Forum C – Unità C2
I diritti della personalità
► Riepiloghi
- sia da norme di diritto penale;
- sia da norme di diritto civile.
La sanzione penale è applicata a chi, per colpa o con dolo o anche in modo preterintenzionale, abbia procurato ad altri lesioni personali o addirittura la morte. La pena consiste nella restrizione della libertà personale per un periodo più o meno lungo in funzione del reato, delle circostanze e del modo in cui è stato commesso.
La sanzione civile consiste nel risarcimento del danno, e può comprendere:
- il danno emergente cioè le spese (mediche o altre spese) sostenute a causa del fatto illecito;
- il lucro cessante, cioè quanto la vittima può aver perso o perderà in futuro, in termini di possibile guadagno;
- il danno non patrimoniale, che comprende, tra l’altro, anche la sofferenza fisica e psichica che la vittima ha dovuto patire.
Leggi speciali, tuttavia, consentono e regolano la donazione di organi a scopo terapeutico. Per esempio:
- è lecita la donazione del sangue poiché questo si riproduce e il suo prelievo non comporta una menomazione permanente all’integrità fisica della persona. Il prelievo, però, può essere effettuato solo presso centri appositamente autorizzati e previo accertamento, da parte del medico, che non ne possa derivare alcun danno al paziente (l. n. 592 del 14 luglio 1967);
- è lecita la donazione di un rene per trapianti tra persone viventi in quanto è possibile vivere anche con un solo rene. È comunque richiesta l’autorizzazione preventiva del giudice che deve verificare la capacità di agire del donatore e la piena consapevolezza delle conseguenze a cui l’atto lo espone (l. n. 458 del 26 giugno 1967).
E’ assolutamente vietata la vendita di organi umani.
“… nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge."”
Attualmente, sulla possibilità di introdurre nel nostro ordinamento un simile strumento giuridico si registrano posizioni contrastanti tra gli ambienti politici e culturali di ispirazione laica e quelli di ispirazione cattolica. Il tema di maggiore contrasto riguarda la possibilità di inserire nel testamento biologico disposizioni che limitino la possibilità di operare interventi di nutrizione e idratazione forzata.
L’art. 7 c.c. consente, quando viene leso il diritto al nome, di rivolgersi al giudice per chiedere che ordini la cessazione del fatto lesivo e disponga il risarcimento del danno eventualmente provocato.
Il giudice, se lo ritiene opportuno, può anche ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Esistono più norme che tutelano aspetti particolari di questo ampio e multiforme diritto.
Il diritto alla riservatezza dell’immagine è tutelato dall’art. 10 c.c. che così dispone:
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge […], l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.”
Il diritto alla riservatezza del domicilio è tutelato dall’articolo 14 Costituzione:
“Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge […]”
Il diritto alla riservatezza della corrispondenza è tutelato dall’articolo 15 Costituzione:
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”
Il diritto alla riservatezza e dei dati personali è invece contemplato nel cosiddetto Codice della privacy contenuto nel d. lg. 196/2003.
Il consenso deve essere dato per iscritto dopo che il soggetto ha preso visione di una nota informativa.
La nota informativa, secondo quanto dispone l’art. 13, deve contenere, tra l’altro:
- le finalità e le modalità del trattamento;
- la natura, obbligatoria o facoltativa, del conferimento dei dati;
- le conseguenze dell’eventuale rifiuto del conferimento;
- l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
- un elenco dei diritti dell’interessato.
Alcuni dati, particolarmente delicati, possono essere raccolti e utilizzati solo se (oltre a ricevere il consenso delle persone interessate) si è provveduto a notificare l’avvio di tale attività all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Rientrano in questa categoria:
- i dati genetici e biometrici;
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute fisica e psichica della persona, e la sua vita sessuale;
- i dati volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato o ad analizzare le sue abitudini o scelte di consumo;
Altri dati, ancora più delicati, e perciò detti sensibili, possono essere raccolti e trattati solo se, oltre al consenso dell’interessato, si è ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità garante.
Dati sensibili, chiarisce l’art. 4, sono quelli idonei a rivelare:
- l’origine razziale ed etnica della persona;
- le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- le opinioni politiche;
- l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- lo stato di salute e la vita sessuale.
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale costituito da quattro componenti: due eletti dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica. I componenti eletti eleggono a loro volta un Presidente e tutti rimangono in carica per sette anni.
► Approfondimenti
Tuttavia, tale principio non è ancora in vigore. In questa fase transitoria ogni cittadino ha la possibilità (ma non l’obbligo) di esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi.
Se non ha espresso alcuna volontà, il prelievo è consentito solo se i familiari non si oppongono.
Sembra assolutamente da escludere l’ipotesi che la persona a cui vengono prelevato organi possa non essere sicuramente deceduta. La procedura per l’accertamento del decesso stabilita con legge n. 578 del 1993 è, a giudizio degli esperti, talmente accurata da non lasciare spazio ad alcun dubbio. Inoltre, per maggiore sicurezza, la legge n. 91/1999 dispone che i medici che accertano il decesso devono essere diversi da quelli che effettueranno il prelievo e da quelli che effettueranno il trapianto.
Non sono penalmente perseguibili i cosiddetti illeciti sportivi, cioè quei comportamenti che, pur costituendo talvolta infrazione alle regole del gioco non superano la soglia di rischio consentito nell’esercizio di quella specifica attività sportiva.
Pertanto, non sarà penalmente perseguibile né l’autore dell’evento lesivo che abbia rispettato le regole del gioco, né chi le abbia violate non volontariamente ma a causa della foga agonistica e della incapacità o impossibilità di interrompere per tempo la propria azione.
Sarà invece penalmente perseguibile l’autore del fatto lesivo che abbia violato volontariamente le regole del gioco disattendendo i doveri di lealtà verso l’avversario. In particolare, il fatto avrà:
- natura colposa se il mancato rispetto delle regole sia dovuto alla foga del gioco o all’ansia di risultato;
- avrà invece natura dolosa quando il comportamento posto in essere dall’autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma sia piuttosto diretto a intimorire l’avversario o a punirlo per un fallo di gioco da questi commesso.