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 Forum D – Unità D3

CONFERIMENTI, CAPITALE SOCIALE UTILI RISERVE, PATRIMONI SEPARATI

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Qual è la differenza tra conferimenti e apporti di opere o servizi?

Immaginiamo di conoscere un professionista che, per la sua grande competenza e capacità, sarebbe un ottimo manager per la  società che stiamo costituendo, e sarebbe ottima cosa averlo più come socio d’opera che come dipendente. Ma nelle società per azioni non è possibile conferire prestazioni lavorative. Che fare?

Non c’è chi non veda come in questo e in altri casi simili il divieto di conferire opere o servizi potrebbe rivelarsi molto penalizzante per la società.

Il sesto comma dell’art. 2346 c.c. offre un’alternativa disponendo che in cambio dell’apporto di opere o servizi (che non sono conferimenti e quindi non vanno a comporre il capitale sociale) la S.p.a. può emettere strumenti finanziari da assegnare ai soci o ai terzi.

Strumento finanziario è chiamato quasiasi mezzo che consenta di operare investimenti sul mercato finanziario (le azioni e le obbligazioni sono gli strumenti finanziari più diffusi e conosciuti).

Gli strumenti finanziari che la società può emettere in cambio dell’apporto di opere o di servizi possono attribuire ai possessori (art. 2346, comma 6):

  • diritti patrimoniali (per esempio il diritto di partecipare alla divisione degli utili);
  • ma non il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti.

Lo statuto tuttavia può riconoscere ai possessori (art. 2351, comma 5) il diritto di voto su specifici argomentie il diritto di nominare un componente indipendente sia nell’organo amministrativo che nell’organo di controllo.

Come sono regolati i finanziamenti esterni per uno specifico affare?

La società per azioni, stabilisce l’art. 2447 bis, può costituire uno o più patrimoni separati, ciascuno dei quali viene destinato, in via esclusiva, ad uno specifico affare.

Ma i patrimoni separati non possono superare, nel loro insieme, il 10% del patrimonio netto della società. Che cosa si potrebbe fare, allora, se per condurre uno o più affari ci occorresse una maggiore dotazione finanziaria?

Alla società è accordata la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni rimborsabili con i proventi (se ci saranno) dello specifico affare.

Il contratto di finanziamento, stabilisce l’art. 2447 decies, deve contenere:
– una descrizione dell’operazione,
– il piano finanziario,
– le garanzie offerte dalla società,
– i controlli che il finanziatore potrà effettuare,
– la parte dei proventi destinata al rimborso del finanziamento.

I creditori della società non possono rivalersi sui proventi destinati al rimborso dei finanziamenti poiché quei proventi sono riservati in via esclusiva ai finanziatori.

Affinché operi questa riserva, tuttavia, occorre che la società:

– abbia adottato sistemi di incasso e contabilizzazione idonei a individuare in ogni momento i proventi dell’affare e a tenerli separati dal restante patrimonio sociale;

– abbia depositato una copia del contratto di finanziamento presso l’ufficio del registro delle imprese affinché i creditori sociali possano prenderne visione e regolarsi di conseguenza.

Quando l’affare è concluso (oppure diventa impossibile la sua conclusione) gli amministratori preparano un rendiconto finale che dovrà essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese (art. 2447 novies).