Forum C – Unità C1
I rapporti fra gli stati e le grandi organizzazioni internazionali
► Riepiloghi
Queste norme non sono imposte né fatte rispettare da alcuna particolare autorità perché tutti gli Stati si considerano sovrani e indipendenti e nessuno è disposto a riconoscere un’autorità esterna superiore alla propria
Le norme che regolano i rapporti internazionali, pertanto, siano essi di natura commerciale, militare o assistenziale, derivano soltanto da:
- consuetudini tradizionalmente accettate,
- trattati liberamente stipulati.
Le consuetudini internazionali sono regole che si sono andate formando nel tempo attraverso la ripetizione costante e uniforme di comportamenti adottati dagli Stati nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico.
In quanto fonte generale del diritto, le consuetudini sono vincolanti per tutti gli Stati.
Tuttavia, mancando un’autorità sovranazionale capace di imporre con la forza il rispetto delle norme internazionali, i singoli Paesi possono anche decidere di non rispettarle.
I trattati sono accordi con i quali due o più Paesi disciplinano questioni di interesse comune
A differenza delle consuetudini, essi vincolano soltanto gli Stati che li hanno sottoscritti.
Il trattato è:
- bilaterale se all’accordo partecipano due soli Paesi;
- plurilaterale se vi partecipano più Paesi.
I trattati normalmente divengono efficaci solo dopo essere stati ratificati, cioè approvati dagli organi competenti di ciascuno Stato.
La carte o convenzioni sono accordi che rientrano nella famiglia dei trattati.
La loro particolarità è di essere trattati aperti nati con l’auspicio che tutti vi aderiscano e si uniformino alle regole in essi contenute.
Per esempio, con la Convenzione sul diritto del mare gli Stati firmatari, tra cui l’Italia, si sono impegnati a non estendere le proprie acque territoriali oltre le dodici miglia marine. Ed auspicano che tutti gli Stati sottoscrivano tale accordo al fine di creare una regolamentazione uniforme.
Stabilisce l’art. 11 della Costituzione italiana:
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (…).
La Costituzione, dunque, vieta il ricorso alla violenza armata, ma solo come strumento di offesa.
Ciò comporta che sarebbe del tutto legittimo intraprendere una guerra senza violare la Costituzione se lo scopo fosse difensivo.
Gli artt. 78 e 87 Cost. aggiungono:
- Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
- Il Presidente della Repubblica (…) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Il 25 aprile 1945, quando non era ancora terminata la seconda guerra mondiale, i rappresentanti di 51 Paesi si riunirono a San Francisco, in California, e dopo due mesi di lavori deliberarono la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con lo scopo di mantenere la pace nel mondo.
Gli organi di maggiore rilevanza della Nazioni unite sono:
- l’Assemblea generale;
- il Consiglio di sicurezza;
- il Segretario generale;
- la Corte internazionale di Giustizia.
L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno nel Palazzo di vetro delle Nazioni Unite, a New York e ad essa partecipano i rappresentanti di quasi tutti gli Stati del mondo.
Se vi è una situazione di conflitto l’Assemblea può votare risoluzioni con le quali invita le parti interessate a cessare comportamenti ostili o comunque pregiudizievoli per la pace.
Il Consiglio di sicurezza è l’organo al quale sono affidate le principali responsabilità per il mantenimento della pace.
Quando viene sottoposta alla sua attenzione una questione che può costituire una minaccia per la pace, esso deve adottare tutti i provvedimenti che appaiono idonei a raggiungere una composizione della controversia.
E’ composto da quindici membri, cinque dei quali sono permanenti, mentre gli altri dieci vengono rinnovati per elezione ogni due anni. Sono membri permanenti: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina e Federazione Russa (ex Unione sovietica).
Le decisioni del Consiglio di sicurezza vengono prese a maggioranza, ma affinché siano valide occorre l’adesione di tutti i membri permanenti.
Il Segretario generale viene eletto dall’Assemblea ogni cinque anni. Suo compito principale è coordinare i lavori dell’Assemblea, del Consiglio di sicurezza e degli altri organi delle Nazioni Unite.
In presenza di tensioni internazionali può intraprendere, di propria iniziativa, indagini e tentativi di mediazione.
La Corte internazionale di giustizia è il principale organo giudiziario dell’Onu. Ha sede all’Aia e la sua principale funzione è dirimere le controversie tra gli Stati.
Gli organi di maggiore rilevanza della Nazioni unite sono l’Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il Segretario generale e la Corte internazionale di Giustizia.
Ma nella struttura dell’Onu sono previsti anche altri organi a cui è affidato il compito di prevenire le ragioni di conflitto.
Sono sorte con questa finalità alcune specifiche organizzazioni (o agenzie) che operano in tutto il mondo. Tra le più note ricordiamo:
- l’Unicef, che si occupa della tutela dell’infanzia;
- la Fao che opera nel campo agricolo e alimentare;
- l’Oil che si occupa della tutela dei lavoratori e del dramma del lavoro minorile nel mondo;
- l’Oms, l’Organizzazione mondiale per la sanità.
