Forum D – Unità D1
La società a responsabilità limitata
► Riepiloghi
La S.r.l. è una società di capitali.
La responsabilità dei soci è limitata ai conferimenti effettuati.
Il capitale sociale minimo richiesto è di appena 10 milaeuro.
Le quote di partecipazione dei soci, stabilisce l’art. 2468, non possono essere rappresentate da azioni.
La società può essere pluripersonale o unipersonale.
I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.
La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, purché contenga l’indicazione di S.r.l.
La durata della società è a tempo indeterminato, salvo che l’atto costitutivo ponga un limite temporale.
- art. 2329 c.c.- Condizioni per la costituzione della società; art 2330 c.c.
- Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società; art. 2331 c.c.
- Effetti dell’iscrizione; art. 2332 c.c.
- Nullità della società; art. 2341 c.c.
- Disposizioni sui soci fondatori.
I dati da inserire nell’atto costitutivo sono elencati nell’art. 2463 c.c. e tra i più rilevanti segnaliamo:
- le generalità dei soci (dati anagrafici per le persone fisiche; denominazione, sede, data, luogo e stato di costituzione per le persone giuridiche);
- la denominazione della società seguita dall’indicazione S.r.l.;
- la sede sociale (è sufficiente indicare il Comune); l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- i conferimenti operati da ciascun socio e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti;
- la quota di partecipazione di ciascuno; le norme relative al funzionamento della società (decisioni dei soci, amministrazione, rappresentanza, controlli).
Inoltre, è opportuno aggiungere la durata della società se ad essa si vuole porre un termine. In mancanza di ogni indicazione essa si ritiene costituita a tempo indeterminato.
Le modifiche dell’atto costitutivo, stabilisce l’art. 2436 c.c., devono essere depositate e iscritte nel registro delle imprese.
Ai soci dissenzienti l’art. 2473 c.c. consente di recedere dalla società soltanto se le modifiche dell’atto costitutivo sono particolarmente gravi.
È chiamato "socio d’opera" chi conferisce in società il proprio lavoro manuale o intellettuale e partecipa, insieme agli altri soci, alla divisione degli utili.
La prestazione d’opera, stabilisce il sesto comma dell’art. 2464 c.c., deve essere garantita da:
- una polizza di assicurazione sulla quale la società o i creditori possano rivalersi se il socio non operasse il conferimento promesso;
- oppure da una fideiussione bancaria.
In alternativa, se l’atto costituivo lo prevede, il socio può sostituire la polizza assicurativa o la fideiussione con il versamento presso la società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.
L’aumento del capitale sociale della S.r.l. può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale(art. 2479 bis, comma 3).
L’aumento può essere gratuitoo a pagamento.
L’aumento gratuito si effettua imputandoal capitale gli utili non distribuiti e accantonati come riserva volontaria.
L’aumento a pagamento comporta la necessità di effettuare nuovi conferimenti.
I soci hanno diritto di sottoscrivere l’aumento di capitale in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
La riduzione del capitale sociale può essere resa obbligatoria dalla legge oppure può essere frutto di una libera scelta dei soci.
La riduzione volontaria viene operata, su delibera dell’assemblea, che deve essere resa pubblica mediante iscrizione nel registro delle imprese
La riduzione obbligatoria si impone se, a causa di notevoli perdite, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo. In questo caso, l’assemblea, immediatamente convocata, può adottare i provvedimenti che ritiene utili al risanamento della società, ma se entro l’esercizio successivo la perdita non risulterà ridotta a meno di un terzo, il capitale dovrà essere formalmente ridotto in proporzione alle perdite effettivamente accertate (art. 2482 bis).
I titoli di debito sono titoli che rappresentano un prestito fatto alla società. Essi garantiscono ai sottoscrittori la corresponsione di un interesse periodico e la restituzione della somma prestata alla scadenza prestabilita.
I titoli di debito emessi dalle S.r.l., precisa l’art. 2483 c.c., possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali, come le banche, le assicurazioni o le società di investimento mobiliare.
Ai soci della S.r.l. è consentito concedere finanziamenti alla società (art. 2467 c.c.)
Tuttavia, in caso di fallimento della società i finanziamenti operati dai soci sono rimborsati solo dopo che sono stati soddisfatti gli altri creditori sociali.
In merito alle decisioni da assumere, l’art. 2479 c.c. dispone che:
- l’atto costitutivo può prevedere quali questioni debbano essere decise nel corso di un’assemblea regolarmente costituita e quali possono essere decise al di fuori dell’assemblea, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- è obbligatoria la delibera assembleare solo per le modifiche dell’atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
L’art. 2475 c.c., stabilisce che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l’amministrazione della società possa essere affidata:
- a un solo socio, che assumerà così il ruolo di amministratore unico;
- a più soci, che costituiranno un consiglio di amministrazione; in questo caso l’atto costitutivo può prevedere che ciascun componente del consiglio possa operare disgiuntamente oppure debba operare congiuntamente.
