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 Forum B – Unità B2

La tutela giurisdizionale dei diritti

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Qual è competenza dei magistrati in materia penale?
Sono giudici di primo grado, nel processo penale, la Corte d’Assise, il Tribunale, il Giudice di pace.

LA CORTE D’ASSISE è competente a giudicare (art. 5 c.p.):

  • i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso;
  • i delitti consumati previsti dagli articoli del codice penale n. 579 (omicidio del consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio) , 584 (omicidio preterintenzionale);
  • ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli del codice penale n.586 (morte o lesione come conseguenza di un altro delitto); 588 (Rissa); 593 (omissione di soccorso) del codice penale;
  • i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (divieto di riorganizzazione del partito fascista) dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 ( atti di genocidio) e nel titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato) sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

 

IL TRIBUNALE è competente a giudicare:

  • tutti i reati che non rientrano nella competenza della Corte d’Assise e del Giudice di pace.

 

IL GIUDICE DI PACE in materia penale è competente a giudicare i seguenti reati (d. lg. n. 274/ 2000 n. 274).

Reati contro la persona

  • percosse (art. 581 c.p.)
  • lesione personale (art. 582 c.p.)
  • lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
  • ingiuria (594 c.p.)
  • diffamazione (art. 595 c.p.)
  • minaccia (art. 612 c.p.)

 

Reati contro il patrimonio

  • furti punibili a querela dell’offeso (art.626 c.p.)
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
  • usurpazione (art. 631 c.p.)
  • deviazione di acque (art.632 c.p.)
  • invasione di terreni o edifici (art.633 c.p.)
  • danneggiamento (art. 635 c.p)
  • introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui (art. 626 c.p.)
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 c.p.)
  • deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
  • appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p)

 

Contravvenzioni

  • somministrazione di bevande alcoliche ai minori (art.689 c.p.)
  • determinazioni in altri dello stato di ubriachezza (art.690 c.p.)
  • somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza (art.691 c.p.)
  • atti contrari alla pubblica decenza (art. 736 c.p.)
  • inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori art. 731 c.p.)

 

Altre violazioni

  • inosservanza degli artt. 1094; 1096; 1119 del Codice della navigazione
  • violazioni in tema di rifugi alpini (dpr 918/1957)
  • elezioni politiche: introduzione ufficio di sezione senza autorizzazione; sottoscrizione di più candidature (dpr 3671/1957)
  • elezioni amministrative comunali: introduzione senza autorizzazione (dpr 570/1960)
  • alterazione contrassegno macchine utensili (legge 1329/1965)
  • apertura farmacie senza autorizzazione (l. 362/ 1991)
  • inosservanza disposizioni su referendum popolari (l. 352/1970)
  • lotto, ordinamento del gioco (l. 528/1982)
  • cessione di sangue a fini di lucro (l. 107/1990)
  • recipienti a pressione senza marcatura CE (d. lg. 311/1991)
  • giocattoli privi di marcatura CE (d. lg. 313/1991)
  • pubblicità ingannevole (d. lg. 74/1992)
  • commercio di dispositivi medici senza marcatura CE (d. lg. 507/1992)

 

Sanzioni
in caso di condanna il giudice di pace non applica sanzioni detentive ma solo:

  • sanzioni pecuniarie
  • obbligo di permanenza domiciliare
  • lavoro di pubblica utilità.

 

Contro la decisione del giudice di pace si può ricorrere al tribunale (d.lg.20/2006) con l’eccezione delle sentenze atte a comminare la sola pena pecuniaria, e quelle di proscioglimento o di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. In questi casi è possibile inoltrare ricorso in Cassazione.

Che cosa accade se le parti non si costituiscono in giudizio?
Condizione per l’avvio del processo civile è che l’attore notifichi al convenuto l’atto di citazione.

L’atto di citazione è un documento con il quale si invita il convenuto a presentarsi in giudizio per difendersi davanti al giudice.

La notificazione dell’atto di citazione è una condizione essenziale ma non sufficiente, per iniziare il processo. Affinché le parti possano comparire davanti al giudice, è necessario che si costituiscano in giudizio.

La costituzione si effettua consegnando in cancelleria il proprio fascicolo contenente i documenti indicati negli artt. 165, 166 c.p.c.

I fascicoli, depositati all’atto della costituzione, vengono riuniti dal cancelliere e consegnati al presidente del tribunale, il quale designerà il giudice istruttore davanti al quale le parti dovranno comparire.

Non è raro che dopo la notifica dell’atto di citazione le parti si incontrino e trovino un accordo rinunciando così a rimettere al giudice la decisione della questione. In questi casi la mancata costituzione fa estinguere il processo.

Se si costituisce una sola parte l’altra viene dichiarata contumace, cioè assente.

Gli effetti della mancata costituzione sono diversi se contumace è il convenuto o l’attore.

In particolare:

  • se è contumace il convenuto, il processo prosegue anche in sua assenza e l’attore vincerà la causa se riuscirà a dimostrare al giudice la fondatezza della propria pretesa.
  • se è contumace l’attore il processo solitamente si estingue, salvo che il convenuto ne chieda la continuazione.

 

Perché dovrebbe chiederne la continuazione? Immaginiamo che il convenuto sia stato chiamato in giudizio da un suo vicino in merito ad una vecchia disputa sui confini delle rispettive proprietà immobiliari. Se l’attore, per proprie ragioni, non si costituisce e il convenuto è certo di avere ragione, può trovare conveniente far proseguire il processo in modo di arrivare ad una sentenza che chiarisca la questione una volta per tutte.