

 inammissibile il ricorso, proposto da XX nei confronti della "ITALRENT

 s.r.l.".

 Autorizza la restituzione del fascicolo di parte al ricorrente.

 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione

 Civile del Tribunale, il 21 ottobre 2004.

 Il Presidente

 Il Relatore Est.