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 Forum A – Unità A2

L’imprenditore

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Quali sono i caratteri dell’impresa sociale?

L’impresa sociale è regolata dal d.lg. 155 del 2006.

L’art. 1 stabilisce che possono acquistare la qualifica di impresa sociale le organizzazioni private e le società che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale.

L’art. 2 elenca quali produzioni di beni o servizi si considerano di utilità sociale.

L’art. 3 sancisce l’assenza dello scopo di lucro, stabilendo che gli utili e gli avanzi di gestione vengano destinati allo svolgimento dell’attività statutaria  o ad incremento del patrimonio, e che non possano essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, ad amministratori, soci, partecipanti, lavoratori  o collaboratori.

Come è regolata la figura dell’imprenditore occulto?

Accade, talvolta, che l’attività imprenditoriale venga esercitata da un prestanome cosicché rimane occulto colui che realmente dirige l’impresa e si appropria degli utili.

La prima domanda che dobbiamo porci è: perché un imprenditore decide di celarsi dietro un prestanome? Che cosa cerca di nascondere?

Generalmente le ragioni che inducono a nascondere la vera titolarità dell’impresa sono di due specie:

1. Il soggetto non può esercitare l’attività imprenditoriale in prima persona. Ciò può accadere, ad esempio, perché è un dipendente pubblico e come tale non può svolgere attività commerciali; oppure perché, essendo già titolare di molte imprese che operano nel medesimo settore non può acquisirne altre senza violare le norme antitrust.

2. Il soggetto non vuole rischiare tutto il proprio patrimonio nell’impresa né intende sostenere la spesa per costituire una società a responsabilità limitata Si serve, allora, di un prestanome generalmente nullatenente. Questi si comporta come se fosse l’imprenditore spendendo il proprio nome e assumendo personalmente diritti e obblighi. Il vero imprenditore, invece, rimane occulto. Fin quando gli affari andranno bene egli trarrà profitto dall’impresa, ma se dovessero andare male e i creditori presentassero istanza di fallimento, scoprirebbero, con inutile indignazione, che il soggetto con cui
hanno trattato, cioè il prestanome, non dispone di alcun patrimonio che permetta loro di recuperare i crediti.

Se anche i creditori scoprissero l’esistenza dell’imprenditore occulto la situazione non cambierebbe.  Il rapporto tra imprenditore occulto
e prestanome si configura, infatti, come un regolarissimo mandato senza rappresentanza.
Il mandato, stabilisce l’art. 1703 c.c, è il contratto col quale una parte (nel nostro caso il prestanome) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

Nel mandato senza rappresentanza, stabilisce l’art. 1705 c.c. il mandatario (nel nostro caso il prestanome) agisce in nome proprio e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.

Dalla combinazione di queste due norme si desume che l’imprenditore occulto, anche se viene individuato, non risponde dei debiti d’impresa.

Diversa è la posizione del socio occulto.
Se l’impresa è gestita in forma societaria e un socio rimasto occulto viene individuato, l’eventuale fallimento della società si estende anche a lui. Dispone in proposito l’art. 147 c. 4 della legge fallimentare:

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.”

E’ da segnalare  un orientamento giurisprudenziale che tende ad estendere il disposto dell’art. 147 l. fall. anche all’imprenditore individuale occulto.