Forum D – Unità D4
I modi di acquisto della proprietà
► Riepiloghi
Costituiscono modi di acquisto a titolo derivativo:
- i contratti (di vendita, di permuta, di donazione);
- la successione a causa di morte.
Sono chiamati a titolo derivativo perché il diritto che si acquista passa (deriva) all’acquirente da un precedente titolare.
Costituiscono modi di acquisto a titolo originario:
- il possesso di buona fede di beni mobili (art. 1153 c.c.);
- l’usucapione (artt. 1158 ss. c.c.);
- l’occupazione (art. 923 c.c.);
- l’invenzione (art. 927 c.c.);
- la specificazione (art. 940 c.c.);
- l’unione e commistione (art. 939 c.c.);
- l’accessione (art. 934 c.c.).
L’acquisto a titolo originario offre all’acquirente la massima garanzia. Egli viene considerato dall’ordinamento come se fosse il primo e originario proprietario del bene. Il suo diritto, pertanto, si considera pieno e non gravato da diritti reali minori.
Per dare luogo a usucapione Il possesso deve essere stato: pacifico, pubblico, continuativo e prolungato per il tempo indicato dalla legge.
L’art. 923 c.c. stabilisce, in proposito:
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno, si acquistano con l’occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Gli artt. 927-930 c.c., stabiliscono, in proposito:
- chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario;
- se non si conosce il proprietario la cosa deve essere consegnata al sindaco del luogo in cui è stata trovata (o all’ufficio per gli oggetti smarriti); il sindaco provvederà a rendere noto il ritrovamento mediante pubblicazione della notizia nell’albo pretorio del Comune.
Il ritrovatore diventerà proprietario a titolo originario della cosa che ha rinvenuto se chi l’ha smarrita non si presenta a ritirarla entro un anno dalla pubblicazione del ritrovamento.
► Approfondimenti
La norma che la prevede è contenuta nell’art. 939 c.c. dal quale si ricava che, quando più cose mobili appartenenti a soggetti diversi sono unite o mescolate in modo da formare una cosa unica e non sono più separabili senza notevole deterioramento (pensiamo a una fornitura industriale di vernice e alle automobili con essa verniciate) il proprietario della cosa di maggior valore diventa proprietario del tutto, salvo l’obbligo di pagare il valore delle cose che ha unito o mescolato alla sua.
Se nessuno dei beni uniti o mescolati può essere considerato principale, vi sarà comproprietà del tutto.
La specificazione è il modo di acquisto della proprietà di cose realizzate utilizzando dei materiali altrui (per esempio, a un mobile realizzato unendo e modellando delle semplici tavole).
L’art. 940 c.c. stabilisce in proposito che se taluno, con il proprio lavoro ma con materiali altrui, forma una cosa nuova, acquista la proprietà del tutto pagando il giusto prezzo al proprietario dei materiali.
La norma dispone che se il tesoro viene scoperto dal proprietario del fondo, questi ne acquista la proprietà per invenzione.
Se a scoprirlo casualmente è un estraneo, si procederà alla divisione con il proprietario del fondo.
Ma se si tratta di cose di interesse storico, archeologico o artistico, la proprietà andrà allo Stato che pagherà un premio al proprietario del fondo e al ritrovatore (d.lg. n. 42/2004).