Forum D – Unità D5
IL GOVERNO DELLE SOCIETA’ PER AZIONI
► Riepiloghi
L’assemblea è un organo deliberativo composto dai soci che possiedono azioni con diritto di voto.
Secondo quanto dispone l’art. 2363 c.c., può essere convocata in via ordinaria o straordinaria .
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno e delibera su temi che, sebbene di grande importanza, rientrano nella vita normale della società . Dall’elenco contenuto nell’art. 2364 c.c., segnaliamo:
– la nomina e la revoca degli amministratori;
– l’approvazione del bilancio;
– la nomina dei sindaci e, quando è previsto, la scelta del soggetto a cui è demandato il controllo contabile.
Affinché l’assemblea possa validamente deliberare è necessario che partecipino alla riunione, se non tutti i soci (ipotesi abbastanza improbabile) almeno la maggior parte.
La legge stabilisce:
- la percentuale di capitale che deve essere rappresentato dai soci intervenuti in assemblea affinché questa si consideri validamente costituita;
- la percentuale di capitale che deve votare a favore delle proposte contenute nell’ordine del giorno affinché queste si considerino approvate.
I quorum partecipativi e deliberativi sonocontenuti negli artt. 2368 e 2369 c.c.
Agli amministratori della S.p.a. è demandato il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Questa funzione può essere affidata:
- a un amministratore unico
- o a più amministratori che insieme comporranno il consiglio di amministrazione.
Gli amministratori sono eletti dall’assemblea ordinaria, fatta eccezione per i primi che sono nominati nell’atto costitutivo (art. 2383 c.c.).
La durata dell’incarico non può essere superiore a tre anni, ma sono rieleggibili se l’atto costitutivo non prevede diversamente.
Sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo.
Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati.
Nelle società che adottano il sistema di governo tradizionale, la legge prevede la presenza di un organo di controllo chiamato collegio sindacale.
Il collegio sindacale vigila, stabilisce il primo comma dell’art. 2403 c.c.:
- sull’osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale, stabilisce il secondo comma dell’art. 2406 c.c., qualora scopra fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, può convocare l’assemblea affinché questa assuma le decisioni più opportune.
Inoltre (artt. 2377 e 2378 c.c.) può chiedere al Tribunale l’annullamento delle deliberazioni che non siano state prese in conformità della legge e dello statuto.
Il collegio è nominato la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente viene eletto dall’assemblea (art. 2400 c.c.).
I sindaci restano in carica per tre esercizi e possono essere revocati anticipatamente solo per giusta causa e solo se la delibera viene approvata con decreto emesso dal Tribunale dopo aver ascoltato l’interessato.
Nella S.p.a., sono organi del sistema di governo dualistico:
– l’assemblea dei soci;
– il consiglio di gestione;
– il consiglio di sorveglianza.
L’assemblea, come dispone l’art. 2364 bis , quando è convocata in via ordinaria ha il compito di nominare o revocare i consiglieri di sorveglianza; deliberare sulle loro responsabilità; deliberare sulla distribuzione degli utili.
Quando è convocata in via straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Il consiglio di sorveglianza viene eletto dall’assemblea . Le sue funzioni principali sono:
- nominare il consiglio di gestione;
- controllare che questo operi nel rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione;
- promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri gestori che non abbiano operato con la diligenza richiesta dal loro incarico (art. 2409 decies);
- revocare dall’incarico l’intero consiglio di gestione;
- riferire almeno una volta l’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta;
- approvare il bilancio.
Al consiglio di gestione spetta, in via esclusiva, gestire l’impresa societaria e compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
I suoi membri sono nominati dal consiglio di sorveglianza; rimangono in carica per tre esercizi; possono essere rieletti, salvo diversa disposizione dello statuto; possono essere revocati dall’incarico in qualsiasi momento; hanno la rappresentanza generale della società.
Sono organi della S.p.a che adotta il sistema di governo monistico:
- l’assemblea dei soci, che è l’organo deliberativo;
- il consiglio di amministrazione che gestisce l’impresa societaria:
- un comitato di controllo che svolge funzioni di vigilanza.
Nel sistema di governo monistico:
- l’assemblea elegge il consiglio di amministrazione;
- questo sceglie al suo interno, cioè tra i suoi stessi membri, i soggetti che andranno a comporre il comitato di controllo.
All’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, sono assegnate le stesse funzioni (in quanto compatibili) che ad essa competono nel sistema tradizionale.
Gli amministratori, come nel sistema tradizionale, possono essere soci o non soci, hanno l’esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa; sono nominati e possono essere revocati dall’assemblea.
Il comitato di controllo è tenuto a vigilare sull’adeguatezza del sistema organizzativo della società, sul sistema di controllo interno, sul sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti della gestione.
► Approfondimenti
Immaginiamo che l’assemblea della S.p.a. di cui siamo soci debba decidere se acquistare un certo immobile oppure un altro simile. Supponiamo, inoltre, che il primo immobile sia di proprietà di un importante azionista della società, il quale cerca da tempo di venderlo.
Non occorre essere profondi conoscitori dell’animo umano per supporre che in assemblea costui voterà per l’acquisto del proprio immobile anche se l’altro fosse migliore.
Per limitare gli effetti di simili scorretti comportamenti l’art. 2373 c.c. dispone che è annullabile la deliberazione approvata con il voto di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. Ma solo se:
- il voto dei soci in conflitto di interessi è stato numericamente determinante per approvare la decisione,
- è possibile provare che tale decisione ha causato un danno alla società.
Come qualsiasi dichiarazione negoziale, anche le deliberazioni assembleari possono risultare annullabili o addirittura nulle.
Il problema che si pone in questi casi (del tutto simile a quello relativo alla nullità dell’atto costitutivo) è come rimuovere gli effetti giuridici prodotti dalla delibera invalida.
Per esempio, immaginiamo che l’assemblea della S.p.a. di cui siamo soci abbia approvato un aumento di capitale con una delibera invalida: come potremo regolare i rapporti con i soggetti che hanno acquistato in buona fede le nuove azioni? Se le hanno impiegate per esprimere il loro voto in successive assemblee dovremmo considerare invalide anche quelle? Se hanno partecipato alla distribuzione dei dividendi, dovranno restituirli?
La complessità della questione e l’esigenza di evitare il permanere di situazioni di incertezza che potrebbero danneggiare l’attività sociale, ha indotto il legislatore a regolare in modo un po’ particolare l’invalidità delle delibere assembleari. Vediamolo.
La delibera è nulla (art. 2379 c.c.) solo se:
- l’oggetto della decisione è illecito o impossibile;
- non vi è stata regolare convocazione dell’assemblea o non è stato redatto il verbale.
Nella seconda ipotesi, al chiaro fine di limitare ulteriormente i casi di nullità, l’art. 2379 bis stabilisce che questa può essere sanata:
- se i soci che non sono stati convocati danno successivamente il loro assenso allo svolgimento dell’assemblea;
- se il verbale mancante è stato redatto prima dell’assemblea successiva.
L’azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, ma entro un termine massimo di tre anni. Solo nel caso limite in cui la delibera abbia modificato l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, l’impugnazione può essere proposta in ogni tempo.
La delibera è annullabile (art. 2377 c.c.) quando non sono state rispettate le norme poste dalla legge o dallo statuto. Sono annullabili, per esempio:
- le decisioni assunte nel corso di un’assemblea non regolarmente costituita;
- oppure assunte senza rispettare i quorum previsti dalla legge.
Anche se la delibera viene annullata, avverte però l’art. 2377 comma 7, il negozio concluso con il terzo in buona fede rimane valido
L’annullamento non ha luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge.