Tribunale  Roma,16 dicembre 2008

Anche dopo le modifiche recate dal d.lg. n. 6 del 2003, il curatore di s.r.l. fallita è legittimato ad intraprendere l'azione sociale di responsabilità e quella di risarcimento del danno per lesione dell'integrità del patrimonio sociale - in luogo dei creditori sociali, ai sensi dell'art. 146 l. fall. - nei confronti del precedente amministratore unico.

Gli amministratori di società a responsabilità limitata sono - al pari di quelli delle società per azioni - responsabili ai sensi dell'art. 2394 c.c. verso i creditori sociali per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, in conseguenza delle violazioni ai propri doveri di conservazione del patrimonio medesimo derivanti dall'atto di preposizione gestoria, e che abbiano reso insufficiente il patrimonio per la soddisfazione dei creditori sociali.