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 Forum D – Unità D7

BILANCIO, LIBRI SOCIALI ED ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

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Ulteriori informazioni sui principi di bilancio

Nelle società di capitali la compilazione del bilancio deve seguire norme molto rigorose. E altrettanto rigorosi sono i controlli a cui deve essere sottoposto questo documento prima che ne venga deliberata l’approvazione.

La ragione di tanta cautela è nel fatto che il bilancio è il documento riassuntivo nel quale è possibile leggere, nel modo più completo, le vicende della società e, in certa misura, prevederne il futuro.

Il bilancio può rivelare:

  • agli azionisti come è stata gestita l’impresa societaria (in perdita, con profitto, con quale profitto);
  • ai creditori quanta fiducia accordare alla società;
  • al fisco l’entità degli utili da sottoporre ad imposta;
  • ai risparmiatori la convenienza ad acquistare le azioni, le obbligazioni o altri strumenti finanziari della società.

Il codice civile, negli artt. 2423-2435 bis regola in modo minuzioso (secondo le indicazioni della IV direttiva comunitaria) la predisposizione e l’approvazione del bilancio della S.p.a.
Le medesime norme sono applicabili, con poche varianti, anche alla S.r.l. e alla S.a.p.a.

Stabilisce l’art. 2423 c.c. che il bilancio di esercizio, predisposto dagli amministratori, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Esso deve riportare:

  • all’attivo il valore dei beni della società (impianti, macchinari, scorte di magazzino, ecc.) e dei crediti;
  • al passivo il valore del capitale, delle riserve, degli ammortamenti, degli utili e dei debiti (verso le banche, verso i fornitori, verso gli obbligazionisti).

La differenza tra l’attivo e il passivo costituisce il patrimonio netto della so­cietà.

   Il conto economico espone analiticamente, in due diverse sezioni (dette anche poste) le voci dei ricavi e dei costi, per mostrare come si sono formati utili o perdite nell’esercizio.

   La nota integrativa ha una funzione complementare rispetto alle altre due parti. Essa, secondo quanto si legge nel lungo art. 2427 c.c., fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico, come la composizione interna delle singole voci, l’elenco delle partecipazioni, il numero medio dei dipendenti, i compensi degli amministratori e dei sindaci, il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni, il numero e il valore nominale delle obbligazioni convertibili, degli altri strumenti finanziari emessi e così via.

Il bilancio, aggiunge l’art. 2423 c.c., , deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Il bilancio deve essere redatto in euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro .
Nella redazione del bilancio, precisa l’art. 2423 bis, devono essere osservati i seguenti princìpi:

  • la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
  • si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
  • si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
  • si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  • gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

Il bilancio per le S.p.a , stabilisce l’art. 2429 c.c.,  deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. 
Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

L’art. 2435-bis prevede la possibilità di redigere un bilancio in forma abbreviata.

Tale possibilità è consentita alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Ulteriori informazioni sui principi IAS

Con il regolamento comunitario 1606 del 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recepito i principi contabili internazionali denominati International Financial Reporting Standards (IFRS) precedentemente denominati International Accounting Standards – (IAS)) adottati dall’organismo internazionale di normalizzazione contabile International Accounting Standards Board (IASB) con sede a Londra.

La ragione di tale adozione è nell’esigenza di armonizzare l’informazione finanziaria delle società, quotate in borsa per tutelare gli investitori.

Mediante l’applicazione di principi contabili internazionali, si intende infatti preservare la fiducia nei mercati finanziari agevolando al tempo stesso la negoziazione transfrontaliera ed internazionale dei valori mobiliari.

L’art. 5 del regolamento comunitario n. 1606/2002 ha lasciato la facoltà agli Stati membri di autorizzare o obbligare
l’utilizzo dei princìpi contabili internazionali:
alle società quotate, relativamente al bilancio d’esercizio;
a tutte le società non quotate sia per il bilancio d’esercizio, sia per il bilancio consolidato.

In Italia la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge Comunitaria 2003) resa esecutiva con d.lg. 38 del 2005 ha posto l’obbligo di adottare i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato:
delle società quotate;
delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico; delle imprese di assicurazione;
delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza.

L’applicazione degli IAS/IFRS è, invece, facoltativa nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società non quotate.

E’ esclusa nella redazione del bilancio d’esercizio delle imprese di assicurazione non quotate e per il bilancio d’esercizio delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.