Tribunale
Roma,16 dicembre 2008
Anche
dopo le modifiche recate dal d.lg. n. 6 del 2003, il curatore di s.r.l. fallita
è legittimato ad intraprendere l'azione sociale di responsabilità
e quella di risarcimento del danno per lesione dell'integrità del patrimonio
sociale - in luogo dei creditori sociali, ai sensi dell'art.
Gli
amministratori di società a responsabilità limitata sono - al
pari di quelli delle società per azioni - responsabili ai sensi
dell'art. 2394 c.c. verso i creditori sociali per il pregiudizio arrecato al
patrimonio sociale, in conseguenza delle violazioni ai propri doveri di
conservazione del patrimonio medesimo derivanti dall'atto di preposizione
gestoria, e che abbiano reso insufficiente il patrimonio per la soddisfazione
dei creditori sociali.