Forum B – Unità B2
I diritti sulle opere dell'ingegno
► Riepiloghi
Sono oggetto di diritto d’autore, stabilisce l’art. 2575 c.c., tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengano alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia.
Sono inoltre protetti come le opere letterarie i programmi per elaboratore e le banche dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscano una creazione intellettuale dell’autore.
Il diritto d’autore si acquista, secondo quanto dispone l’art. 2576 c.c., per il solo fatto di aver creato l’opera, senza che occorra chiedere alcun brevetto o registrazione.
Il diritto d’inventore sorge solo dopo che l’invenzione è stata brevettata.
In Italia la domanda per ottenere il brevetto si presenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Sono brevettabili, chiarisce l’art. 2585 c.c., le innovazioni tecnologiche che consentono la creazione di nuovi prodotti industriali oppure l’adozione di nuovi procedimenti di fabbricazione.
Affinché la domanda di brevetto sia accolta, è stabilito negli artt. 45 ss. del Codice della proprietà industriale le invenzioni devono essere: nuove, non contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, atte ad avere un’applicazione industriale
Chi utilizza abusivamente un’invenzione altrui potrà essere condannato, su istanza del titolare del brevetto, a cessare immediatamente l’utilizzazione abusiva e a risarcire i danni economici.
Ogni nuovo tipo di hardware si configura come una nuova invenzione industriale e in quanto tale gode della stessa protezione dei brevetti.
Il software invece è considerato un’opera d’ingegno di carattere creativo e come tale è tutelata dalle norme sul diritto d’autore (artt. 64 bis-64 quater).
La duplicazione di programmi e di le banche dati si può eseguire solo per realizzarne una copia di riserva e in pochi altri casi consentiti dalla legge.
Con questa espressione si indica quell’insieme di tecniche, accorgimenti, esperienze che l’imprenditore impiega per rendere più efficiente la propria struttura produttiva.
Il know how non ha una tutela specifica in quanto non è brevettabile. Tuttavia, in quanto segreto industriale gode:
- della tutela civile predisposta contro gli atti di concorrenza sleale;
- della tutela penale offerta da varie norme, tra cui l’art. 623 c.p. “ Chiunque venuto a cognizione […] di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali le rivela o le impiega a proprio o ad altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa […]”