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 Forum C – Unità C1

I rapporti fra gli stati e le grandi organizzazioni internazionali

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La nascita delle Nazioni Unite
L’Organizzazione delle Nazioni Unite è nata nel 1945 dalle ceneri della vecchia Società delle Nazioni. Quest’ultima, che aveva sede a Ginevra, era stata costituita subito dopo il primo conflitto mondiale con lo scopo primario di mantenere la pace tra gli Stati favorendo la composizione non violenta delle controversie.

 

I tempi, tuttavia, non erano evidentemente maturi per un simile ambizioso progetto. Alcune grandi potenze, tra le quali gli Stati Uniti, non entrarono nell’organizzazione. Altri paesi vi aderirono con poca convinzione e se ne distaccarono presto. Nel 1934 si ritirò la Germania di Hitler, nel 1939 si ritirarono l’Ungheria, la Spagna, il Giappone e l’Italia.
Nello stesso anno fu espulsa l’Unione Sovietica, a causa della guerra intrapresa contro la Finlandia, e nel 1941 si ritirò la Francia.
Ma era ormai scoppiata la seconda guerra mondiale e il nuovo conflitto fu la prova più evidente del fallimento della Società delle Nazioni.

L’idea di creare un organismo capace di evitare le guerre non venne accantonata e nell’ottobre del 1943 si riunì a Mosca una conferenza, alla quale parteciparono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l’Unione Sovietica e la Cina, per assumere gli accordi necessari a costituire una nuova organizzazione finalizzata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e aperta alla partecipazione di tutti gli Stati.

Il 25 aprile 1945, a conflitto ancora aperto, i rappresentanti di 52 paesi si riunirono a San Francisco, in California, e dopo due mesi di lavori deliberarono la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Oggi quasi tutti gli Stati del mondo aderiscono all’Onu. Ne rimangono fuori la Città del Vaticano e la Svizzera (che sono però osservatori permanenti), l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che ha il ruolo di osservatore speciale, Taiwan e quattro piccoli Stati dell’Oceania (Kiribati, Nauru, Tonga e Tivalu).

Il trattato NATO

Riportiamo il testo del trattato NATO  in traduzione non ufficiale.

Le Parti del presente Trattato, riaffermando la propria fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, ed il desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi, decisi a salvaguardare la libertà dei propri popoli, il proprio retaggio comune e la propria civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sul predominio del diritto, desiderosi di favorire nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza, hanno siglato d'intesa il presente Trattato del Nord Atlantico:

Articolo 1
Le Parti si impegnano, in ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale possano essere implicate, in modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

Articolo 2
Le Parti contribuiranno al futuro sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli rafforzando le proprie istituzioni libere, diffondendo i principi sui quali tai istituzioni si basano e promuovendo stabilità e benessere. Esse cercheranno di eliminare i conflitti nelle rispettive politiche economiche internazionali ed incoraggeranno le reciproche relazioni economiche.

Articolo 3
Al fine di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le Parti, individualmente e congiuntamente, nello spirito di una continua e effettiva autodifesa e assistenza reciproca, manterranno e svilupperanno la propria capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.

Articolo 4
Le Parti si consulteranno quando, secondo il giudizio di una di esse, ritengano che l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.

Articolo 5
Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Qualsiasi attacco armato siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, verrà immediatamente segnalato al Consiglio di Sicurezza. Tali misure dovranno essere sospese non appena il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali (1).

Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 5, per attacco armato contro una o più parti si intende un attacco armato:
contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti algerini di Francia (2), contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle parti della regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.

Articolo 7
Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato come pregiudicante in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che sono membri dell'ONU, o la competenza primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Articolo 8
Ogni parte dichiara che nessuno degl'impegni internazionali ora in vigore tra essa ed ogni altra parte o tra essa e qualsiasi altro Stato è in contrasto con le disposizioni del presente Trattato e si obbliga a non assumere alcun impiego internazionale in contrasto con il presente Trattato.

Articolo 9
Le Parti con il presente Trattato costituiscono un Consiglio, con diritto alla alla rappresentanza di ognuna di esse, per decidere le questioni in connessione al presente Trattato. L'organizzazione del Consiglio dovrà permettere una convocazione in ogni momento. Il Consiglio potrà creare gli organi che riterrà necessario; in particolare esso dovrà immediatamente costituire un comitato di difesa che dovrà raccomandare le misure per l'implementazione degli articoli 3 e 5.

Articolo 10
Le Parti potranno decidere all'unanimità di invitare ogni altro Stato Europeo di adottare le norme del presente Trattato, contribuendo così alla sicurezza dell'area nord atlantica. Gli Stati così invitati potranno diventare Parte del presente Trattato depositando i propri strumenti di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti di tale deposito.

Articolo 11
Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed attuato dalle Parti in accordanza con le norme costituzionali di ciascuna delle Parti. Gli strumenti di ratifica dovranno essere depositati il più presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà tale atto a tutte le Parti. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificato non appena la maggioranza degli Stati firmatari, ivi comprese le ratifiche di Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, avranno depositato le ratifiche, ed entrerà in vigore rispetto agli altri Stati nel momento del deposito delle loro ratifiche.

Articolo 12
Dopo 10 anni dall'entrata in vigore del Trattato, o in ogni momento successivo, le Parti dovranno avviare le consultazioni circa la revisione del Trattato, qualora una di esse ne faccia richiesta, tenendo in considerazione la pace e la sicurezza dell'area nord atlantica, ivi incluso lo sviluppo degli assetti regionali ed universali secondo la Carta delle Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 13
Dopo 20 anni dall'entrata in vigore del Trattato ciascuna delle Parti potrà ritirare la propria adesione dopo un anno dal deposito del relativo avviso Stati Uniti d'America, il quale provvederà a notificare alle altre Parti il deposito di tale avviso.

Articolo 14
Il presente Trattato, nelle versioni francese ed inglese facenti ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse ai Governi delle parti contraenti.
Note:
1. La definizione dei territori ai quali è applicabile l'articolo 5 è stato modificato dall'articolo 2 del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico con l'ingresso della Grecia e della Turchia e i Protocolli firmati all'ingresso della Repubblica Federale della Germania e della Spagna.
2. Il 16 gennaio 1963, il Consiglio del Nord Atlantico ricevette una dichiarazione del Rappresentante Francese che segnalava che, a seguito del voto del 1 luglio 1962 sull'autodeterminazione, il popolo algerino si era pronunciato in favore dell'indipendenza dell'Algeria in cooperazione con la Francia. Di conseguenza, il Presidente della Repubblica Francese il 3 luglio 1962 riconobbe ufficialmente l'indipendenza dell'Algeria. Ne risultò che i "Dipartimenti algerini della Francia" cessarono di esistere, e che allo stesso tempo la loro menzione nel Trattato del Nord Atlantico non aveva più significato. Il Consiglio prese dunque atto che, per quel che riguardava gli ex Dipartimenti algerini di Francia, gli articoli interessati di questo Trattato erano divenuti inapplicabili a partire dal 3 luglio 1962.