Forum D – Unità D2
Costituzione e caratteri generali della S.p.a.
► Riepiloghi
La S.p.a. è una società nella quale per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio e il capitale sociale è rappresentato da azioni.
È una società di capitali.
La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, stabilisce l’art. 2326 c.c. purché contenga l’indicazione di società per azioni (S.p.a.).
La società può essere composta da un solo socio, e in tal caso si ha una società unipersonale; da più soci, e in tal caso si ha una società pluripersonale.
I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.
Il capitale sociale, per le società costituite a partire dal 1° gennaio 2004, non può essere inferiore a 120 mila euro.
Le azioni sono titoli di credito attribuiti ai soci in cambio dei loro conferimenti.
Le obbligazioni sono titoli di credito che attestano un prestito concesso dal risparmiatore alla società.
Nella S.p.a comanda chi dispone, in assemblea, della maggioranza delle azioni con diritto di voto.
L’azionista di maggioranza può porre alla guida dell’impresa societaria se stesso o amministratori di propria fiducia che soltanto lui, fin quando rimarrà azionista di maggioranza, potrà revocare.
Capitale di comando è la quota di capitale rappresentata dal pacchetto azionario di maggioranza.
Nella S.p.a comanda chi dispone, in assemblea, della maggioranza delle azioni con diritto di voto.
L’azionista di maggioranza può porre alla guida dell’impresa societaria se stesso o amministratori di propria fiducia che soltanto lui, fin quando rimarrà azionista di maggioranza, potrà revocare.
Capitale di comando è la quota di capitale rappresentata dal pacchetto azionario di maggioranza.
Capitale flottante è la parte di capitale rappresentato dalle azioni possedute da tanti piccoli azionisti.
Talvolta i maggiori azionisti di una S.p.a. stringono accordi per conseguire obiettivi comuni.
Con il sindacato di voto i soci partecipanti si obbligano a concordare tra di loro, prima di ogni assemblea, il contenuto del voto; oppure si obbligano a rilasciare la procura di voto a uno di loro che esprimerà la volontà di tutti
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea affinché tutti ne abbiano conoscenza (art. 2341 ter c.c.).
Talvolta i maggiori azionisti di una S.p.a. stringono accordi per conseguire obiettivi comuni.
Con il sindacato di blocco i soci partecipanti si impegnano a non vendere le proprie azioni, oppure a venderle soltanto a determinate condizioni.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea affinché tutti ne abbiano conoscenza (art. 2341 ter c.c.).
Capitale di rischio è il capitale soggetto al rischio d’impresa.
Le grandi società si procurano generalmente questo capitale offrendo sul mercato (detto per questo mercato del capitale di rischio) azioni, obbligazioni e altri titoli.
Il risparmiatore che voglia acquistare questi titoli si dispone, pertanto, ad assumersi una dose di rischio.
Per offrire ragionevoli garanzie ai risparmiatori, sono istituti speciali mercati regolamentati.
I mercati regolamentati sono così chiamati perché le società che vogliono negoziare i loro titoli su questi mercati debbono rispettare una serie di regole volte ad evitare frodi o raggiri.
L’atto costitutivo deve contenere le informazioni richieste dall’art. 2328 c.c., tra le quali segnaliamo:
- le generalità dei soci (dati anagrafici per le persone fisiche; denominazione, sede, data, luogo e Stato di costituzione per le persone giuridiche);
- l’oggetto sociale;
- la denominazione sociale, contenente l’indicazione S.p.a.;
- la sede sociale;
- l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato;
- il numero delle azioni emesse;
- la durata della società;
- il sistema di amministrazione adottato.
Generalmente per la costituzione delle società è sufficiente sottoscrivere (e registrare) l’atto costitutivo. Ma per le S.p.a., data la maggiore complessità della sua organizzazione, la legge dispone che sia predisposto e registrato anche uno statuto.
Lo statuto è il documento con il quale i soci pongono regole più specifiche per il funzionamento della loro società.
L’art. 2365 c.c. consente ai soci di apportare modifiche a una o più clausole dello statuto (o dell’atto costitutivo) con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria
Ai soci dissenzienti è consentito di recedere dalla società solo se sono state apportate allo statuto le modifiche, particolarmente importanti, elencate nell’art. 2437 c.c., tra le quali segnaliamo:
– il trasferimento della sede sociale all’estero;
– un cambiamento significativo dell’attività societaria;
– la trasformazione della S.p.a. in altro tipo di società;
– variazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione dei soci.
► Approfondimenti
Le prime compagnie mercantili, sorte nell’alto medioevo, avevano la forma della società in nome collettivo e tutti i soci, allora come oggi, erano illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali.
Quando, dopo il mille, passata la nube delle invasioni barbariche, le attività commerciali sono tornate ad espandersi e a richiedere investimenti sempre più consistenti, si è cominciato a porre il problema di attrarre nell’impresa soggetti che, pur disponendo di ingenti risorse finanziarie (alti prelati, aristocratici, professionisti) e pur essendo disposti ad entrare in affari, non intendevano rischiare il loro intero patrimonio.
La società in accomandita, comparsa in pieno medioevo come variante alla società collettiva, ha rappresentato l’innovazione capace di superare il problema. Con la commenda si affidava una somma al commerciante per condurre un’operazione profittevole. Se l’operazione andava bene, la somma veniva restituita accresciuta di una quota di utili. Se l’operazione andava male, l’accomandante perdeva al massimo il capitale investito ma non l’intero patrimonio.
La società per azioni ha fatto la loro comparsa nei primi anni del 1600 ed ha rappresentato la naturale evoluzione verso una più estesa limitazione della responsabilità dei soci.
Si era ormai in piena espansione coloniale e i traffici marittimi per le indie, sebbene promettessero enormi profitti, comportavano anche enormi rischi. Naufragi, aggressioni di pirati, perdita del carico, erano eventi tutt’altro che straordinari. Chi si assumeva l’onere di affrontarli non poteva essere penalizzato anche con la perdita di tutto il proprio patrimonio. Era chiaro che per convogliare capitali verso le grandi imprese armatoriali occorreva offrire, oltre alla prospettiva di un alto profitto, anche il beneficio della responsabilità limitata, con in più la possibilità di cedere liberamente ad altri la propria partecipazione e rientrare dei capitali investiti.
Nascevano così le prime grandi società per azioni: nel 1600 la inglese East India Company; nel 1602 la olandese Oost Indische Compagnie; nel 1664 le francesi Compagnies des Indes.
Con la limitazione della responsabilità dei soci al capitale conferito si ponevano anche le basi per la circolazione della partecipazione dei soci certificata da speciali documenti (azioni) che cominciavano ad essere scambiati nelle prime borse: Amsterdam, Londra, Bruges, Anversa.
L’esigenza di consentire la più ampia circolazione delle azioni ha comportato, inoltre, che esse venissero rilasciare al portatore garantendo così anche ilsostanziale anonimato del socio, da cui è derivata la denominazione di società anonime, che in Italia si è conservata fino a 1942 quando è stata adottata la nuova denominazione di società per azioni.
L'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni, dette società di gestione.
Il compito di autorizzare l’esercizio dei mercati regolamentati è stato attribuito alla Consob, la quale deve verificare la conformità del regolamento del mercato alla disciplina comunitaria e l’idoneità ad assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Accertata la presenza dei requisiti richiesti dalla legge, la Consob iscrive in un apposito elenco i mercati regolamentati italiani autorizzati e, in una specifica sezione, i mercati regolamentati esteri, sia comunitari che extracomunitari.
I mercati italiani attualmente esistenti, suddivisi per società di gestione e autorizzati dalla Consob con delibera 17143 del 2010 sono i seguenti:
Mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.:
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– Mercato Telematico Azionario ("MTA") |
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– Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC ("ETFplus") |
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– Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT") |
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– Mercato telematico dei securitised derivatives ("SeDeX") |
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– Mercato telematico degli investment vehicles ("MIV") |
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– Mercato degli strumenti derivati ("IDEM") per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere f) e i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 |
Mercati gestiti da MTS S.p.A.:
- Mercato Telematico all’Ingrosso dei Titoli di Stato (MTS);
- Mercato BONDVISION per la negoziazione via internet all’Ingrosso di Titoli di Stato;
- Mercato all’Ingrosso delle Obbligazioni non governative e dei Titoli emessi da Organismi Internazionali partecipati da Stati;
Come tutti gli atti giuridici, anche l’atto costitutivo di una S.p.a. può presentare dei vizi che lo rendono nullo. Che fare in questi casi? Che fare, per esempio, se accade di scoprire una causa di nullità quando la società opera già da tempo sul mercato?
Il problema è grave perché la nullità, di regola, ha effetto retroattivo. Ciò significa che l’atto costitutivo dovrebbe ritenersi mai stipulato e la società mai costituita. Ma se così fosse, che ne sarebbe dei rapporti giuridici posti in essere? Chi dovrebbe rispondere per le obbligazioni assunte? Chi potrebbe riscuotere le somme dovute dai clienti? Su chi dovrebbero rivalersi i lavoratori per le retribuzioni non ancora percepite?
Questa complessa serie di problemi ha indotto il legislatore a disciplinare in modo del tutto particolare l’ipotesi di nullità dell’atto costitutivo per tutte le società di capitali.
L’art. 2332 c.c. stabilisce in proposito che:
– La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (ciò significa, in altri termini, che la dichiarazione di nullità non ha effetto retroattivo);
– La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. Ciò vuol dire che questa sentenza ha lo stesso effetto di un ordine di scioglimento e come tale impone di liquidare il patrimonio sociale, pagare tutti i debiti, distribuire ciò che residua ai soci e cancellare la società dal registro delle imprese.
Le cause che possono determinare la nullità dell’atto costitutivo sono soltanto quelle (per la verità piuttosto improbabili) indicate nel primo comma dell’art. 2332 c.c.:
– mancata stipulazione nella forma di atto pubblico,
– illiceità dell’oggetto sociale,
– mancanza, nell’atto costitutivo, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
La nullità non può più essere dichiarata, stabilisce il penultimo comma della norma in esame, quando la causa che l’ha prodotta è stata eliminata.