Forum C – Unità C1
Il diritto civile e le persone
► Riepiloghi
Come insegna la comune esperienza le persone possono agire individualmente per conseguire i propri interessi oppure possono riunirsi in gruppi organizzati che chiamiamo associazioni, società, comitati e così via.
Anche le organizzazioni collettive, costituite nei modi previsti dalla legge, sono soggette a numerosi obblighi e, per contro, sono titolari di numerosi diritti.
Esse, quando ricorrono determinate circostanze, possono richiedere e ottenere uno specifico riconoscimento che le rende, sul piano giuridico, ancor più simili a delle persone fisiche e per tale ragione vengono anche chiamate persone giuridiche, cioè persone create dal diritto.
Possiamo allora correttamente dire che i soggetti titolari di diritti e di doveri (detti brevemente soggetti di diritto) sono:
- le persone fisiche;
- e le organizzazioni collettive
La nascita deve essere dichiarata entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile il quale provvederà all’iscrizione del nuovo nato nell’archivio informatico dello stato civile.
La dichiarazione di nascita (dispone la l. n. 127 del 15 maggio 1997, art. 2) è resa indistintamente da uno dei genitori oppure dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto.
La legge impone di rispettare la volontà della madre che, per proprie ragioni, non voglia essere nominata.
L’evento della nascita può anche essere conseguenza della procreazione medicalmente assistita
La procreazione medicalmente assistita avviene mediante l’unione artificiale dei gameti maschili e femminili. Tale unione darà poi vita a un organismo pluricellulare detto embrione.
In Italia la l. n. 40 del 2004:
- consente la procreazione assistita soltanto se è stata accertata l’infecondità o la sterilità della coppia;
- e soltanto attraverso la fecondazione omologa, realizzata cioè con il seme proveniente dal partner maschile della donna, sia esso marito o convivente.
Vieta invece la fecondazione eterologa, realizzata impiegando il seme donato da una terza persona esterna alla coppia e prelevato da una delle cosiddette «banche del seme».
Il codice civile, all’art. 1 stabilisce in proposito:
“La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”
La Costituzione repubblicana, entrata in vigore sei anni dopo, rafforza questa disposizione stabilendo all’art. 3:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Con ciò la Costituzione riconosce la parità giuridica delle persone fisiche. Riconosce, cioè, ad ogni essere umano l’attitudine (o capacità) di essere titolare di diritti e di doveri.
Si acquista, dispone l’art. 2 c.c., al compimento del diciottesimo anno di età.
Prima di questa scadenza il minore è soggetto alla potestà dei genitori oppure di un tutore.
Può essere anticipato l’acquisto della capacità di agire (relativamente ai soli atti di ordinaria amministrazione) attraverso l’istituto della emancipazione
Può essere sospesa la capacità di agire con sentenza che pronunci la interdizione o l’inabilitazione del soggetto o gli assegni un amministratore di sostegno.
Curatore è chiamato colui che, a differenza del tutore, non sostituisce la propria volontà a quella dell’incapace ma svolge soltanto una funzione di assistenza e di controllo.
Gli atti di straordinaria amministrazione potranno essere compiuti dal minore solo con l’assistenza di un curatore e con l’autorizzazione del giudice tutelare o addirittura, per gli atti più impegnativi, del Tribunale.
Le norme relative all’emancipazione sono contenute negli artt. 390-397 c.c.
Può essere pronunciata con sentenza dal giudice nei confronti del maggiore di età o del minore emancipato, che si trovino in una condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
Nella stessa sentenza con la quale pronuncia l’interdizione, il giudice nomina un tutore che agirà per conto e nell’interesse dell’interdetto
Attenuando la rigidità della precedente normativa, il primo comma dell’art. 427 c.c. (aggiunto per effetto della legge n. 6 del 2004) dispone che il giudice, in funzione delle effettive condizioni della persona sottoposta a limitazione della capacità di agire, possa accordare all’interdetto la libertà di compiere taluni atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento o con la semplice assistenza del tutore.
Quando cessa la causa che ha determinato il provvedimento di interdizione, questo può essere revocato dal giudice competente.
Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
La persona inabilitata può compiere sul suo patrimonio solo atti di ordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l’assistenza di un curatore.
Attenuando la rigidità della precedente normativa, il primo comma dell’art. 427 c.c. (aggiunto per effetto della legge n. 6 del 2004) dispone che il giudice, in funzione delle effettive condizioni della persona sottoposta a limitazione della capacità di agire, possa accordare all’inabilitato la libertà di compiere taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore
Quando cessa la causa che ha determinato il provvedimento di inabilitazione, questo può essere revocato dal giudice competente.
La legge non stabilisce in modo rigoroso quali atti debbano essere espletati con l’assistenza dell’amministratore e quali possano essere compiuti in modo autonomo dall’amministrato ma ne rimette l’individuazione, caso per caso, alla prudente valutazione del giudice
Quando cessa la causa che ha determinato il provvedimento restrittivo della capacità di agire, questo può essere revocato dal giudice competente.
L’art. 428 c.c. stabilisce in proposito che:
- gli atti compiuti in stato di incapacità naturale (purché l’incapacità sia effettivamente accertata) possono essere annullati provando al giudice il grave pregiudizio che ne è derivato, o potrebbe derivarne, all’autore;
- tuttavia, se si tratta di contratti, questi potranno essere annullati soltanto se, oltre al pregiudizio, l’incapace può dimostrare che l’altro contraente ha agito in mala fede, cioè che conosceva il suo stato di incapacità e deliberatamente ne ha approfittato per trarne vantaggio.
