Forum D – Unità D2
I principi fondamentali nella Costituzione
► Riepiloghi
La Costituzione si apre con una norma che è quasi un biglietto da visita del nostro Stato.
L’art. 1:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Repubblica è un termine che indica un tipo di organizzazione nel quale il Capo dello Stato esercita i suoi poteri per delega del popolo e, soprattutto, per un tempo determinato.
Democratica significa che tutto il popolo partecipa alle scelte politiche.
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Fondata sul lavoro è una espressione su cui spesso si ironizza, ma a torto. Essa racchiude il cosiddetto principio lavorista con il quale la Repubblica ha compiuto un salto di qualità rispetto al vecchio Stato monarchico-liberale che poneva i titoli di sangue e la ricchezza a fondamento del sistema politico e sociale. L’introduzione del principio lavorista nella Carta costituzionale annuncia la nascita di un nuovo modello di Stato che avrà riguardo per la persona umana senza più distinzioni di nascita o di censo.
L’art. 2 Cost. dispone:
" La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità "
Secondo una consolidata dottrina l’aggettivo inviolabile deve essere inteso come immodificabile.
La Costituzione, come si evince dalla norma, considera fondamentale, per il pieno sviluppo della persona umana, anche la libertà di riunirsi in formazioni sociali, come la famiglia, le associazioni, i comitati, i partiti politici, i sindacati e così via.
La terza norma della Costituzione pone un altro pilastro nel sistema giuridico italiano. Essa contiene, infatti, il riconoscimento del principio di uguaglianza.
L’art. 3, comma 1 dispone:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Ciò significa, innanzitutto, che la legge si applica sia ai governanti che ai governati e nessuno può porsi al di sopra o al di fuori di essa. Ma significa anche che le leggi non debbono operare discriminazioni tra i cittadini accordando ad alcuni ingiustificati privilegi e gravando altri di ingiustificati oneri.
Il secondo comma dell’art. 3 aggiunge:
“ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […].”
Il primo comma dell’art. 4 della costituzione reca:
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.„
La Repubblica, pertanto, secondo quanto dispone la Costituzione deve per promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro. Per esempio creando le infrastrutture necessarie allo sviluppo produttivo, aumentando la spesa pubblica in funzione antirecessiva, tenendo basso il costo del denaro in modo che sia meno dispendioso per gli imprenditori operare nuovi investimenti, riducendo la pressione fiscale sulle imprese che assumono nuovo personale e così via.
Nell’art. 5 della Costituzione si legge:
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali […].„
La norma si apre con un’affermazione perentoria che elimina ogni dubbio: la Repubblica è una e indivisibile.
Nella seconda parte (la Repubblica …. riconosce le autonomie locali" vi è invece la previsione di un decentramento dei poteri statali che nell’ordinamento italiano trova attuazione nella creazione di enti autonomi quali le regioni, le provincie e i comuni.
Sì, dunque, alle autonomie locali, ma fermo divieto per ogni attività che tenda a dividere la Repubblica italiana
Sul territorio italiano sono presenti diverse minoranze alloglotte (alloglotto è un termine che significa di lingua diversa).
Il problema che generalmente si pone, in tali situazioni, è se le minoranze debbano integrarsi nel tessuto nazionale o se abbiano diritto di conservare la propria identità culturale
La Costituzione ha optato per la seconda ipotesi.
L’art. 6, infatti, così dispone:
“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche,”
Inserire questa norma nella Costituzione è parso opportuno ai costituenti per marcare il cambio di orientamento rispetto al passato regime fascista che si era particolarmente impegnato (per altro con scarsi risultati) nella cancellazione delle diverse identità etniche e culturali presenti sul territorio italiano.
Nell’art. 7 la Costituzione pone le basi del rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Si tratta di una norma di grande importanza perché i suoi effetti si ripercuotono tanto su chi è credente quanto su chi non lo è.
La norma:
- riafferma il valore dei Patti Lateranensi stipulati nel 1929 tra la Santa Sede e il governo fascista e ratificati con l. 27 maggio 1929, n. 810.
- obbliga lo Stato italiano a concordare con la Santa Sede qualsiasi loro modifica;
- rende incostituzionale qualsiasi legge che sia in contrasto con essi. Ne consegue che il Parlamento italiano non può dare una diversa disciplina ai temi trattati nei Patti, senza un preventivo accordo con la Santa Sede. Ogni modifica unilaterale costituirebbe una violazione dell’art. 7.
Nel 1984, recependo le diffuse istanze di rinnovamento presenti nella società civile, la Santa Sede e il Governo italiano hanno apportato alcune modifiche al vecchio concordato.
L’art. 8, in merito ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, così dispone:
"Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze"
L’osservazione che subito è possibile fare è che la norma non obbliga lo Stato italiano a regolare in modo identico le diverse confessioni religiose presenti sul suo territorio. L’espressione impiegata dai costituenti significa soltanto che le confessioni religiose debbono essere tutte ugualmente libere di svolgere il proprio ministero.
