Forum C – Unità C3 pubblico
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
► Riepiloghi
L’Unione poggia su sette istituzioni:
- il Consiglio europeo;
- il Consiglio;
- la Commissione;
- il Parlamento;
- la Corte di giustizia dell’Unione europea;
- la Banca Centrale europea;
- la Corte dei conti.
A queste si aggiungono tre importanti organi consultivi: il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore europeo.
Nel campo della politica economica e monetaria, infine, svolge un ruolo cardine la Banca centrale europea (Bce).
Il Consiglio europeo è un organo ad altissimo livello composto dai Capi di Stato o di Governo dei Paesi membri.
Il Presidente del Consiglio europeo viene eletto dal Consiglio stesso, ne presiede i lavori e opera per la ricerca di un accordo tra i suoi membri.
Il suo mandato, come è disposto nel Trattato di Lisbona, dura due anni e mezzo ed è rinnovabile una sola volta.
Tra i compiti del Consiglio europeo vi è anche la nomina ad Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
La denominazione altisonante non deve trarre in inganno. Pensato come un ministro degli affari esteri in grado di rappresentare l’Europa unita nelle questioni internazionali, è stato in realtà dotato di poteri molto limitati.
Il Consiglio (indicato anche come Consiglio dei ministri): esercita la funzione legislativa insieme al Parlamento. Questa funzione consiste nel discutere e approvare le regole che i singoli Stati saranno tenuti a rispettare.
La presidenza del Consiglio viene assunta a turno, dai diversi Stati membri, secondo un sistema a rotazione e per un periodo di 6 mesi che va da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Le deliberazioni possono essere assunte all’unanimità, con il sistema della doppia maggioranza o a maggioranza semplice.
L’unanimità è riservata alle decisioni di maggiore importanza, come quelle riguardanti la modifica dei trattati, la politica estera, la sicurezza sociale, il fisco.
La doppia maggioranza è un sistema di deliberazione introdotto dal Trattato di Lisbona e operativo a partire dal 2014.
Esso prevede che ogni Paese, grande o piccolo, disponga in Consiglio di un solo voto e la deliberazione sarà approvata se voterà a favore almeno il 55% dei ministri, purché rappresentino nel loro insieme almeno il 65% della popolazione dell’Unione.
La maggioranza semplice è riservata alle questioni di minore importanza, per lo più di natura organizzativa.
La Commissione è un organo permanente dell’Unione europea. Ciò significa che i suoi membri rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.
Essi inoltre, nell’esercizio della loro funzione, non devono rappresentare gli interessi del Paese di provenienza, ma collegialmente devono curare gli interessi dell’Unione.
Alla Commissione sono affidate le funzioni di iniziativa, di vigilanza ed esecutiva.
La funzione di iniziativa consiste nell’elaborare le norme da sottoporre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio dei ministri.
La funzione di vigilanza consiste nel controllare che gli Stati membri si uniformino a quanto disposto nelle norme comunitarie.
La funzione esecutiva consiste nel dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nei trattati comunitari e alle decisioni adottate da altri organi dell’Ue.
I lavori di questo importante organismo sono diretti da un Presidente.
Il Parlamento europeo ha la sua sede ufficiale a Strasburgo, in Francia, ma si riunisce anche a Bruxelles e a Lussemburgo.
Dal 1979 viene eletto ogni cinque anni a suffragio universale dai cittadini dell’Unione.
I parlamentari europei sono 751.
Ciascun Paese membro ha diritto di eleggere un numero di parlamentari proporzionale alla popolazione in esso residente.
È importante sottolineare che, una volta eletti, gli europarlamentari debbono operare nell’interesse dell’Unione e non del loro Paese di origine.