Gli amministratori sono responsabili verso la società (art. 2476 c.c.) per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Per agevolare i terzi che vengano in rapporto d’affari con la società e non costringerli ogni volta a verificare se il rappresentante con cui stanno trattando ha poteri sufficienti per condurre quello specifico affare, l’art. 2475 bis stabilisce che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
E l’aggettivo «generale» significa, come è spiegato nel secondo comma della norma, che eventuali limitazioni al loro potere, anche se previste nell’atto costitutivo e regolarmente iscritte nel registro delle imprese, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che costoro hanno intenzionalmente agito in danno della società.
Nella S.,r. l., sebbene le decisioni più importanti siano riservate ai soci, gran parte delle scelte direttamente operative sono eseguite dagli amministratori. Sono loro che, avendo la rappresentanza generale, impegnano la società con i clienti, con i fornitori, con le banche e così via.
Agli amministratori dunque fa capo un potere piuttosto rilevante. E accade spesso che dove c’è un potere si prospetti il pericolo di abusi. L’ordinamento prevede allora la possibilità di condurre sul loro operato un controllo individuale e un controllo legale.
Il controllo individuale sull’operato degli amministratori può essere condotto direttamente dai soci.
Ciascuno di questi, stabilisce l’art. 2476 c.c.: può chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
Il controllo legale è previsto dall’art. 2477 c.c. (come modificato dal d.l. n.5 del 2012) nel quale sostanzialmente si dispone che:
- l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un organo di controllo o di un revisore;
- se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è monocratico, cioè costituito da un solo membro effettivo;
- la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale è superiore a 120 mila euro e negli altri casi indicati dallo stesso art. 2477 c.c.;
Prima che l’art. 2477 c.c. venisse modificato ad opera del d.l. 5/2012, l’organo di controllo della S.r.l. era costituito da un collegio sindacale composto da tre o cinque membri più due sindaci supplenti.
Ora , come si è detto, è diventato un organo monocratico, per ragioni di semplificazione e risparmio.
Nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la nomina di un organo di controllo, anche monocratico (stabilisce il quinto comma dell’art. 2477) si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
Dal complesso di tali disposizioni possiamo enucleare quanto segue.
L’organo di controllo è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea, e resta in carica per tre esercizi (art. 2400 c.c.).
Esso è responsabile, in solido con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità degli obblighi della sua carica (art. 2407 c.c.).
La persona che ha assunto il ruolo di organo di controllo può essere revocata anticipatamente dall’incarico solo per giusta causacon delibera approvata con decreto del Tribunale(art. 2400 c.c.). Tale cautela serve ad evitare che la minaccia di una revoca anticipata possa indurre l’organo a svolgere i controlli con minore rigore.
Non possono esercitare la funzione di organo di controllo (e se eletti decadono) gli amministratori, i rispettivi coniugi, e tutti i soggetti indicati nell’art. 2399 c.c., che per rapporti familiari con amministratori o per le attività che svolgono alle dipendenze della società, non offrono sufficienti garanzie di imparzialità
► Approfondimenti
Come tutti gli atti giuridici, anche l’atto costitutivo di una S.r.l. può presentare dei vizi che lo rendono nullo. Che fare in questi casi? Che fare, per esempio, se accade di scoprire una causa di nullità quando la società opera già da tempo sul mercato?
Il problema è grave perché la nullità, di regola, ha effetto retroattivo. Ciò significa che l’atto costitutivo dovrebbe ritenersi mai stipulato e la società mai costituita. Ma se così fosse, che ne sarebbe dei rapporti giuridici posti in essere? Chi dovrebbe rispondere per le obbligazioni assunte? Chi potrebbe riscuotere le somme dovute dai clienti? Su chi dovrebbero rivalersi i lavoratori per le retribuzioni non ancora percepite?
Questa complessa serie di problemi ha indotto il legislatore a disciplinare in modo del tutto particolare l’ipotesi di nullità dell’atto costitutivo per tutte le società di capitali.
L’art. 2332 c.c. (che regola la S.p.a. ma, per espresso richiamo dell’art. 2463 c.c., si estende anche alla S.r.l.) stabilisce in proposito che:
– La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (ciò significa, in altri termini, che la dichiarazione di nullità non ha effetto retroattivo);
– La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. Ciò vuol dire che questa sentenza ha lo stesso effetto di un ordine di scioglimento e come tale impone di liquidare il patrimonio sociale, pagare tutti i debiti, distribuire ciò che residua ai soci e cancellare la società dal registro delle imprese.
