Forum D – Unità D4
I Rapporti Etico-Sociali
► Riepiloghi
Il Titolo II della Parte prima della Costituzione, rubricato Rapporti etico-sociali, inizia con alcune norme dedicate alla famiglia.
L’art. 29 Cost. in merito ai rapporti tra coniugi stabilisce quanto segue:
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.„
L’art. 30, in relazione ai figli, soprattutto a quelli nati fuori dal matrimonio, così dispone:
“ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
[…]
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
[…].„
L’art. 31, infine, pone i cardini di un programma di sostegno alle famiglie e di protezione dell’infanzia.
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.„
Le norme costituzionali, sebbene fortemente innovative, non trovarono immediata applicazione nella legislazione ordinaria per la tenace opposizione delle forze politiche più conservatrici.
Solo nel 1975, sotto la pressione dell’opinione pubblica, venne emanata la l. 19 maggio, n. 151, che accoglieva, dopo ben 27 anni, i principi costituzionali e disegnava un nuovo diritto di famiglia fondato sulla parità giuridica e morale tra uomo e donna.
In tema di diritto dei cittadini alla tutela della salute l’art. 32 Cost. dispone:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
[…]„
In esecuzione di questo precetto costituzionale sono state emanate, nel nostro Paese, norme dirette a garantire:
- l’igiene nei posti di lavoro;
- la prevenzione delle malattie attraverso le vaccinazioni obbligatorie;
- i controlli nella produzione degli alimenti;
- ma soprattutto è stato istituito, nel 1978, il Servizio sanitario nazionale.
Il secondo comma dell’art. 32, aggiunge:
“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.„
Nessuno, dunque, può essere obbligato a subire un trattamento sanitario se non vuole.
Trattamenti obbligatori possono essere disposti dalla legge solo se sono necessari per prevenire o contrastare gravi forme epidemiche e garantire la salute pubblica.
Con l’espressione testamento biologico (o altre equivalenti) si è soliti indicare un documento nel quale ogni persona, liberamente e coscientemente, stabilisce i limiti delle terapie mediche alle quali accetta di essere sottoposta nel caso in cui, per sopravvenuta incapacità, non fosse in grado di dichiarare la propria volontà. In questo documento si potrebbe esprimere, ad esempio, l’accettazione o il rifiuto di tecniche di mantenimento forzoso in una condizione di vita vegetativa. E ciò sarebbe in perfetta sintonia con quanto disposto dall’art. 32 della Costituzione.
Al momento, tuttavia, sul possibile contenuto di un simile strumento giuridico si registrano posizioni contrastanti tra gli ambienti politici e culturali di ispirazione laica e quelli di ispirazione cattolica. Il tema di maggiore contrasto riguarda la possibilità di inserire nel testamento.
L’art. 33 Cost. stabilisce che:
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. […]„
Il primo comma della norma in esame contiene il fermo divieto, per lo Stato, di porre censure all’espressione artistica o limitazioni alla ricerca scientifica. E contiene anche la garanzia della libertà d’insegnamento.
Tale libertà comporta:
- il divieto di imporre ai docenti della scuola pubblica interpretazioni ufficiali delle discipline da loro insegnate;
- il divieto di operare una selezione nell’assunzione degli insegnanti che non sia fondata esclusivamente sull’accertamento della loro conoscenza della materia e, al massimo, della loro capacità di esporre e di comunicare.
Tutto ciò costituisce una garanzia di pluralismo culturale.
Diverso è il discorso per le scuole private, nelle quali è possibile stabilire l’indirizzo da dare all’insegnamento. L’esempio più evidente è costituito dalle scuole confessionali che hanno il dichiarato fine di impartire agli studenti un insegnamento ispirato alla loro fede.
Il terzo comma dell’art. 33 consente l’istituzione delle scuole private, ma aggiunge che ciò non deve comportare oneri, cioè spese, per lo Stato.