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 Forum D – Unità D3

Il possesso

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Quando il possessore che deve restituire la cosa ha diritto a un compenso per i miglioramenti apportati?
Se il possessore, senza alcuna autorizzazione, ha apportato dei miglioramenti al bene che deve restituire al proprietario, può pretendere di essere indennizzato per le spese sostenute? La risposta è affermativa. Se così non fosse il proprietario si troverebbe, senza alcuna giustificazione, arricchito dei miglioramenti apportati alla cosa.

L’art. 1150 c.c. dispone, in proposito, che:

  • al possessore di buona fede va corrisposta un’indennità pari all’aumento di valore che il bene ha conseguito;
  • al possessore di mala fede va corrisposta la minor somma tra l’aumento di valore del bene e l’importo della spesa sostenuta.

 

Per esempio, se il bene in oggetto fosse un frutteto e vi fossero stati spesi 10 mila euro per innesti che hanno prodotto un aumento di valore di 30 mila euro, il possessore di buona fede avrebbe diritto a 30 mila euro, mentre quello di mala fede solo a 10 mila.
Se l’innesto fosse venuto male e il valore del frutteto non fosse aumentato, il possessore (sia di buona che di mala fede) non avrebbe diritto a nulla.

I miglioramenti all’abitazione
Stabilisce l’art. 1592 che, salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore (cioè l’inquilino) non ha diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti apportati alla casa in cui abita, salvo che siano stati consentiti dal locatore. Il valore dei miglioramenti può solo compensare quello dei deterioramenti che sono stati causati all’immobile.

Come è regolata la restituzione dei frutti al proprietario?
I frutti sono i beni prodotti da altri beni. Può trattarsi di:

  • frutti naturali, come i prodotti della terra o i parti degli animali;
  • oppure di frutti civili, come i canoni di locazione, gli interessi, le rendite e così via.

 

Se, magari dopo una lunga vertenza giudiziaria, al proprietario viene finalmente restituito un bene di cui il convenuto si era impossessato, i frutti che il bene ha prodotto rimangono al convenuto o devono essere consegnati al proprietario?

Regolano i diritti e gli obblighi del possessore nella restituzione dei frutti, sia naturali che civili, gli artt. 1148-1152 c.c., che possono essere così sintetizzati:

  • se il possessore era in buona fede (per esempio si era impossessato di un bene immobile che fondatamente riteneva gli fosse stato trasmesso per via ereditaria) dovrà restituire solo i frutti (per esempio i canoni di locazione) percepiti dal momento in cui è stata proposta domanda giudiziale di restituzione;
  • se tra la proposizione della domanda e la riconsegna del bene, il possessore di buona fede non si è curato di percepire i frutti (immaginando che avrebbe dovuto restituirli al proprietario) dovrà pagare una somma pari al valore di quelli che avrebbe potuto percepire con la normale diligenza;
  • se il possessore era in mala fede dovrà restituire, invece, tutti i frutti che ha percepito fin dall’inizio del possesso o quelli che avrebbe potuto percepire con la normale diligenza;
  • in ogni caso, se il possessore ha sostenuto spese per la raccolta dei frutti che restituisce e per le riparazioni straordinarie del bene, avrà diritto al rimborso.