Come la Costituzione organizza la Repubblica italiana
- Il Parlamento
È composto dalla Camera dei deputati (che conta 630 membri) e dal Senato della Repubblica (che ne conta 315, più alcuni senatori a vita).
Viene eletto dal popolo ogni cinque anni ma può essere sciolto anticipatamente dal Presidente della Repubblica se non appare in grado di esprimere una maggioranza che sia in grado di governare il Paese.
È titolare del potere legislativo ma anche di altre rilevanti funzioni, tra le quali eleggere il Presidente della Repubblica, controllare l’operato del Governo, concedere l’amnistia e l’indulto, porre sotto accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, dichiarare lo stato di guerra.
- Il Governo
È composto dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del consiglio dei ministri e dai Ministri.
È nominato dal Presidente della Repubblica, ma per rimanere in carica deve avere la fiducia (cioè il consenso) della maggioranza di ciascuna Camera. Se tale fiducia non viene concessa o viene ritirata, il Governo deve dimettersi.
È titolare del potere esecutivo e la sua maggiore funzione consiste nell’assumere tutte le iniziative necessarie per provvedere ai più importanti bisogni della collettività, come l’istruzione, la sanità, l’ordine pubblico e così via.
Non può approvare leggi.
Può adottare, però, altri tipi di norme che prendono il nome di decreti legge, decreti legislativi e regolamenti.
- Il Presidente della Repubblica
Come recita l’art. 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale.
È eletto dal Parlamento in seduta comune; rimane in carica sette anni e al termine del mandato può essere rieletto.
Ha importanti funzioni di controllo e garantisce che i principali atti dello Stato siano compiuti nel rispetto delle norme costituzionali.
- La Corte Costituzionale
È una speciale corte a cui possono rivolgersi i giudici o altri organi costituzionali, per sapere se questa o quella legge (o atto avente valore di legge) contrasti in tutto o in parte con la Costituzione. Qualora la Corte ravvisi un contrasto, la legge o l’atto avente forza di legge, viene annullato.
- La Magistratura
È costituita dall’insieme dei giudici (o magistrati) ai quali è demandata la funzione giurisdizionale, cioè la funzione di giudicare le controversie e applicare ai casi concreti le sanzioni previste dalla legge.
- Gli enti pubblici
Per svolgere le sue funzioni lo Stato si avvale dell’aiuto di numerosi enti pubblici, tra i quali assumono grande importanza le Regioni (alle quali la Costituzione assegna un considerevole potere legislativo) le Province e i Comuni. Questi enti sono chiamati territoriali perché esplicano le loro funzioni all’interno del territorio loro assegnato. Inoltre, poiché godono di una notevole autonomia nell’espletamento delle loro funzioni, sono anche detti enti autonomi.