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 Forum D – Unità D2

I principi fondamentali nella Costituzione

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Il nuovo Concordato

I Patti Lateranensi si compongono di tre documenti: il trattato, la convenzione finanziaria e il concordato.

Il trattato si occupa in modo prevalente dello Stato della Città del Vaticano la cui istituzione, si legge nel preambolo, l’Italia favorisce al fine di assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza.

La convenzione finanziaria, invece, fissa l’entità del risarcimento riconosciuto al Pontefice per la perdita dello Stato pontificio. Tale risarcimento venne  forfettariamente quantificato nella somma di un miliardo e settecentocinquanta milioni di lire.

Il concordato contiene le norme destinate a regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Nel 1984, recependo le diffuse istanze di rinnovamento presenti nella società civile, la Santa Sede e il Governo italiano hanno sottoscritto un nuovo concordato.
Vediamone in sintesi alcune significative disposizioni.

  • L’art. 1 riafferma che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
  • L’art. 2 riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione e le assicura libertà di organizzazione, di esercizio pubblico del culto e di giurisdizione in materia ecclesiastica.
  • L’art. 5 stabilisce che gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esecuzione delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.
  • L’art. 7 estende agli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto le favorevoli condizioni tributarie previste per gli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione.
  • L’art. 8 ribadisce il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile e siano state effettuate le previste pubblicazioni nella casa comunale. Riafferma, inoltre, che le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana, ma solo dopo che la Corte d’appello ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle garanzie processuali previste dalla legge italiana.
  • L’art. 9 garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e impegna lo Stato ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche per mezzo di insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica. È demandato alle famiglie, però, scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento senza che ciò dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.

 

L’art. 1 del protocollo addizionale, infine, stabilisce che non è più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, che qualifica la religione cattolica come