Le funzioni svolte dal Parlamento sono piuttosto numerose, ma le più importanti sono sicuramente:
- la collaborazione alla funzione legislativa;
- la funzione di impulso politico, che consente al Parlamento di assumere tutte le iniziative necessarie per avviare a soluzione le più importanti questioni di ordine sociale, economico e culturale riguardanti l’intera Unione;
- la funzione di controllo politico, che sostanzialmente consiste nel controllare tutti gli atti compiuti dalla Commissione e nella possibilità di proporre
In tutti i Paesi democratici il potere di discutere e approvare le leggi spetta al Parlamento.
Ma l’Unione europea, non è ancora uno Stato e il suo Parlamento non ha ancora un potere legislativo esclusivo.
Gli Stati membri hanno per ora acconsentito solo a dividere tale funzione con il Parlamento, riservando però ancora un ruolo decisivo al Consiglio dei ministri.
Il sistema che ne deriva non è dei più agevoli poiché in funzione delle materie da trattare sono previste procedure legislative diverse.
Tuttavia la procedura ormai prevalente è quella detta di codecisione (ovvero decidere insieme) in base alla quale:
- l’iniziativa, cioè il potere di presentare un progetto di atto normativo, spetta alla Commissione;
- l’approvazione deve trovare concordi sia il Parlamento che il Consiglio dei ministri;
- se non c’è accordo tra le due istituzioni, l’atto non è approvato.
Oltre ai regolamenti e alle direttive, l’Unione europea può emanare atti non legislativi.
Sono così chiamati quegli atti che, pur ponendo norme, non richiedono per la loro approvazione la complessa procedura prevista per i regolamenti e le direttive.
Sono atti non legislativi le decisioni, le raccomandazioni e i pareri:
- le decisioni hanno per lo più uno specifico destinatario e sono vincolanti solo per quello;
- le raccomandazioni e i pareri sono indicazioni autorevoli ma prive di effetto vincolante.
Le direttive europee sono atti normativi che non entrano a far parte dell’ordinamento giuridico degli Stati membri, ma obbligano i Paesi dell’Unione a raggiungere un determinato risultato.
Oggetto delle direttive possono essere gli standard di sicurezza nella fabbricazione dei prodotti industriali, gli standard di genuinità nella produzione di alimenti, gli standard sulla qualità dei servizi e così via.
Il Parlamento italiano approva ogni anno una legge, detta legge comunitaria, con la quale vengono date le necessarie disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno alle disposizioni delle direttive europee.
I regolamenti dell’Unione (chiamati anche regolamenti comunitari) contengono regole alle quali debbono uniformarsi i cittadini degli Stati membri come se fossero leggi emanate dai rispettivi Parlamenti.
La Corte di giustizia europea ha affermato che il diritto dell’Unione (limitatamente alle materie ad essa riservate) prevale sul diritto interno dei singoli Paesi membri.
Ciò vuol dire che in caso di contrasto occorrerà rispettare il regolamento comunitario e non la legge nazionale.
Funzioni importanti, per il funzionamento dell’Unione europea, sono attribuite alla Corte di giustizia, alla Corte dei Conti, alla Banca Centrale europea.
La Corte di giustizia ha il potere esclusivo di interpretare i trattati Ue e di sanzionare i comportamenti illegittimi dei Paesi membri. Ad essa può rivolgersi la Commissione per denunciare i Governi che non rispettino le norme comunitarie o anche i singoli Stati o soggetti privati che lamentino violazioni del diritto comunitario. Ha sede a Lussemburgo ed è composta da un giudice per ciascuno Stato membro.
La Corte dei conti verifica la legittimità e la regolarità delle entrate e delle uscite del bilancio dell’Unione e ne accerta la sana gestione finanziaria. È composta da un membro per ogni Stato.
La Banca centrale europea (Bce) ha la piena responsabilità della politica monetaria nell’area dell’euro. Obiettivi principali di tale politica sono l’armonico sviluppo dei Paesi aderenti e la lotta all’inflazione. La Bce opera in piena indipendenza dalle istituzioni dell’Unione e dalle autorità nazionali.