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 Forum D – Unità D4

LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI

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In quali casi il socio può essere costretto a rinunciare al diritto di opzione?

L’art. 2441 c.c. stabilisce che tale diritto di opzione può essere escluso o limitato dall’assemblea:

  • se lo esige l’interesse della società purché votino a favore tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale; per esempio l’assemblea potrebbe decidere di assegnare le azioni di nuova emissione a un imprenditore con il quale si ritiene conveniente stabilire un rapporto di stretta collaborazione;
  • se le nuove azioni sono state emesse per essere offerte ai dipendenti della società;
  • se la società è quotata e ricorrono le particolari condizioni previste dalla norma stessa.

Inoltre il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Per esempio, se la nostra società fosse in trattativa per operare un acquisto di rilevanti dimensioni, si potrebbe decidere di offrire all’alienante azioni di nuova emissione al posto del denaro.

Quando le obbligazioni possono essere convertite in azioni?

Le obbligazioni costituiscono, per i risparmiatori, un investimento meno rischioso rispetto alle azioni.
Tuttavia anche nell’investimento obbligazionario è insita una percentuale di rischio. Che cosa accadrebbe, infatti, se dopo aver acquistato un consistente pacchetto di obbligazioni si innescasse un processo inflativo galoppante?
Accadrebbe che, alla scadenza prevista, ci vedremmo restituire dalla società una somma ormai svalutata.

Naturalmente potremmo tentare di disfarci delle nostre obbligazioni alle prime avvisaglie di inflazione ma non è detto che troveremmo un compratore né, tanto meno, che troveremmo un compratore disposto a pagarle quanto le abbiamo pagate noi.

Per rassicurare i risparmiatori contro il rischio di inflazione, possono essere emesse dalla società obbligazioni convertibili in azioni.

Le obbligazioni convertibili attribuiscono al titolare la facoltà di chiedere, a determinate scadenze, la conversione delle proprie obbligazioni in azioni.

L’emissione di questi tipo di obbligazioni, stabilisce l’art. 2420 bis, viene deliberata dall’assemblea straordinariache fissa anche il rapporto di cambio (quante azioni debbono essere rilasciate per un’obbligazione o viceversa).

Con la stessa deliberazione viene previsto un aumento del capitale sociale per il momento in cui avverrà la conversione.

Lo statuto, aggiunge l’art. 2420 ter, può anche attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili per un ammontare determinato ed entro i limiti di tempo stabiliti.

Quali limiti deve rispettare la società nell’emettere obbligazioni?

L’emissione di obbligazioni può incontrare o non incontrare limiti in funzione del tipo di società che le emette.

Se la società è quotata sui mercati regolamentati e le obbligazioni sono ugualmente destinate ad essere quotate su tali mercati, non vi è alcun limite alla loro emissione.

Si presume, infatti, che gli investitori abbiano gli strumenti necessari per valutare la effettiva garanzia offerta dalla società in base ai risultati complessivi della gestione e alla fiducia che questa riscuote sul mercato.

Se la società non è quotata sui mercati regolamentati, stabilisce l’art. 2412 c.c., può emettere obbligazioni al portatore o nominative, per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale e delle riserve.

Questo rapporto serve a garantire una equilibrata distribuzione del rischio d’impresatra azionisti e obbligazionisti. Ma serve anche ad offrire agli obbligazionisti una garanzia circa la reale possibilità della società di restituire il prestito alla scadenza convenuta.

Il limite tuttavia può essere superato:

  • se le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili della società;
  • se sono sottoscritte, per la parte eccedente il limite, da «investitori qualificati», come ad esempio le banche, che grazie alla loro professionalità possono ben valutare il rischio di una tale sottoscrizione.

 

Per prevenire frodi agli obbligazionisti, l’art. 2413 c.c. dispone che nelle società non quotate:

  • la riduzione volontaria del capitale sociale non può essere effettuata se in seguito a tale operazione il capitale e le riserve risultassero inferiori al valore delle obbligazioni in circolazione;
  • se la riduzione è obbligatoria in quanto causata da perdite di esercizio non possono essere distribuiti utili finché l’ammontare del capitale sociale o delle riserve non eguagli l’ammontare delle obbligazioni in circolazione.