Forum D – Unità D5
Azioni a tutela del possesso
► Riepiloghi
L’art. 948 c.c. dispone in proposito:
“Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene […].”
Il proprietario tuttavia, come chiunque agisca in giudizio, deve fornire la prova delle proprie ragioni e dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà .
Tale prova può essere relativamente semplice se l’acquisto è avvenuto a titolo originario, ma diventa molto più complessa se l’acquisto è avvenuto a titolo derivativo.
Per tale ragione se il proprietario è anche possessore troverà conveniente esperire l’azione di reintegrazione
L’azione negatoria è regolata dall’art. 949 c.c. che così dispone:
- il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio;
- se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Dispone l’art. 1168. c.c.
“Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
[…] La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”
La particolarità di questa azione è nel fatto che l’attore deve soltanto dimostrare (anche con semplici prove testimoniali) di essere stato spogliato, violentemente o occultamente, di un bene che possedeva.
Se la prova è convincente il giudice, secondo quanto dispone l’art. 1168 c.c., ordinerà senza indugio allo spogliante di restituire il bene.
Il diritto di agire con l’azione di reintegrazione decade entro un anno dal sofferto spoglio.
L’art.1168 c.c. accorda anche al detentore che sia stato nascostamente o violentemente spogliato del bene detenuto la possibilità di esercitare l’azione di rivendicazione o di spoglio.
L’azione non è però consentita a chi abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità.
L’art. 1170 c.c. stabilisce che:
- l’azione si può esercitare entro un anno dall’inizio della turbativa;
- legittimato a proporla è il possessore (ma la giurisprudenza tende a ricomprendervi anche il detentore);
- il possesso tutelabile è quello che ha per oggetto beni immobili, e universalità di mobili,
- l’azione è proponibile se il possesso dura continuativamente e senza interruzioni da almeno un anno e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente; oppure, se vi è stata violenza o clandestinità, questa è cessata da almeno un anno.
L’azione non può essere proposta se l’opera è ormai terminata o è trascorso più di un anno dal suo inizio.
“Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare il pericolo.”