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 Forum B – Unità B1

Il rapporto giuridico e il diritto soggettivo

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Come opera la prescrizione presuntiva?

Ci sono crediti che l’ordinamento sottopone alla ordinaria prescrizione decennale ma che presume siano estinti, salvo prova contraria, se è trascorso un certo tempo da quando sono sorti. Per esempio, il diritto dell’albergatore al pagamento del conto, si prescrive regolarmente in dieci anni. Tuttavia, trascorsi sei mesi, l’ordinamento presume che il conto sia stato pagato.

Come si desume dagli artt. 2954-2956 c.c.

      • si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e per il vitto somministrato;
          • si prescrive in un anno il diritto degli insegnanti per le lezioni impartite a mesi, a giorni o a ore; il diritto dei lavoratori per le retribuzioni corrisposte a periodi non più lunghi di un mese; il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute ai consumatori; il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali;
              • si prescrive in tre anni il diritto dei liberi professionisti, come medici, avvocati, notai, al compenso per l’opera prestata.

              Trascorsi i termini della prescrizione presuntiva al creditore (come dispone l’art. 2960 c.c.) rimane una sola possibilità. Egli può chiedere al giudice che il debitore sia invitato a giurare di aver pagato. Se questi confermerà, sotto giuramento, di aver saldato il suo debito, il creditore perderà la causa.
              Come appare chiaro la possibilità che il creditore riesca a far valere in giudizio le proprie ragioni è piuttosto tenue, talché, di fatto, il diritto soggetto a prescrizione presuntiva può ben ritenersi perduto se sono trascorsi i termini di legge.