Forum B – Unità B1
Il rapporto giuridico e il diritto soggettivo
► Riepiloghi
In ciascun rapporto compare almeno una parte attiva e una parte passiva
Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti
Terzi sono chiamati tutti coloro che rimangono estranei al rapporto
Chi è parte attiva in un rapporto giuridico può essere titolare:
- di un diritto soggettivo
- di una potestà
- di un interesse legittimo
Chi è parte passiva, al contrario, può trovarsi gravato da:
- un obbligo;
- un dovere;
- una soggezione.
Parte attiva del rapporto è quella che può pretendere qualcosa.
Parte passiva è quella che è tenuta a soddisfare la pretesa.
Terzi sono chiamati tutti coloro che rimangono estranei al rapporto.
Il diritto soggettivo attribuisce il potere di far valere davanti a un giudice un proprio interesse ritenuto meritevole di tutela da una norma giuridica.
Condizione perché esista un diritto soggettivo è che sia presente nel diritto oggettivo una norma che riconosca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse.
I diritti soggettivi, in funzione dei loro caratteri, assumono diverse denominazioni, utili per una rapida distinzione.
Diritti pubblici e privati.
- Pubblici sono chiamati quei diritti soggettivi che tutelano gli interessi del singolo nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici.
- Privati sono chiamati i diritti soggettivi che tutelano gli interessi del singolo nei confronti di altri soggetti privati o anche nei confronti degli enti pubblici quando questi agiscono come privati.
Diritti patrimoniali e non patrimoniali.
- Patrimoniali sono detti i diritti che hanno per oggetto interessi di natura economica. Questi a loro volta vengono divisi in diritti reali e di credito:
– diritti reali sono i diritti sulle cose e il loro nome deriva dal latino res che significa cosa (il principale tra questi è il diritto di proprietà);
– diritti di credito o di obbligazione sono quei diritti che attribuiscono al creditore la possibilità di pretendere dal debitore una certa prestazione, come il pagamento di una somma di denaro, l’esecuzione di un lavoro, il rilascio di un bene e così via. - Non patrimoniali sono i diritti che hanno per oggetto interessi di natura prevalentemente non economica. Sono tali i cosiddetti diritti della personalità, come il diritto alla vita, all’integrità fisica, all’onore e i diritti di famiglia.
Diritti assoluti e relativi.
- Assoluti sono i diritti che attribuiscono al titolare una protezione nei confronti di ogni soggetto.
- Relativi sono i diritti che possono essere fatti valere solo nei confronti di (o relativamente a) alcuni soggetti determinati.
Diritti disponibili e indisponibili
- Disponibili sono i diritti che possono essere trasferiti ad altri, gratuitamente o dietro compenso.
- Indisponibili sono quei diritti che tutelano alcuni fondamentali valori umani e sociali. Vi rientrano i diritti politici (non può, per esempio, essere ceduto ad altri il proprio diritto di voto); i diritti della personalità, come il diritto alla vita, al nome, all’integrità fisica; alcuni diritti di natura familiare, come il diritto dei figli alla educazione e al mantenimento.
Nel diritto privato le potestà sono piuttosto limitate e per lo più concentrate nel campo dei rapporti familiari.
Nel diritto pubblico, invece, sono piuttosto diffuse. Qualsiasi pubblico potere si configura, infatti, come una potestà
Qualora una persona ritenga che un organo della Pubblica Amministrazione leso un proprio interesse legittimo può rivolgersi in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e domandare siano annullati gli effetti dell’atto lesivo.
È un obbligo, per esempio, pagare il debito al creditore; è un obbligo restituire al depositante le cose che egli ha lasciato in deposito; è un obbligo eseguire il lavoro per cui si è stati remunerati, e così via.
Per esempio è dovere di tutti i cittadini concorrere alla difesa del Paese; pagare i tributi; essere fedeli alla Repubblica.
La soggezione si distingue dall’obbligo e dal dovere perché la persona che si trova in tale situazione non è tenuta a fare o dare alcunché, ma deve limitarsi a subire gli effetti di decisioni assunte da altri.
Si distingue dall’obbligo e dal dovere che sono, invece, comportamenti che è obbligatorio tenere.
La ragione di questo istituto è da ricercare in una esigenza di certezza nei rapporti giuridici. L’ordinamento vuole evitare che il mancato esercizio del diritto (per dimenticanza, pigrizia o altro impedimento) possa generare equivoci nei terzi e contrasti tra le parti.
Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
La prescrizione ordinaria, stabilisce l’art. 2946 c.c., si compie in dieci anni.
Prescrizioni brevi sono previste dagli artt. 2947-2953 c.c.
La prescrizione inizia a decorrere, stabilisce l’art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Salvo casi particolari previsti dalla legge, la prescrizione si compie in dieci anni. Può essere interrotta
- chiamando in giudizio il debitore;
- intimandogli per iscritto di adempiere al suo obbligo.
L’intimazione scritta si chiama costituzione in mora.
Funzione della decadenza è contenere, entro un tempo brevissimo (giorni o mesi) lo stato di incertezza relativo a una certa situazione giuridica.
Per tale ragione l’art. 2964 c.c. stabilisce che la decadenza non è soggetta a interruzione.
► Approfondimenti
Ci sono crediti che l’ordinamento sottopone alla ordinaria prescrizione decennale ma che presume siano estinti, salvo prova contraria, se è trascorso un certo tempo da quando sono sorti. Per esempio, il diritto dell’albergatore al pagamento del conto, si prescrive regolarmente in dieci anni. Tuttavia, trascorsi sei mesi, l’ordinamento presume che il conto sia stato pagato.
Come si desume dagli artt. 2954-2956 c.c.
- si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e per il vitto somministrato;
- si prescrive in un anno il diritto degli insegnanti per le lezioni impartite a mesi, a giorni o a ore; il diritto dei lavoratori per le retribuzioni corrisposte a periodi non più lunghi di un mese; il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute ai consumatori; il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali;
- si prescrive in tre anni il diritto dei liberi professionisti, come medici, avvocati, notai, al compenso per l’opera prestata.
Trascorsi i termini della prescrizione presuntiva al creditore (come dispone l’art. 2960 c.c.) rimane una sola possibilità. Egli può chiedere al giudice che il debitore sia invitato a giurare di aver pagato. Se questi confermerà, sotto giuramento, di aver saldato il suo debito, il creditore perderà la causa.
Come appare chiaro la possibilità che il creditore riesca a far valere in giudizio le proprie ragioni è piuttosto tenue, talché, di fatto, il diritto soggetto a prescrizione presuntiva può ben ritenersi perduto se sono trascorsi i termini di legge.