R.G.
56043/04
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VIII CIVILE
Il G.D., sciogliendo la riserva che precede, sul ricorso ex artt. 23 D.Lgs.
n.5/2003 e 700 c.p.c. proposto da XXYY, quale socio di minoranza, affinché sia
ordinato alla WWZZ s.r.l. "la messa a disposizione dell'esponente e/o del
professionista di sua fiducia dott. AABB, dei libri sociali di cui agli artt.
2489-2490 cod. civ. testo previgente ed all'art. 2478 testo vigente cod. civ.,
nonché di tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale
e di qualsiasi altro genere riguardante l'attività e la gestione della società,
disponendo il libero accesso ai locali della società e la richiesta di informazioni
al personale a tal fine";
sentita la società resistente che ha sollevato eccezione preliminare di carenza
di legittimazione attiva del ricorrente, con richiesta di integrazione del contraddittorio
nei confronti di CCDD quale effettiva proprietaria delle quote, nonché ha sostenuto
la carenza probatoria e l'insussistenza dei presupposti dell'invocato provvedimento,
ed in subordine che sia disposta la consultazione limitata, non estesa ai documenti
relativi all'amministrazione, ovvero, quanto alla documentazione commerciale,
sia consentita la cancellazione del nominativo ed indirizzo dei clienti per
esigenze di riservatezza, siccome suscettibili di tutela in sé e nella fattispecie
paventando un uso a fini concorrenziali da parte del ricorrente, ed in ogni
caso con esclusione dell'accesso indiscriminato ai locali della società e della
richiesta di informazioni al personale;
rilevato preliminarmente:
che deve essere disattesa l'eccezione preliminare, apparendo sufficiente in
questa sede e nei confronti della società la circostanza, incontestata e documentale,
che XXYY risulti socio (al 29%) per iscrizione a libro soci (nel senso che l'iscrizione
nel libro soci è un atto meramente ricognitivo delle vicende della partecipazione
sociale ed al contempo costituente il presupposto per l'esercizio dei diritti
sociali, cfr. Cass., Sez.I, 17.12.1997 n.12752);
che vi sono altresì elementi di contraddittorietà nella stessa prospettazione
della società resistente (secondo cui le quote di XXYY "sono a lui intestate
soltanto fiduciariamente", onde si chiede, "pertanto" ed "in
via incidentale", accertarsi "l'intestazione simulata delle quote",
cfr. memoria di costituzione, p. 14), in quanto con l'intestazione fiduciaria
delle quote si realizza un fenomeno di interposizione reale mediante il quale
l'interposto acquista effettivamente la titolarità delle quote (cfr. Cass.,
Sez.I, 27.11.1999 n.13261; Trib. Milano, 27.10.2003 n.14780), sicché l'azione
di accertamento dell'interposizione reale, nella quale non esiste simulazione,
ha presupposti e finalità (causa petendi e petitum) difformi e distinte rispetto
all'azione di simulazione per interposizione fittizia, come tale rientrante
nello schema del negozio simulato e realizzante una manifestazione negoziale
difforme da quella realmente voluta (su tale distinzione, cfr. anche Cass.,
Sez.II,
21.10.1994 n. 8616);
osserva, con delibazione sommaria propria della presente sede:
che il nuovo testo dell'art. 2476 co.2 c.c. attribuisce al socio non partecipante
all'amministrazione, in virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere
di controllo, mediante la previsione del "diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione";
che nella riscrittura della norma, nell'ambito del nuovo assetto del controllo
sulle s.r.l., deve ritenersi che il legislatore abbia tenuto presente il dibattito
della dottrina e giurisprudenza sul punto per modo che, per un verso, non può
sottovalutarsi la portata dell'ampliato controllo documentale rispetto alle
disposizioni del previgente art. 2489 c.c., ma al contempo, per altro verso
e proprio per tale ampliato controllo, ciò impone una maggiore aderenza al tenore
testuale della nuova norma;
che il diritto di controllo appare riguardare non soltanto i libri sociali,
ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli
riguardanti singoli affari (cfr. Trib. Milano, 27.9.2004 nel proc. R.G. 31930/04
caut.), poiché il riferimento normativo ai "documenti relativi all'amministrazione"
appare in sé idoneo a ricompredere ogni documento concernente la gestione della
società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la
documentazione amministrativo/contabile da quella più prettamente commerciale,
per la quale anzi l'esigenza di controllo può essere talora anche maggiore,
coinvolgendo oltre all'interesse individuale all'informazione sugli affari sociali
anche il controllo di regolarità e correttezza dell'amministrazione;
che, come già ritenuto nell'applicazione della previgente disciplina, "l'assenza
di limitazioni normative alla cognizione di documenti in sede di revisione,
seppure riservati, può correlarsi alla concreta determinazione del limite dell'abuso
del diritto" (Trib. Milano, 9.4.2002, in Giur. It., 2002, I, 1657);
che la nuova disciplina non ha dettato limiti né rinviato a disposizioni preclusive,
onde deve ritenersi che il legislatore abbia consapevolmente introdotto un penetrante
controllo del singolo socio, ancorché con implicazioni potenzialmente dirompenti
e destabilizzanti, ove costui sia mosso da intenti strumentali o addirittura
da sleali finalità concorrenziali;
che, invero, nella nuova normativa il socio è visto non alla stregua di un terzo
contro il quale far valere la riservatezza della società, bensì quale soggetto
intraneo, a cui è anche innovativamente attribuito l'esercizio dell'azione di
responsabilità contro gli amministratori nell'interesse della società, per modo