Per agevolare la conoscenza delle residenze la l. n. 1228 del 1954, stabilisce che in ogni Comune sia predisposto un registro anagrafico nel quale sono obbligate a iscriversi tutte le persone residenti sul suo territorio.
Chiunque si trasferisca in modo permanente in altra località ha l’obbligo di darne comunicazione all’ufficio anagrafico del Comune in cui va a stabilirsi.
Il domicilio, dispone il primo comma dell’art. 43 c.c., è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La dimora è semplicemente il luogo in cui una persona si trova in modo occasionale o transitorio, come un albergo o una casa per le vacanze.
Il Tribunale può nominare un curatore il quale rappresenterà lo scomparso e potrà adottare tutti i provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio
Viene dichiarata assente, su istanza di chi vi abbia interesse, la persona la cui scomparsa si prolunghi da oltre due anni.
La dichiarazione giudiziale di assenza consente agli eredi di prendere temporaneamente possesso dei beni dello scomparso.
Viene dichiarata la morte presunta, su istanza di chi vi abbia interesse, quando sono trascorsi dieci anni dal momento in cui non si sono più avute notizie della persona scomparsa.
Per effetto della sentenza di morte presunta, gli eredi che erano già stati immessi nel possesso temporaneo dei beni ne acquistano la piena disponibilità e il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio.
In determinate circostanze (alluvioni, disastro aereo, naufragio) la legge può anche prevedere, per la dichiarazione di morte presunta, tempi più brevi di dieci anni.
Persone giuridiche sono chiamate le organizzazioni collettive alle quali l’ordinamento attribuisce la personalità giuridica.
Associazioni non riconosciute sono invece chiamate le organizzazioni che non hanno richiesto o non hanno ottenuto l’attribuzione della personalità.
Le persone giuridiche possono essere associazioni, società o fondazioni.
Le associazioni sono organizzazioni di persone costituite per il perseguimento di finalità non lucrative.
Le società sono organizzazioni, costituite per svolgere un’attività economica al fine di dividerne gli utili.
Le fondazioni sono organizzazioni di beni destinati a uno scopo di natura ideale.
Una ulteriore distinzione possiamo operarla tra persone giuridiche pubbliche e private.
Persone giuridiche pubbliche, dette anche enti pubblici, sono quelle che perseguono fini di interesse generale.
Tra le persone giuridiche pubbliche, assumono particolare rilievo, per i compiti che assolvono, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.
Persone giuridiche private sono quelle che perseguono i fini di natura privata (economici, culturali, ricreativi) a cui sono interessati i loro associati. Queste sono disciplinate dal diritto privato.
- per le società di capitali e le cooperative l’atto costitutivo deve essere registrato nel registro delle imprese;
- per le associazioni e le fondazioni, dispone il d.p.r. n. 361/2000, l’atto costitutivo deve essere registrato nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni prefettura.
L’iscrizione ha effetto costitutivo e con essa si ottiene la personalità giuridica.
Il riconoscimento della personalità giuridica comporta l’attribuzione della autonomia patrimoniale perfetta.
Autonomia patrimoniale perfetta vuol dire che la persona giuridica risponde dei debiti contratti soltanto con il proprio patrimonio.
Se questo si rivelasse insufficiente, i creditori dovrebbero rassegnarsi a rimanere insoddisfatti e non potrebbero in alcun modo pretendere di essere pagati dagli associati.
Sono atti giuridici la conclusione di un contratto, l’emissione di una cambiale, una testimonianza resa al giudice e così via.
Fatto giuridico è invece, chiamiamo qualsiasi accadimento naturale dal quale la legge fa derivare effetti giuridici.
Negozio giuridico, in fine, è chiamata qualsiasi dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici.
Si tratta di una figura, ormai superata, creata dalla passata dottrina con l’intento do riunire in un unico schema i caratteri comuni a tutti quegli istituti nei quali la volontà dell’individuo ha un ruolo centrale.
► Approfondimenti
- infertile quando non è in grado di concepire un figlio dopo un anno o più di rapporti sessuali.
- sterile quando uno o entrambi i componenti sono affetti da una condizione fisica permanente che impedisce loro di avere figli.
Mediamente nel 30 per cento dei casi le cause della sterilità rimangono ignote.
Sia l’infertilità che la sterilità consentono, secondo la legge italiana (l. n. 40 del 2004), di accedere alla procreazione medicalmente assistita.
Sul piano civile il nascituro può essere titolare di diritti ereditari. Stabilisce in proposito l’art. 462 c.c. che è capace di succedere anche chi sia stato solo concepito al tempo dell’apertura della successione (la successione si apre con il decesso della persona).
Salvo prova contraria si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Inoltre per testamento si può disporre che a succedere sia il figlio di una persona vivente anche se non ancora concepito.
Art. 614 c.p.:
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui (…) contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, (…) è punito con la reclusione fino a tre anni.
(…)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (…).
Art. 615 c.p.:
Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a
cinque anni (…).
Art. 615 bis c.p.:
Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (…).
In passato il decesso veniva fatto coincidere con la cessazione del battito cardiaco.
Oggi, essendo possibile mantenere attivo il cuore artificialmente, questo riferimento non è più sufficiente. La legge 29 dicembre 1993 n. 578 dispone che la morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
La morte nei soggetti sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e il silenzio elettrico cerebrale si sia protratto per oltre 30 minuti.