Dopo aver delineato, nei precedenti articoli, come devono essere regolati i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, la Costituzione passa ad occuparsi di temi completamente diversi, quali la promozione della cultura, la tutela del paesaggio e la conservazione del patrimonio storico e artistico.
L’art. 9 dispone in proposito:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
(…)
Sull’importanza di promuovere, cioè di agevolare, la crescita culturale di un Paese non c’è bisogno di spendere molte parole tanto è evidente l’opportunità di tale intervento.
Aggiunge poi il secondo comma:
“ Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Osservando lo scempio che è stato fatto del nostro territorio, non è difficile dedurne che tale esortazione è rimasta a lungo disattesa. Solo in tempi relativamente recenti si è sviluppata una più concreta attenzione non solo verso la conservazione del paesaggio inteso come bellezza dei luoghi, ma anche verso la tutela dell’ambiente in cui viviamo.
Nel 1986 è stato istituito il Ministero dell’Ambiente il cui compito, si legge nell’art. 1 della legge istitutiva (l. n. 349/1986) è:
- assicurare la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali;
- provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale;
- difendere le risorse naturali dall’inquinamento.
Nel corso degli anni sono poi stati emanati numerosi provvedimenti in tema di difesa del territorio, inquinamento, gestione dei rifiuti, risparmio delle riserve idriche e così via.
Oggi, tutta questa complessa normativa è riunita in due codici: il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il Codice dell’ambiente.
Dopo aver delineato, nei precedenti articoli, come devono essere regolati i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, la Costituzione passa ad occuparsi di temi completamente diversi, quali la promozione della cultura, la tutela del paesaggio e la conservazione del patrimonio storico e artistico.
L’art. 9 dispone in proposito:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
(…)
Sull’importanza di promuovere, cioè di agevolare, la crescita culturale di un Paese non c’è bisogno di spendere molte parole tanto è evidente l’opportunità di tale intervento.
Aggiunge poi il secondo comma:
“ Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Osservando lo scempio che è stato fatto del nostro territorio, non è difficile dedurne che tale esortazione è rimasta a lungo disattesa. Solo in tempi relativamente recenti si è sviluppata una più concreta attenzione non solo verso la conservazione del paesaggio inteso come bellezza dei luoghi, ma anche verso la tutela dell’ambiente in cui viviamo.
Nel 1986 è stato istituito il Ministero dell’Ambiente il cui compito, si legge nell’art. 1 della legge istitutiva (l. n. 349/1986) è:
- assicurare la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali;
- provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale;
- difendere le risorse naturali dall’inquinamento.
Nel corso degli anni sono poi stati emanati numerosi provvedimenti in tema di difesa del territorio, inquinamento, gestione dei rifiuti, risparmio delle riserve idriche e così via.
Oggi, tutta questa complessa normativa è riunita in due codici: il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il Codice dell’ambiente.
L’art. 11 Cost., perentoriamente dispone:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali […].„
Letta con attenzione la norma costituzionale ci dice che l’Italia ripudia la guerra solo come strumento di offesa. E ciò non esclude che azioni belliche possano essere intraprese a scopo di difesa.
È sempre la Costituzione a risponderci, rispettivamente nell’articolo 78 e 87.
Le Camere, stabilisce l’art. 78 Cost., deliberano lo stato di guerra e il Presidente della Repubblica , aggiunge l’art. 79 Cost., dichiara lo Stato di guerra
L’art. 52 infine chiarisce che:
“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino […].„
► Approfondimenti
I Patti Lateranensi si compongono di tre documenti: il trattato, la convenzione finanziaria e il concordato.
Il trattato si occupa in modo prevalente dello Stato della Città del Vaticano la cui istituzione, si legge nel preambolo, l’Italia favorisce al fine di assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza.
La convenzione finanziaria, invece, fissa l’entità del risarcimento riconosciuto al Pontefice per la perdita dello Stato pontificio. Tale risarcimento venne forfettariamente quantificato nella somma di un miliardo e settecentocinquanta milioni di lire.
Il concordato contiene le norme destinate a regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
Nel 1984, recependo le diffuse istanze di rinnovamento presenti nella società civile, la Santa Sede e il Governo italiano hanno sottoscritto un nuovo concordato.
Vediamone in sintesi alcune significative disposizioni.
- L’art. 1 riafferma che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
- L’art. 2 riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione e le assicura libertà di organizzazione, di esercizio pubblico del culto e di giurisdizione in materia ecclesiastica.
- L’art. 5 stabilisce che gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esecuzione delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.
- L’art. 7 estende agli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto le favorevoli condizioni tributarie previste per gli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione.
- L’art. 8 ribadisce il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile e siano state effettuate le previste pubblicazioni nella casa comunale. Riafferma, inoltre, che le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana, ma solo dopo che la Corte d’appello ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle garanzie processuali previste dalla legge italiana.
- L’art. 9 garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e impegna lo Stato ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche per mezzo di insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica. È demandato alle famiglie, però, scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento senza che ciò dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.
L’art. 1 del protocollo addizionale, infine, stabilisce che non è più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, che qualifica la religione cattolica come