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 Forum C – Unità C2

I diritti della personalità

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Quando è lecito prelevare organi dalla persona deceduta?
L’art. 4 della legge n. 91/99 introduce il principio del silenzio-assenso, in base al quale a ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare se intende donare i propri organi e tessuti dopo la morte, con l’avvertenza che l’omessa dichiarazione verrà intesa come assenso.

Tuttavia, tale principio non è ancora in vigore. In questa fase transitoria ogni cittadino ha la possibilità (ma non l’obbligo) di esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi.

Se non ha espresso alcuna volontà, il prelievo è consentito solo se i familiari non si oppongono.

Sembra assolutamente da escludere l’ipotesi che la persona a cui vengono prelevato organi possa non essere sicuramente deceduta. La procedura per l’accertamento del decesso stabilita con legge n. 578 del 1993 è, a giudizio degli esperti, talmente accurata da non lasciare spazio ad alcun dubbio. Inoltre, per maggiore sicurezza, la legge n. 91/1999 dispone che i medici che accertano il decesso devono essere diversi da quelli che effettueranno il prelievo e da quelli che effettueranno il trapianto.

Come è sanzionato il danno da attività sportiva?
La Cassazione, con sentenza n. 1951/2000 ha chiarito quanto segue.

Non sono penalmente perseguibili i cosiddetti illeciti sportivi, cioè quei comportamenti che, pur costituendo talvolta infrazione alle regole del gioco non superano la soglia di rischio consentito nell’esercizio di quella specifica attività sportiva.

Pertanto, non sarà penalmente perseguibile né l’autore dell’evento lesivo che abbia rispettato le regole del gioco, né chi le abbia violate non volontariamente ma a causa della foga agonistica e della incapacità o impossibilità di interrompere per tempo la propria azione.

Sarà invece penalmente perseguibile l’autore del fatto lesivo che abbia violato volontariamente le regole del gioco disattendendo i doveri di lealtà verso l’avversario. In particolare, il fatto avrà:

  • natura colposa se il mancato rispetto delle regole sia dovuto alla foga del gioco o all’ansia di risultato;
  • avrà invece natura dolosa quando il comportamento posto in essere dall’autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma sia piuttosto diretto a intimorire l’avversario o a punirlo per un fallo di gioco da questi commesso.