che il diritto di controllo riconosciutogli deve essere correlativamente penetrante
ed adeguato;
che l'esigenza di riservatezza aziendale ovvero di rispetto della privacy di
terzi non appare dunque costituire un limite astratto ed intrinseco al diritto
di controllo del socio (la cui determinazione sia rimessa di fatto alla società,
la quale possa essa stessa stabilirne i confini, decidendo se e quali documenti
esibire), bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto
della riservatezza opera semmai nei confronti del socio verso l'esterno, perciò
avente il diritto di acquisire conoscenza di documentazione riservata ma non
di divulgarla; concreto nel senso di una effettiva congruenza dell'esercizio
del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione (onde evitare, ad
esempio, atti emulativi da parte del socio insistente nella rivendicazione di
un controllo documentale nei confronti di una società che pure gli abbia esibito
senza reticenze i documenti disponibili relativi all'amministrazione);
che nel nuovo assetto normativo, in ogni caso, lo "sbilanciamento"
a favore del controllo del socio rispetto alle esigenze di riservatezza della
società appare voluto dal legislatore, onde non appare consentito al Giudice
ridisegnare quell'assetto con l'introduzione di limiti all'esercizio del diritto
di controllo in quanto tale;
che peraltro, nel delineato contesto, l'aderenza al dato testuale si pone come
elemento di riequilibrio, perciò evidenziandosi come il diritto a "consultare"
concerne la presa visione ed esame dei documenti, ma non implica di per sé il
diritto ad estrarne copia o a riprodurli altrimenti;
che, a maggior ragione, non può essere consentita la richiesta di informazioni
al personale ovvero l'accesso indiscriminato ai locali della società, a prescindere
dalla volontà della società stessa ovvero con modalità non concordate o comunque
irragionevoli e contrarie al canone di buona fede, sicché normalmente può prefigurarsi
l'accesso con modalità concordate in giorni ed orari lavorativi;
che il diritto di controllo ex art. 2476 c.c. è azionabile anche in via cautelare
col ricorso ex art. 700 c.p.c.;
osserva inoltre:
che, nella fattispecie, la società resistente ha messo a disposizione soltanto
il libro soci ed il libro assemblee, nonché "copia del libro giornale e
del libro inventari riferiti all'esercizio 2003, con oscurati i nomi dei clienti
della società..." (cfr. verb. ud. 22.11.2004);
che l'argomento della resistente secondo il quale il ricorrente non ha interesse
ad agire non avendo provato che sia stata rifiutata la sua richiesta di controllo
è contraddetto dalla circostanza per cui neppure in questa sede sono stati messi
a disposizione nel loro complesso i "documenti relativi all'amministrazione";
che il ricorrente ha esplicitamente finalizzato l'odierna domanda cautelare
alla instaurazione del giudizio di merito volto all'accertamento del diritto
di consultare i libri ed i documenti sociali (cfr. conclusioni del ricorso p.8),
indicando, a sostegno del periculum in mora, il proprio interesse ad avere contezza
dei documenti relativi all'attività di gestione per proporre impugnativa, entro
i termini di cui all'art. 2479 ter co.1 c.c., della delibera di approvazione
del bilancio 2003;
che quella urgenza indicata dal ricorrente (di cui la resistente sostiene l'inconferenza,
desumendone quindi l'insussistenza del requisito necessario ex art. 700 c.p.c.
per l'accoglimento del ricorso.) si connette ad un aspetto fattuale non decisivo
e non preclusivo della valutazione correlata alla urgenza di esercitare il diritto
del socio al controllo in quanto tale;
che la tutela cautelare del diritto al controllo non presuppone una finalità
diversa ed ulteriore, come qualcosa di altro rispetto al controllo in quanto
tale, l'urgenza del controllo coinvolgendo semmai (per non tradursi in una urgenza
in re ipsa destinata automaticamente a far coincidere il provvedimento cautelare
con la stessa decisione di merito) l'apprezzamento delle prospettazioni delle
parti in relazione all'entità e qualità dei documenti che si assumono non messi
a disposizione (onde non potrebbe ravvisarsi urgenza nella mancata messa a disposizione
di documenti di secondaria o minima importanza e rispetto ai quali il ricorrente
non profilasse un adeguato interesse alla immediata consultazione);
che nella fattispecie si riscontra la negata esibizione di ampia parte della
documentazione contabile e commerciale, onde questo appare un dato rilevante
in sé giustificativo dell'urgenza;
che pertanto il ricorso deve essere accolto, con le statuizioni come in dispositivo.
La società resistente deve essere condannata in favore del ricorrente alla rifusione
delle spese del procedimento, come in dispositivo.
P.Q.M.
Ordina alla WWZZ s.r.l. in persona del legale rappresentante di consentire a
XXYY, anche tramite il professionista di sua fiducia dott. AABB, di consultare
i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ivi compresi i
documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti
singoli affari, senza diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con
altri mezzi, con modalità di accesso concordate in giorni ed orari lavorativi
e senza diritto di richiedere informazioni al personale.
Condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle
spese del procedimento, che liquida in complessivi Euro 3.287,33 (di cui Euro
301,33 per spese, Euro 986,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari) oltre
rimborso forfettario come da tariffa professionale ed oltre IVA e CPA di legge.
Si comunichi.
Milano, 30.11.2004
Il G.D.