Permesso di soggiorno a punti
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’11 novembre 2011 n. 263 il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179 recante “Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2,del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
L'entrata in vigore è fissata dopo 120 giorni dalla pubblicazione.
L'accordo di integrazione viene stipulato al momento della presentazione della domanda per la concessione del permesso di soggiorno.
All'atto della sottoscrizione vengono assegnati allo straniero 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Con l'accordo l'immigrato si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza dell'italiano parlato equivalente almeno al livello A2, nonché una sufficiente conoscenza della vita nel Paese, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali.
L'accordo ha durata biennale. Un mese prima della scadenza lo sportello unico per l'immigrazione ne avvia la verifica invitando lo straniero a presentare, entro 15 giorni, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti. In assenza di questa, l'interessato può chiedere di farsi valutare attraverso un apposito test a curo dello Sportello unico per l'immigrazione.
L'accordo è adempiuto se lo straniero ottiene un punteggio pari o superiore ai 30 crediti.
L’accordo non è adempiuto se il punteggio è pari o inferiore a zero; in questo caso lo straniero può essere espulso.