Le cause che possono determinare la nullità dell’atto costitutivo sono soltanto quelle (per la verità piuttosto improbabili) indicate nel primo comma dell’art. 2332 c.c.:
– mancata stipulazione nella forma di atto pubblico,
– illiceità dell’oggetto sociale,
– mancanza, nell’atto costitutivo, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
La nullità non può più essere dichiarata, stabilisce il penultimo comma della norma in esame, quando la causa che l’ha prodotta è stata eliminata.
Immaginiamo che un socio in una S.r.l. abbia operato un conferimento di 50 mila euro e dopo qualche tempo abbia fatto acquistare alla società per 60 mila euro un immobile di sua proprietà che ne vale appena 10 mila. Operando in questo modo egli si sarà riappropriato per intero del proprio conferimento lasciando nel patrimonio della società un immobile di scarsissimo valore.
Sarebbe tollerabile un simile comportamento? Certamente non lo sarebbe, e proprio per prevenire simili raggiri l’art. 2465, comma 2, stabilisce che:
- il socio o l’amministratore che voglia cedere alla società (entro i primi due anni dalla sua costituzione) beni o crediti per un corrispettivo pari o superiore a un decimo del capitale sociale, deve presentare una relazione giurata simile a quella prevista dall’art. 2465, per il conferimento di beni o di crediti;
- inoltre, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, l’acquisto deve essere autorizzato dagli altri soci.
Immaginiamo che nella S.r.l. di cui siamo soci sia stata assunta una importante decisione nel corso di un’assemblea costituita in modo irregolare.
Oppure che sia stata approvata una modifica dell’oggetto sociale senza convocare l’assemblea.
Che cosa potremmo fare in questi e altri simili casi?
L’art. 2479 ter stabilisce che sono impugnabili davanti al tribunale le decisioni:
- che non sono state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo,
- che sono state assunte con la partecipazione determinante dei soci in conflitto di interessi con la società qualora la decisione possa recare danno alla società stessa,
- che prevedono attività illecite o impossibili.
Il giudice se accerta l’invalidità:
- può annullare la decisione,
- oppure può accordare ai soci fino a sei mesi di tempo per adottare una nuova decisione idonea ad eliminare le cause di invalidità.
Anche se l’atto costitutivo può riservare ai soci molte e importanti decisioni, non v’è dubbio che gran parte delle scelte più direttamente operative sono eseguite dagli amministratori. Sono loro che, avendo la rappresentanza generale, impegnano la società con i clienti, con i fornitori, con le banche e così via.
Agli amministratori dunque fa capo un potere piuttosto rilevante. E accade spesso che dove c’è un potere si prospetti il pericolo di abusi. L’ordinamento prevede allora la possibilità di operare un controllo individuale e un controllo legale.
Il controllo individuale può essere operato direttamente dai soci. Ciascuno di questi, stabilisce l’art. 2476 c.c.: può chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
Ma la disposizione più importante contenuta nella norma è quella che consente al socio che non abbia una competenza specifica, di far consultare, da professionisti di propria fiducia, i libri socialie i documenti relativi all’amministrazione.
Il controllo legale è previsto dall’art. 2477 c.c. nel quale sostanzialmente si dispone che:
- l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore;
- la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiorea 120 mila euro e negli altri casi indicati dalla norma.
Immaginiamo che il consiglio di amministrazione della s.r.l. di cui siamo soci si sia riunito per decidere a quale impresa affidare la realizzazione di una campagna pubblicitaria. E supponiamo che solo dopo la votazione si scopra che l’impresa scelta appartiene ad uno stretto congiunto di un amministratore il quale, quindi, ha votato in palese conflitto d’interessi. Che fare in questi casi?
Il secondo comma dell’art. 2475 terdispone che le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società:
- possono essere impugnate entro tre mesi dagli altri amministratori, dal revisore contabile o dal collegio sindacale (se quest’organo è presente),
- ma solo se è provato che la decisione ha procurato un danno alla società,
- e in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.
Che cosa si può fare se invece si scopre che, molto più semplicemente, un amministratore con potere di rappresentanza ha approfittato delle proprie funzioni per concludere affari che favoriscono il suo personale interesse in danno di quello della società?
È ancora l’art. 2475 ter a fornirci la risposta: i contratti conclusi dai rappresentanti della società in conflitto di interessi con la medesima possono essere annullati su domanda della società, a condizione che il conflitto fosse conosciuto o riconoscibile dal terzo.