Forum B – Unità B4
TITOLO
► Riepiloghi
Il bilancio sociale ed ambientale espone il modo di operare dell’impresa, le sue finalità e le ragioni per le quali essa si propone come una risorsa per il contesto sociale in cui opera e non come una causa di danno ambientale o di sfruttamento del lavoro.
Uno schema codificato di bilancio ambientale non esiste, così come non esiste ancora una normativa specifica in materia. Tuttavia da alcuni anni stanno comparendo, nel panorama internazionale, studi e ricerche diretti a una omologazione di questo documento necessaria per operare raffronti e comparazioni.
In linea generale possiamo dire che il documento, dove è già in uso, illustra le finalità dell’impresa, la sua organizzazione interna, i possibili indirizzi di sviluppo, le strategie in atto per migliorare la qualità del prodotto o del servizio, le prospettive per l’occupazione, i sistemi di sicurezza adottati.
Il documento è diretto agli stakeholders. Con questo termine si indicano tutti i soggetti che in qualche modo entrano in relazione con l’azienda e dei quali l’imprenditore non può disinteressarsi se non vuole rischiare una pericolosa forma di isolamento.
Un fondamentale pilastro, in tema di normativa del lavoro, è posto dalla Costituzione repubblicana negli artt. 35 e 41, la cui lettura è chiarissima.
L’art. 35 Cost. dispone:
"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni […]"
L’art. 41 Cost. aggiunge:
"L’iniziativa economica privata è libera (ma) non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.[…]"
In tema di lavoro gli artt. 2060 e 2087 del codice civile che dispongono quanto segue.
Art. 2060 c.c.:
“Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.„
Art. 2087 c.c.:
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza, e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.„
Letta con attenzione, quest’ultima norma ci avverte che le misure che l’imprenditore deve adottare a tutela del lavoratore non possono essere generiche ma devono tenere conto:
- della particolarità del lavoro (e quindi dei percoli connessi alla specifica attività alla quale il lavoratore è preposto);
- dell’esperienza del lavoratore;
- dello stato di avanzamento della tecnica, talché il datore non potrà affidarsi, per esempio, a sistemi di sicurezza vecchi o tecnologicamente superati.
La principale fonte normativa in tema di sicurezza sul lavoro è oggi contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008, denominato Testo Unico della sicurezza sul lavoro.
Le norme del Testo Unico si applicano (art.3):
- a tutti i settori di attività, sia privati sia pubblici;
- a tutte le tipologie di rischio;
- a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
L’art. 15 del Testo Unico elenca le misure che, in via generale, devono essere assunte a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro. Dal lungo elenco selezioniamo alcuni dei più significativi obblighi del datore.
Il datore di lavoro deve, secondo quanto dispone la norma in esame:
- valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza in azienda;
- programmare misure di prevenzione;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, provvedere a ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- operare il controllo sanitario sui lavoratori;
- formare e informare i lavoratori;
- prevedere le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
La compilazione di un "Documento di valutazione dei rischi" è imposta al datore di lavoro nel quadro della necessaria attività di prevenzione degli incidenti in ambiente lavorativo.
Come si desume dall’art. 28 del nel decreto legislativo n. 81 del 2008, denominato Testo Unico della sicurezza sul lavoro, il documento di valutazione dei rischi deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute durante l’attività lavorativa e in tale relazione devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi particolari che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
► Approfondimenti
Riportiamo il testo del titolo X del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rubricato “ Politica sociale” emendato delle parti meno rilevanti per la comprensione dello spirito delle disposizioni.
TITOLO X
POLITICA SOCIALE
Articolo 151
L'Unione e gli Stati membri (…) hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
(…)
Articolo 152
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.
Articolo 153
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
- miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- condizioni di lavoro;
- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
- protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
- informazione e consultazione dei lavoratori;
- rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
- condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;
- integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166;
- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- lotta contro l'esclusione sociale;
- modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).
2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:
- possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
(…)
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:
– non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio
finanziario dello stesso,
- non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
Articolo 154
(…)
Articolo 156
Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
— l'occupazione,
— il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
— la formazione e il perfezionamento professionale,
— la sicurezza sociale,
— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
— l'igiene del lavoro;
— il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
(…)
Articolo 157
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
- che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;
- che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che
prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo 158
(…)
Articolo 159
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 151, compresa la situazione demografica nell'Unione. Essa trasmette la relazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Articolo 160
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la
cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato:
- di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione,
- di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione,
- fatto salvo l'articolo 240, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
(…).