Forum D – Unità D6
LA SOCIETA’ UNIPERSONALE E LA S.A.P.A
► Riepiloghi
La costituzione della società unipersonale avviene per atto pubblico unilaterale, sia che la società assuma la forma di S.r.l., sia che assuma la forma di S.p.a. (artt. 2463 e 2328 c.c.).
Il notaio che riceve l’atto dovrà trasmetterlo per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese entro venti giorni.
Il socio unico può essere:
– una persona fisica;
– una persona giuridica.
Il capitale sociale deve essere interamente versato al momento della costituzione della società, così come devono essere interamente versate al momento della sottoscrizione le eventuali ricapitalizzazioni, cioè gli aumenti successivi (art. 2464, comma 3).
Il capitale minimo di cui occorre dotare la società, ha lo stesso importo stabilito per le società pluripersonali:
– 10 mila euro per la S.r.l.;
– 120 mila euro per la S.p.a.
Nelle società in accomandita per azioni, secondo quanto dispone l’art. 2452 c.c.:
- i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota di capitale sottoscritta;
- le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Alla S.a.p.a. si applicano, per espresso richiamo dell’art. 2454 c.c., gran parte delle norme che regolano le società per azioni
Norme specifiche sono poste dagli artt. 2452-2461 c.c., nei quali sostanzialmente si dispone che:
- la denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l’indicazione di società in accomandita per azioni;
- l’atto costitutivo deve contenere il nome dei soci accomandatari;
- l’amministrazione della società è affidata di diritto a tutti i soci accomandatari che la conservano senza limiti di tempo;
- i sindaci (o i componenti del consiglio di sorveglianza) sono nominati e revocati dai soli soci accomandanti;
- le modifiche dell’atto costitutivo, dispone l’art. 2460 c.c., devono essere approvate dall’assemblea e devono essere inoltre approvate da tutti i soci accomandatari.
La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è una società di capitalinella quale sono presenti due tipi di soci, detti rispettivamente accomandatari e accomandanti.
I soci accomandatari:
- rispondono solidalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali;
- non possono cedere la propria quota se non con il consenso di tutti i soci o nei casi previsti dall’atto costitutivo;
- possono recedere o essere esclusi dalla società soltanto nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo;
- non possono svolgere attività che siano in concorrenza con quella svolta dalla società;
- se l’atto costitutivo non dispone diversamente hanno tutti disgiuntamente l’amministrazione e la rappresentanza della società.
La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è una società di capitalinella quale sono presenti due tipi di soci, detti rispettivamente accomandatari e accomandanti.
I soci accomandanti non partecipano alla gestione dell’impresa. Essi hanno tuttavia diversi diritti tra i quali:
- il diritto partecipare alla divisione degli utili;
- il diritto partecipare alle decisioni che comportino modifiche dell’atto costitutivo;
- il diritto partecipare alla nomina o alla revoca degli amministratori;