Forum A – Unità A3
Gli ordinamenti giuridici
► Riepiloghi
- diritto pubblico;
- diritto privato.
Il diritto pubblico comprende le norme che regolano:
- l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici;
- i rapporti nei quali lo Stato o gli altri enti pubblici possono esercitare un potere di comando nei confronti dei cittadini.
Nell'ambito del diritto pubblico possiamo poi distinguere, per comodità di studio, altri insiemi di norme, raggruppate in funzione della materia che disciplinano.
- Il diritto costituzionale comprende le norme che regolano l'organizzazione e l'attività dei massimi organi dello Stato; le norme che dettano i principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'ordinamento nel suo complesso e le norme che riconoscono i fondamentali diritti e doveri dei cittadini.
- Il diritto amministrativo disciplina l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione: Ministeri, Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici.
- Il diritto penale comprende le norme che definiscono i reati, cioè fatti ritenuti dal legislatore di particolare gravità, e stabiliscono le pene da comminare a chi li commette.
- Il diritto processuale regola lo svolgimento dei processi.
- Il diritto tributario regola l'attività di imposizione e riscossione dei tributi.
Nell'ambito del diritto privato possiamo distinguere, per comodità di studio, due complessi di norme che formano rispettivamente il diritto civile e il diritto commerciale.
- Il diritto civile rappresenta la parte generale del diritto privato e regola i rapporti che si stabiliscono in materia di famiglia, di proprietà, di contratti, di successione per causa di morte.
- Il diritto commerciale regola invece prevalentemente rapporti in cui almeno una parte è un imprenditore. Si occupa, pertanto, di imprese, di società commerciali, di titoli di credito, di fallimento e così via.
Altre ripartizioni vengono operate all'interno del diritto privato riunendo le norme per argomenti più specifici. Potremo così sentir parlare di diritto del lavoro, di diritto agrario, di diritto bancario, di diritto industriale e così via.
Le norme che regolano i rapporti internazionali, siano essi di natura commerciale, militare o assistenziale, derivano solo da trattati liberamente stipulati e da consuetudini tradizionalmente accettate.
I trattati sono accordi con i quali due o più Paesi disciplinano questioni di interesse comune.
Oggetto dei trattati possono essere i temi più vari. Si concludono trattati di pace, trattati per la regolamentazione dei confini, trattati di cooperazione, trattati di collaborazione militare, trattati di natura economica e trattati per l'istituzione di organismi sovranazionali, come l'Unione europea, l'Onu, la Nato e così via.
A differenza dei trattati, che vincolano soltanto chi li ha sottoscritti, le consuetudini internazionali vincolano (o dovrebbero vincolare) tutti gli Stati.
Le convenzioni, le carte o le dichiarazioni sono invece trattati aperti, nati proprio con l'auspicio che tutti li sottoscrivano e uniformino i loro comportamenti ai principi o alle regole in essi contenuti. Per esempio, con la Convenzione sul diritto del mare gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, si sono impegnati a non estendere le proprie acque territoriali oltre le dodici miglia marine. E auspicano che tutti gli Stati rivieraschi sottoscrivano tale accordo al fine di creare una regolamentazione uniforme.
Le direttive comunitarie sono norme rivolte agli Stati membri affinché (nelle materie di competenza dell'Unione) provvedano ad adeguare le proprie leggi nazionali ai principi contenuti nelle direttive stesse.
I regolamenti comunitari sono norme rivolte direttamente ai cittadini degli Stati membri i quali devono osservarle come se fossero state poste dai rispettivi Parlamenti.
Si tratta di norme che, solo nelle materie a esse riservate, prevalgono addirittura sulle leggi nazionali. Ciò vuol dire che se una legge italiana invadesse la competenza di un regolamento comunitario i cittadini italiani (seguendo il criterio della competenza) dovrebbero rispettare quest'ultimo e non la legge.
Oltre ai regolamenti e alle direttive, l'Unione europea può emanare atti non legislativi. Sono così chiamati quegli atti che, pur ponendo norme, non richiedono per la loro approvazione la complessa procedura prevista per i regolamenti e le direttive.
Sono atti non legislativi le decisioni, le raccomandazioni e i pareri:
- le decisioni hanno per lo più uno specifico destinatario e sono vincolanti solo per quello;
- le raccomandazioni e i pareri sono indicazioni autorevoli ma prive di effetto vincolante.