Forum B – Unità B1
L’AZIENDA COME STRUMENTO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA
► Riepiloghi
L’azienda, chiarisce l’art. 2555 c.c., è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
I beni che compongono l’azienda possono essere materiali e immateriali,
Fanno parte dell’azienda anche quei beni di cui l’imprenditore non è proprietario, ma sui quali ha un diritto di godimento.
Il contratto che trasferisce la proprietà o il godimento dell’azienda, stabilisce l’art. 2556 c.c., deve essere trascritto nel registro delle imprese.
La trascrizione è necessaria per rendere trasparente la titolarità dell’impresa. Per essere trascritto nel registro il contratto deve essere stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Oggetto del contratto di alienazione dell’azienda sono tutti i beni che la compongono, salvo esclusioni concordate tra le parti.
L’avviamento è l’idoneità dell’azienda a produrre profitti.
Tale idoneità può dipendere da elementi:
- oggettivi,
- o soggettivi.
Il valore dell’avviamento si calcola operando una capitalizzazione del profitto.
L’art. 2558 c.c. dispone che, se non è pattuito diversamente, quando viene ceduta un’azienda il nuovo proprietario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda dal vecchio proprietario senza bisogno che i terzi contraenti diano il loro assenso. Costoro rimangono legati ai contratti precedentemente stipulati.
I terzi contraenti possono recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda solo se esiste unagiusta causa.
Per quanto riguarda i contratti di lavoro in corso, l’art. 2112 c.c. nel primo comma stabilisce che:
" In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano"
La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la propria impresa.
L’art. 2563 c.c. dispone che nella ditta debba essere presente almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore. Se l’imprenditore è una società, la ditta deve contenere la ragione sociale o la denominazione sociale.
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, l’art. 2564 c.c. stabilisce che essa debba essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. In particolare, specifica il secondo comma, sarà obbligato a modificare la propria ditta chi l’ha iscritta nel registro delle imprese in data posteriore.
Il marchio è il segno che contraddistingue i prodotti o i servizi offerti dall’impresa.
Per essere tutelato dalla legge il marchio deve essere:
- lecito,
- nuovo,
- originale.
Il marchio registrato dà diritto al suo uso esclusivo su tutto il territorio nazionale. La registrazione va chiesta all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il marchio non registrato gode di una minore tutela. Chiunque può registrarne uno identico e acquisire così il diritto di usarlo. Al primitivo titolare spetta solo il diritto dipreuso.
In merito alla circolazione di merci con marchi contraffatti, la l. n. 80 del 2005, art. 1, comma 7 dispone:
- chi pone in vendita opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 20 mila euro;
- chi acquista o accetta senza averne prima accertato la legittima provenienza cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine, provenienza o proprietà intellettuale è punito con la sanzione pecuniaria fino a 10 mila euro.
► Approfondimenti
Il nome a dominio (domain name) è il nome assegnato a un sito web e si compone di tre parti.
La prima, da sinistra, è il notissimo www, un acronimo che sta per world wide web.
La terza è il dominio di primo livello che identifica spesso la nazionalità del dominio (per esempio it per l’Italia, fr per la Francia, us per gli Stati uniti) oppure una diversa qualificazione. Generalmente com per commerciale, org per organizzazione, e così via.
La seconda parte, quella centrale, può invece essere un nome proprio o una nome di fantasia con il quale il titolare vuole che sia identificato il proprio sito. Ed è questa parte (dominio di secondo livello) che riveste particolare interesse, sul piano giuridico per il ruolo che i siti web hanno ormai assunto nella pratica commerciale.
Il d. lg. 10 febbraio 2015 n. 30, denominato Codice della proprietà industriale, equipara il dominio aziendale agli altri segni distintivi ed estende a questo la tutela già posta per quelli. Stabilisce infatti l’art. 22:
“È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo