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 Forum C – Unità C3

LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

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Come è regolata la posizione del socio occulto?

Può accadere che in una società di persone un socio voglia rimanere occulto, presumibilmente per non dividere con gli altri la responsabilità illimitata.  La domanda che viene da porsi è che cosa accade se  l’impresa fallisce e i creditori o il giudice scoprono l’esistenza del socio occulto. Questi assumerà una responsabilità  illimitata e solidale con gli altri?

La risposta ci viene dall’art. 147 comma 4 della legge fallimentare:

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.”

Una seconda ipotesi è quella in cui siano occulti tutti i soci tranne uno. In questo caso i creditori avrebbero la convinzione di trattare con un imprenditore individuale mentre in realtà l’impresa è societaria.
Anche in questo caso, come chiaramente prevede il quinto comma dell’art. 147 l. fall., qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile a una società, saranno soggetti al fallimento anche i soci occulti.
Diversa è la posizione dell’imprenditore individuale occulto che operi con un prestanome. In questo caso sarà solo il prestanome (o imprenditore apparente) a fallire. E’ da segnalare, tuttavia,  un orientamento giurisprudenziale che tende ad estendere il disposto dell’art. 147 l. fall. anche all’imprenditore individuale occulto.