Forum C – Unità C1
LA SOCIETÀ IN GENERALE
► Riepiloghi
La società, stabilisce l'art. 2247 c.c. è il contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi, per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
Elementi del contratto di società, si desume dalla norma, oltre alla pluralità dei soci, sono:
- il conferimento di beni o di servizi;
- l’esercizio in comune di un’attività economica;
- il fine della divisione degli utili.
Se mancasse il fine della divisione degli utili, l’accordo tra le parti non darebbe vita a una società ma a un altro tipo di rapporto (per esempio a una comunione) regolato da altro tipo di norme.
Il capitale sociale è formato dall’insieme dei conferimenti effettuati dai soci e il suo valore deve essere dichiarato nell’atto costitutivo.
Il patrimonio sociale, invece, è costituito dal capitale dichiaratopiù l’insieme dei rapporti attivi e passivi di cui diviene titolare la società nello svolgimento dell’attività d’impresa.
La consistenza del patrimonio viene accertata attraverso il bilancio d’esercizio e la differenza tra attività e passività costituisce il patrimonio netto.
Il patrimonio della società, una volta costituito, diventa autonomo rispetto a quello dei soci. Ciò comporta che:
- i soci non possono riappropriarsene, se non recedendo dalla società nei modi che vedremo più avanti;
- su di esso possono rivalersi soltanto i creditori sociali.
La ragione di tale particolarità risiede nel fatto che la società, come qualsiasi imprenditore commerciale, opera sul mercato ed è naturalmente portata a contrarre debiti, offrendo in garanzia il proprio patrimonio.
Se questo potesse essere aggredito dai creditori dei singoli soci, la sua funzione di garanzia verrebbe meno e le società incontrerebbero serie difficoltà ad ottenere dalle banche o dai fornitori il credito necessario per aumentare il proprio volume d’affari.
Il patrimonio della società, una volta costituito, diventa autonomo rispetto a quello dei soci.
L'autonomia patrimoniale delle società può essere perfetta o imperfetta.
L'autonomia è perfetta quando per i debiti sociali la società risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
L'autonomia è imperfetta quando, esaurito il patrimonio sociale, i soci rispondono dei debiti della società solidalmente e illimitatamente.
Hanno autonomia patrimoniale perfetta le società di capitali.
Hanno autonomia patrimoniale imperfetta le società di persone.
Sono società di persone:
- la società semplice (S.s.);
- la società in nome collettivo (S.n.c.);
- la società in accomandita semplice (S.a.s.).
Sono chiamate società di «persone» perché ad esse la legge non impone di dotarsi di un capitale sociale minimo e diventa allora essenziale la garanzia offerta ai creditori dal patrimonio personaledei soci.
Sono società di capitali:
- la società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- la società per azioni (S.p.a.);
- la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).
Sono chiamate società di capitali poiché è prevalente, in esse, il ruolo di garanzia svolto dal capitale sociale. In caso di insolvenza, infatti, i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci che rimane, in tal modo, al riparo da ogni rischio.
È questa la ragione per cui si dice che queste società hanno autonomia patrimoniale perfetta.
Unipersonale è chiamata la società nella quale compare un solo socio.
La società unipersonale:
- è una società di capitali
- nasce, come tutte le società, con un atto costitutivo che in questo caso non sarà un contratto ma un atto unilaterale;
- necessita, come tutte le società, del conferimento indispensabile per formare il capitale sociale;
- è una società commerciale, e dunque può essere impiegata per l’esercizio di imprese commerciali;
- è una società lucrativa, e dunque deve avere come fine l’appropriazione, da parte del socio unico, degli utili conseguiti.
La presenza del socio unico è consentita dalla legge soltanto nelle società a responsabilità limitata e nelle società per azioni.
Con il contratto di associazione in partecipazione, stabilisce l'art. 2549 c.c., l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
L’associante rimane imprenditore individualee a lui spetta in modo esclusivo, dispone il primo comma dell’art. 2552 c.c., la gestione dell’impresa o dell’affare.
L’art. 2553 c.c. aggiunge che, salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.
► Approfondimenti
In merito alla gestione in forma societaria degli studi professionali riportiamo il testo dell’art. 10 della legge 183/2011 (legge di stabilità) coordinato con le integrazioni e modifiche introdotte dal decreto legge 1/2012 (decreto liberalizzazioni) convertito con legge 27/2012. La integrazioni e le modifiche sono riportate in neretto.
Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
1. (…)
2. (…)
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti
le società il cui atto costitutivo preveda:
- l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale
- la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni è abrogata.