Forum D – Unità D3
CONFERIMENTI, CAPITALE SOCIALE UTILI RISERVE, PATRIMONI SEPARATI
► Riepiloghi
Nella costituzione delle S.p.a, stabilisce l’art. 2342 c.c.:
- i conferimenti debbono farsi in denaro se nell’atto costitutivo non è disposto diversamente;
- se l’atto costitutivo lo consente possono essere conferiti anche crediti e beni.
Non possono costituire oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi Tuttavia (art. 2346 c.c., comma 6) lo statuto può prevedere l’apporto di opere o di servizi da parte di terzi.
Come per tutte le società anche nella S.p.a il capitale sociale può subire aumenti e diminuzioni
L’aumento di capitale può avvenire gratuitamente o a pagamento.
L’aumento gratuito si opera imputando al capitale una parte del patrimonio netto.
A fronte dell’aumento di capitale la società può emettere nuove azioni da distribuire gratuitamente ai soci oppure può deliberare un aumento del valore delle azioni esistenti (art. 2442 c.c.).
L’aumento a pagamento invece, si realizza emettendo nuove azioni a fronte delle quali verranno operati nuovi conferimenti.
Come per tutte le società anche nella S.p.a il capitale sociale può subire aumenti e diminuzioni
La riduzione del capitale sociale può essere frutto di una libera scelta dei soci, o può essere resa obbligatoria dalla legge.
La riduzione volontaria viene deliberata dall’assemblea straordinaria e deve essere resa pubblica mediante iscrizione nel registro delle imprese. La delibera con cui viene decisa la riduzione di capitale deve essere resa pubblica mediante iscrizione nel registro delle imprese e diviene efficace solo se, nei tre mesi successivi alla iscrizione, non vi sono state opposizioni da parte dei creditori.
La riduzione obbligatoria deve essere operata quando il capitale dichiarato risulti diminuito di oltre un terzo.
Per offrire una maggiore garanzia ai creditori sociali la legge impone alle società di capitali la costituzione di riserve legali.
L’art. 2430 c.c. (applicabile anche alle S.r.l.) dispone in proposito che:
- dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.
La legge impone alle società di capitali la costituzione di riserve legali, così chiamate perché imposte dalla legge.
Oltre alle riserve legali la società può accantonare riserve statutarie , cioè stabilite nello statuto, utili per offrire maggiori garanzie ai creditori.
La società per azioni, stabilisce l’art. 2447 bis, può costituire uno o più patrimoni separati, ciascuno dei quali viene destinato, in via esclusiva, ad uno specifico affare.
La decisione di istituire patrimoni separati (se lo statuto non dispone diversamente) è adottata dal consiglio di amministrazione (o di gestione) a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 2477 ter).
I patrimoni separati stabilisce l’art. 2447 bis, non possono superare, nel loro insieme, il 10% del patrimonio netto della società.
► Approfondimenti
Immaginiamo di conoscere un professionista che, per la sua grande competenza e capacità, sarebbe un ottimo manager per la società che stiamo costituendo, e sarebbe ottima cosa averlo più come socio d’opera che come dipendente. Ma nelle società per azioni non è possibile conferire prestazioni lavorative. Che fare?
Non c’è chi non veda come in questo e in altri casi simili il divieto di conferire opere o servizi potrebbe rivelarsi molto penalizzante per la società.
Il sesto comma dell’art. 2346 c.c. offre un’alternativa disponendo che in cambio dell’apporto di opere o servizi (che non sono conferimenti e quindi non vanno a comporre il capitale sociale) la S.p.a. può emettere strumenti finanziari da assegnare ai soci o ai terzi.
Strumento finanziario è chiamato quasiasi mezzo che consenta di operare investimenti sul mercato finanziario (le azioni e le obbligazioni sono gli strumenti finanziari più diffusi e conosciuti).
Gli strumenti finanziari che la società può emettere in cambio dell’apporto di opere o di servizi possono attribuire ai possessori (art. 2346, comma 6):
- diritti patrimoniali (per esempio il diritto di partecipare alla divisione degli utili);
- ma non il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti.
Lo statuto tuttavia può riconoscere ai possessori (art. 2351, comma 5) il diritto di voto su specifici argomentie il diritto di nominare un componente indipendente sia nell’organo amministrativo che nell’organo di controllo.
La società per azioni, stabilisce l’art. 2447 bis, può costituire uno o più patrimoni separati, ciascuno dei quali viene destinato, in via esclusiva, ad uno specifico affare.
Ma i patrimoni separati non possono superare, nel loro insieme, il 10% del patrimonio netto della società. Che cosa si potrebbe fare, allora, se per condurre uno o più affari ci occorresse una maggiore dotazione finanziaria?
Alla società è accordata la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni rimborsabili con i proventi (se ci saranno) dello specifico affare.
Il contratto di finanziamento, stabilisce l’art. 2447 decies, deve contenere:
– una descrizione dell’operazione,
– il piano finanziario,
– le garanzie offerte dalla società,
– i controlli che il finanziatore potrà effettuare,
– la parte dei proventi destinata al rimborso del finanziamento.
I creditori della società non possono rivalersi sui proventi destinati al rimborso dei finanziamenti poiché quei proventi sono riservati in via esclusiva ai finanziatori.
Affinché operi questa riserva, tuttavia, occorre che la società:
– abbia adottato sistemi di incasso e contabilizzazione idonei a individuare in ogni momento i proventi dell’affare e a tenerli separati dal restante patrimonio sociale;
– abbia depositato una copia del contratto di finanziamento presso l’ufficio del registro delle imprese affinché i creditori sociali possano prenderne visione e regolarsi di conseguenza.
Quando l’affare è concluso (oppure diventa impossibile la sua conclusione) gli amministratori preparano un rendiconto finale che dovrà essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese (art. 2447 novies).