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 Forum D – Unità D5

IL GOVERNO DELLE SOCIETA’ PER AZIONI

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Che cosa accade se uno o più soci si trovano in conflitto di interessi con la società?

Immaginiamo che l’assemblea  della S.p.a.  di  cui siamo soci debba decidere se acquistare un certo immobile oppure un altro simile. Supponiamo, inoltre, che il primo immobile sia di proprietà di un importante azionista della società, il quale cerca da tempo di venderlo.
Non occorre essere profondi conoscitori dell’animo umano per supporre che in assemblea costui voterà per l’acquisto del proprio immobile anche se l’altro fosse migliore.

Per limitare gli effetti di simili scorretti comportamenti l’art. 2373 c.c. dispone che è annullabile la deliberazione approvata con il voto di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. Ma solo se:

  • il voto dei soci in conflitto di interessi è stato numericamente determinante per approvare la decisione,
  • è possibile provare che tale decisione ha causato un danno alla società.
Quali conseguenze comporta la nullità o l’annullabilità delle delibere?

Come qualsiasi dichiarazione negoziale, anche le deliberazioni assembleari possono risultare annullabili o addirittura nulle.
Il problema che si pone in questi casi (del tutto simile a quello relativo alla nullità dell’atto costitutivo) è come rimuovere gli effetti giuridici prodotti dalla delibera invalida.

Per esempio, immaginiamo che l’assemblea  della S.p.a. di cui siamo soci abbia approvato un aumento di capitale con una delibera invalida: come potremo regolare i rapporti con i soggetti che hanno acquistato in buona fede le nuove azioni? Se le hanno impiegate per esprimere il loro voto in successive assemblee dovremmo considerare invalide anche quelle? Se hanno partecipato alla distribuzione dei dividendi, dovranno restituirli?

La complessità della questione e l’esigenza di evitare il permanere di situazioni di incertezza che potrebbero danneggiare l’attività sociale, ha indotto il legislatore a regolare in modo un po’ particolare l’invalidità delle delibere assembleari. Vediamolo.

La delibera è nulla (art. 2379 c.c.) solo se:

  • l’oggetto della decisione è illecito o impossibile;
  • non vi è stata regolare convocazione dell’assemblea o non è stato redatto il verbale.

Nella seconda ipotesi, al chiaro fine di limitare ulteriormente i casi di nullità, l’art. 2379 bis stabilisce che questa può essere sanata:

  • se i soci che non sono stati convocati danno successivamente il loro assenso allo svolgimento dell’assemblea;
  • se il verbale mancante è stato redatto prima dell’assemblea successiva.

L’azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, ma entro un termine massimo di tre anni. Solo nel caso limite in cui la delibera abbia modificato l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, l’impugnazione può essere proposta in ogni tempo.

La delibera è annullabile (art. 2377 c.c.) quando non sono state rispettate le norme poste dalla legge o dallo statuto. Sono annullabili, per esempio:

  • le decisioni assunte nel corso di un’assemblea non regolarmente costituita;
  • oppure assunte senza rispettare i quorum previsti dalla legge.

 

Anche se la delibera viene annullata, avverte però l’art.  2377 comma 7, il negozio concluso con il terzo in buona fede rimane valido

L’annullamento non ha luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge.