Forum C – Unità C4
LA SOCIETA’ COME ACCOMANDITA SEMPLICE
► Riepiloghi
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una società di persone nella quale sono presenti due tipi di soci, detti rispettivamente accomandatari e accomandanti.
Gli accomandatarisono i soli che possono amministrare la società e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Gli accomandanti hanno diritto di partecipare alla divisione degli utili ma non possono ingerirsi nella gestione della società e rispondono per le obbligazioni sociali soltanto con la quota conferita.
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una società di persone nella quale sono presenti due tipi di soci, detti rispettivamente accomandatari e accomandanti.
I soci accomandatari, dispone l’art. 2318 c.c.:
- rispondono solidalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali;
- non possono cedere la propria quota se non con il consenso di tutti i soci o nei casi previsti dall’atto costitutivo;
- possono recedere o essere esclusi dalla società soltanto nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo;
- non possono svolgere attività che siano in concorrenza con quella svolta dalla società;
- se l’atto costitutivo non dispone diversamente hanno tutti disgiuntamente l’amministrazione e la rappresentanza della società.
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una società di persone nella quale sono presenti due tipi di soci, detti rispettivamente accomandatari e accomandanti.
I soci accomandanti non partecipano alla gestione dell’impresa. Essi hanno tuttavia diversi diritti tra i quali:
- il diritto partecipare alla divisione degli utili;
- il diritto partecipare alle decisioni che comportino modifiche dell’atto costitutivo;
- il diritto partecipare alla nomina o alla revoca degli amministratori;
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una società di persone nella quale sono presenti due tipi di soci, detti rispettivamente accomandatari e accomandanti.
L’art. 2320 c.c. dispone che:
- non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società;
- eccezionalmente possono trattare singoli affari ma solo se muniti di una procura speciale;
- il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume automaticamente la responsabilità illimitata e solidaleverso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Inoltre, a causa di questa sua ingerenza, può essere escluso dalla società.