Terminata la seconda guerra mondiale l’Unione Sovietica non solo non ritirava i propri soldati dalle regioni occupate durante l’avanzata verso la Germania, ma mostrava chiaramente di voler estendere la propria influenza anche su altri Paesi vicini.
Questi segnali inquietanti indussero alcuni Stati (Belgio, Francia, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Islanda, Danimarca, Italia, Norvegia, Portogallo, Canada e Usa) a stringere un patto di difesa comune.
Nel 1949 i rispettivi Governi sottoscrissero a Washington il Trattato del Nord Atlantico, chiamato anche Patto Atlantico, con il quale si dava vita a un’organizzazione politico militare denominata North Atlantic Treaty Organizzation, in sigla N.A.T.O.
Successivamente, e in tempi diversi, hanno aderito al trattato la Grecia, la Turchia, la Germania, la Spagna, la Repubblica Ceca, la Polonia e l’Ungheria. Nel marzo del 2004 si sono aggiunti altri sette Stati: Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Slovenia e nel 2009 l’Albania e la Croazia.
Il trattato si compone di 14 articoli piuttosto sintetici e la funzione difensiva dell’accordo è dichiarata nell’art. 5 che così dispone:
“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale, sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse (….) assisterà la parte o le parti così attaccate (…).”
Questa organizzazione è stata creata il 5 maggio 1949 ad opera di cinque Stati: Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, ai quali si sono subito uniti Italia, Irlanda, Danimarca, Norvegia e Svezia.
Attualmente al Consiglio d’Europa aderiscono circa 40 Stati, compresi molti Paesi ex sovietici, e l’Assemblea è divenuta un momento d’incontro e di confronto di grande rilevanza.
Obiettivo prioritario è favorire lo sviluppo della democrazia e la tutela dei diritti umani. A questo scopo l’organizzazione ha promosso numerose convenzioni, poi sottoscritte dai Paesi membri. Tra queste, di grande rilievo è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo le cui norme riprendono in larga parte quelle contenute nella Dichiarazione dell’Onu.
Uno speciale Tribunale, denominato Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, giudica sulle violazione delle convenzioni da parte dei Paesi membri.
La Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ha sede a Strasburgo ed è composta da un giudice per ciascuno degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa. La sua organizzazione ha subito una profonda revisione nel 1998.
Ad essa può appellarsi ciascun cittadino degli Stati membri lamentando il mancato rispetto, da parte del proprio Governo, di uno o più articoli delle Convenzioni.
Fino ad ora ricorsi inoltrati dai cittadini italiani hanno avuto prevalentemente come oggetto la durata eccessiva dei processi e della detenzione preventiva.
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) è stata istituita nel 1960. Attualmente ne fanno parte 34 Paesi ma è in programma un consistente ampliamento.
Obiettivo principale dell’Organizzazione, che ha sede a Parigi, è favorire gli investimenti, l’occupazione, e il miglioramento del tenore di vita nel rispetto dei limiti posti dalla necessità di salvaguardare l’ambiente.
La sua attività non è circoscritta ai soli Paesi membri, ma si estende a oltre 70 Paesi le cui economie, in via di sviluppo, necessitano di un concreto aiuto per raggiungere standard accettabili di crescita
Attualmente sono membri dell’Ocse: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
► Approfondimenti
I tempi, tuttavia, non erano evidentemente maturi per un simile ambizioso progetto. Alcune grandi potenze, tra le quali gli Stati Uniti, non entrarono nell’organizzazione. Altri paesi vi aderirono con poca convinzione e se ne distaccarono presto. Nel 1934 si ritirò la Germania di Hitler, nel 1939 si ritirarono l’Ungheria, la Spagna, il Giappone e l’Italia.
Nello stesso anno fu espulsa l’Unione Sovietica, a causa della guerra intrapresa contro la Finlandia, e nel 1941 si ritirò la Francia.
Ma era ormai scoppiata la seconda guerra mondiale e il nuovo conflitto fu la prova più evidente del fallimento della Società delle Nazioni.
L’idea di creare un organismo capace di evitare le guerre non venne accantonata e nell’ottobre del 1943 si riunì a Mosca una conferenza, alla quale parteciparono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l’Unione Sovietica e la Cina, per assumere gli accordi necessari a costituire una nuova organizzazione finalizzata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e aperta alla partecipazione di tutti gli Stati.
Il 25 aprile 1945, a conflitto ancora aperto, i rappresentanti di 52 paesi si riunirono a San Francisco, in California, e dopo due mesi di lavori deliberarono la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Oggi quasi tutti gli Stati del mondo aderiscono all’Onu. Ne rimangono fuori la Città del Vaticano e la Svizzera (che sono però osservatori permanenti), l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che ha il ruolo di osservatore speciale, Taiwan e quattro piccoli Stati dell’Oceania (Kiribati, Nauru, Tonga e Tivalu).
