Forum C – Unità C2
LA SOCIETA’ SEMPLICE
► Riepiloghi
La società semplice (in acronimo S.s.) è il modello più elementare di società.
È una società di persone,
La responsabilità patrimoniale dei soci è illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
Non può svolgere attività commerciali
L’atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, dispone l’art. 2251 c.c., salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Per modificare l’atto costitutivo, stabilisce l’art. 2252 c.c., occorre l’unanimità, salvo che nel contratto stesso i soci abbiano disposto diversamente.
La S.s. non è soggetta a fallimento.
I conferimenti, possono essere costituiti da denaro, beni, crediti e attività lavorativa (art. 2263, comma 2).
Nella società semplice i conferimenti, possono essere costituiti da denaro, beni, crediti e attività lavorativa (art. 2263, comma 2).
Se l’entità dei conferimenti non è precisata nel contratto sociale, stabilisce il secondo comma dell’art. 2253 c.c., si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Il conferimento di beni (artt. 2254 c.c.)
Se il bene è stato conferito solo in godimento le riparazioni o sostituzioni sono a carico del socio.
Se il bene è stato conferito in proprietà i costi per riparazioni o sostituzioni sono a carico della società. Tuttavia il socio conferente è responsabile per i vizi occulti della cosa.
Il conferimento di crediti (artt. 2255 c.c.)
Se viene conferito un credito, questo si intende conferito salvo buon fine. Il socio conferente è liberato solo se l’inadempimento è dipeso da negligenza della società nel condurre l’azione contro il debitore inadempiente.
Socio d’opera è chiamato il socio che conferisce la propria opera.
Questi non percepirà un compenso per il proprio apporto ma parteciperà solo alla divisione degli utili (se ci saranno) nella misura indicata nell’atto costitutivo.
Se il socio d’opera si infortuna o comunque non è più in grado di operare, il suo conferimento viene a cadere ed egli può essere escluso dalla società.
Nella società semplice per le obbligazioni sociali risponde tanto la società con il suo patrimonio, quanto i soci, illimitatamente e solidalmente, salvo patto contrario.
L’espressione salvo patto contrario significa che nell’atto costitutivo i soci possono anche pattuire tra di loro che uno o alcuni assumano una responsabilità limitata. Tale patto però, precisa l’art. 2267 c.2 c.c., non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
Nella società semplice per le obbligazioni sociali risponde tanto la società con il suo patrimonio, quanto i soci, illimitatamente e solidalmente, salvo patto contrario.
L’art. 2268 c.c. dispone che il creditore insoddisfatto possa sottoporre ad esecuzione forzata il patrimonio dei soci anche prima di aggredire quello della società, se ciò gli resta più comodo.
Tuttavia i soci possono evitare l’esecuzione indicando essi stessi al creditore i beni sociali sui quali egli può agevolmente rivalersi.
Agevolmente significa che i beni indicati debbono avere natura e caratteristiche tali da consentire l’immediata realizzazione della pretesa del creditore.
Nella società semplice i criteri di ripartizione, degli utili e delle perdite sono generalmente concordati nell’atto costitutivo.
Se non è stato concordato nulla, dispone l’art. 2263 c.c., le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti.
Tuttavia l’art. 2262 c.c. stabilisce che ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto
salvo patto contrario.
Il codice civile, regolando le società di persone non fa alcuna menzione dell’assemblea.
Ne consegue che le scelte societarie potrebbero anche essere operate dalla maggioranza dei soci senza neppure interpellare la minoranza.
Tuttavia i soci nell’atto costitutivo possono stabilire che sia ugualmente costituita un’assemblea per assumere le decisioni più importanti o, quanto meno, che a tutti i soci sia data formale comunicazione delle decisioni che la maggioranza vorrebbe assumere affinché ciascuno possa opporsi nel modo che ritiene più opportuno.
L’amministrazione della società semplice, stabilisce l’art. 2257 c.c., spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, salvo diversa pattuizione.
Disgiuntamente significa che ciascuno è libero di assumere le iniziative che ritiene più idonee nei limiti posti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Salvo diversa pattuizione significa che i soci, nell’atto costitutivo (o in successive modifiche) possono anche stabilire che l’amministrazione sia ristretta a uno solo o ad alcuni di loro.
Se l’amministrazione è affidata a più di un socio, si deve anche concordare, nell’atto costitutivo, se ciascuno possa operare disgiuntamente o congiuntamente con gli altri.
Nella società semplice la rappresentanza spetta, stabilisce l’art. 2266 c.c:
– a ogni socio amministratore,
– in mancanza di diversa disposizione.
Ciò significa che l’atto costitutivo può riservare il potere di rappresentanza solo ad uno o solo ad alcuni soci, stabilendo anche se questi debbano agire disgiuntamente o congiuntamente.
La società semplice si scioglie, dispone l’art. 2272 c.c., per le seguenti cause:
- perché tutti i soci sono d’accordo nel porre fine alla società;
- perché è venuta a mancare la pluralità dei soci e non è stata ricostituita entro sei mesi;
- perché è stato conseguito l’oggetto sociale oppure perché si è accertato che è impossibile conseguirlo;
- perché è decorso il termine fissato nell’atto costituivo;
- per le altre cause previste nel contratto sociale.
Se il contratto non prevede come deve essere liquidato il patrimonio sociale e i soci non riescono ad accordarsi sul modo di procedere, l’operazione deve essere affidata a uno o più liquidatori.
La società semplice si scioglie per le cause prevista dall’art. 2272 c.c.,
Lo scioglimento della società non comportano ancora la sua estinzione.
Per estinguere la società occorre:
- procedere alla liquidazione del patrimonio sociale;
- pagare i creditori sociali ;
- distribuire tra i soci l’attivo residuo.