Riportiamo il testo del trattato NATO in traduzione non ufficiale.
Le Parti del presente Trattato, riaffermando la propria fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, ed il desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi, decisi a salvaguardare la libertà dei propri popoli, il proprio retaggio comune e la propria civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sul predominio del diritto, desiderosi di favorire nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza, hanno siglato d'intesa il presente Trattato del Nord Atlantico:
Articolo 1
Le Parti si impegnano, in ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale possano essere implicate, in modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.
Articolo 2
Le Parti contribuiranno al futuro sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli rafforzando le proprie istituzioni libere, diffondendo i principi sui quali tai istituzioni si basano e promuovendo stabilità e benessere. Esse cercheranno di eliminare i conflitti nelle rispettive politiche economiche internazionali ed incoraggeranno le reciproche relazioni economiche.
Articolo 3
Al fine di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le Parti, individualmente e congiuntamente, nello spirito di una continua e effettiva autodifesa e assistenza reciproca, manterranno e svilupperanno la propria capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.
Articolo 4
Le Parti si consulteranno quando, secondo il giudizio di una di esse, ritengano che l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.
Articolo 5
Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Qualsiasi attacco armato siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, verrà immediatamente segnalato al Consiglio di Sicurezza. Tali misure dovranno essere sospese non appena il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali (1).
Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 5, per attacco armato contro una o più parti si intende un attacco armato:
contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti algerini di Francia (2), contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle parti della regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.
Articolo 7
Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato come pregiudicante in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che sono membri dell'ONU, o la competenza primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Articolo 8
Ogni parte dichiara che nessuno degl'impegni internazionali ora in vigore tra essa ed ogni altra parte o tra essa e qualsiasi altro Stato è in contrasto con le disposizioni del presente Trattato e si obbliga a non assumere alcun impiego internazionale in contrasto con il presente Trattato.
Articolo 9
Le Parti con il presente Trattato costituiscono un Consiglio, con diritto alla alla rappresentanza di ognuna di esse, per decidere le questioni in connessione al presente Trattato. L'organizzazione del Consiglio dovrà permettere una convocazione in ogni momento. Il Consiglio potrà creare gli organi che riterrà necessario; in particolare esso dovrà immediatamente costituire un comitato di difesa che dovrà raccomandare le misure per l'implementazione degli articoli 3 e 5.
Articolo 10
Le Parti potranno decidere all'unanimità di invitare ogni altro Stato Europeo di adottare le norme del presente Trattato, contribuendo così alla sicurezza dell'area nord atlantica. Gli Stati così invitati potranno diventare Parte del presente Trattato depositando i propri strumenti di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti di tale deposito.
Articolo 11
Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed attuato dalle Parti in accordanza con le norme costituzionali di ciascuna delle Parti. Gli strumenti di ratifica dovranno essere depositati il più presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà tale atto a tutte le Parti. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificato non appena la maggioranza degli Stati firmatari, ivi comprese le ratifiche di Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, avranno depositato le ratifiche, ed entrerà in vigore rispetto agli altri Stati nel momento del deposito delle loro ratifiche.
Articolo 12
Dopo 10 anni dall'entrata in vigore del Trattato, o in ogni momento successivo, le Parti dovranno avviare le consultazioni circa la revisione del Trattato, qualora una di esse ne faccia richiesta, tenendo in considerazione la pace e la sicurezza dell'area nord atlantica, ivi incluso lo sviluppo degli assetti regionali ed universali secondo la Carta delle Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 13
Dopo 20 anni dall'entrata in vigore del Trattato ciascuna delle Parti potrà ritirare la propria adesione dopo un anno dal deposito del relativo avviso Stati Uniti d'America, il quale provvederà a notificare alle altre Parti il deposito di tale avviso.
Articolo 14
Il presente Trattato, nelle versioni francese ed inglese facenti ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse ai Governi delle parti contraenti.
Note:
1. La definizione dei territori ai quali è applicabile l'articolo 5 è stato modificato dall'articolo 2 del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico con l'ingresso della Grecia e della Turchia e i Protocolli firmati all'ingresso della Repubblica Federale della Germania e della Spagna.
2. Il 16 gennaio 1963, il Consiglio del Nord Atlantico ricevette una dichiarazione del Rappresentante Francese che segnalava che, a seguito del voto del 1 luglio 1962 sull'autodeterminazione, il popolo algerino si era pronunciato in favore dell'indipendenza dell'Algeria in cooperazione con la Francia. Di conseguenza, il Presidente della Repubblica Francese il 3 luglio 1962 riconobbe ufficialmente l'indipendenza dell'Algeria. Ne risultò che i "Dipartimenti algerini della Francia" cessarono di esistere, e che allo stesso tempo la loro menzione nel Trattato del Nord Atlantico non aveva più significato. Il Consiglio prese dunque atto che, per quel che riguardava gli ex Dipartimenti algerini di Francia, gli articoli interessati di questo Trattato erano divenuti inapplicabili a partire dal 3 luglio 1962.