Forum D – Unità D8
I GRUPPI SOCIETARI E L'INVESTIMENTO MOBILIARE
► Riepiloghi
Se l’attività societaria è molto ampia e investe diverse realtà produttive, è conveniente operare un frazionamento del rischio costituendo un gruppo societario con a capo una società madre detta anche capogruppo o holding.
La capogruppo o holding, si dice:
- pura se si limita soltanto a gestire il pacchetto azionario delle società controllate;
- mista se esercita attività d’impresa ed in più gestisce il pacchetto azionario delle società controllate.
Il gruppo societario può essere organizzato in modi diversi. Per esempio secondo una struttura piramidale in cui la società A controlla (possedendone il pacchetto azionario di maggioranza) le società B e C le quali, rispettivamente, controllano le società D, E, F e G, H, I.
Oppure secondo una struttura a stella in cui la società A controlla le società B, C, D, E, F, G, e così via.
Il bilancio consolidato, nei gruppi societari, rappresenta, in un unico documento, la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società controllante e delle società controllate.
Questo documento ha valore prevalentemente informativo e non comporta una rideterminazione degli utili risultanti dai bilanci delle diverse società.
Imprese multinazionali sono chiamate le imprese che organizzano la loro produzione in due o più paesi.
La formula più impiegata è quella del gruppo societario.
La società madre (o holding) acquista o fonda in Paesi stranieri, altre imprese in forma societaria (dette filiali o partecipate) delle quali mantiene il controllo azionario.
Le ragioni possibili sono molte ma le più comuni sono sostanzialmente due:
– penetrare più facilmente i mercati stranieri;
– abbattere i costi di produzione.
L’Opa è un’offerta di acquisto che un soggetto pubblicamente rivolge a chiunque intenda vendere (a un prezzo prestabilito) titoli di una determinata società quotata sui mercati regolamentati.
Coloro che effettuano un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, dispone l’art. 102 del T.U. sull’intermediazione finanziaria, debbono darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta.
I tipi di Opa previsti dagli artt. 105-112 del T.U. sull’intermediazione finanziaria, sono tre:
– l’Opa totalitaria;
– l’Opa preventiva;
– l’Opa residuale
L’OPV è l’offerta pubblica di vendita . Chi voglia offrire in sottoscrizione titoli azionari e obbligazionari di nuova emissione o voglia offrire in vendita titoli già circolanti nel mercato deve attenersi a quanto dispongono gli artt. 94-101 del T.U. sull’intermediazione finanziaria.
In generale, secondo quanto dispone la legge, chi intende sollecitare gli investitori all’acquisto di propri prodotti finanziari, deve darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando un prospetto destinato alla pubblicazione.
Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente nonché sui prodotti finanziari e sui diritti che questi attribuiscono.
Sim è una sigla che significa società di intermediazione mobiliare.
Si tratta di società per azioni, iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob, abilitate ad offrire ai clienti servizi di investimento finanziario.
Alle Sim l’investitore può chiedere:
- di concludere per suo conto e su sua indicazionedeterminati investimenti finanziari (questa operazione si chiamanegoziazione per conto terzi di strumenti finanziari);
- di gestire un portafoglio d’investimento. In questo caso sarà la Sim a decidere, secondo criteri di professionalità, il modo più vantaggioso d’impiegare il denaro.
Le società di gestione solitamente gestiscono il risparmio istituendo fondi comuni d’investimento.
I fondi comuni d’investimento nascono e operano nel modo di seguito descritto:
- una società di gestione, autorizzata e controllata dalla Consob, rende pubblica l’iniziativa di costituire un fondo;
- i risparmiatori che vogliono partecipare versano le loro quote presso la banca indicata dalla società di gestione;
- la società gestisce il denaro indicando alla banca depositaria, di volta in volta, quali titoli acquistare e quali vendere.
Sicav è una sigla che significa Società di investimento a capitale variabile.
Oggetto delle Sicav è l’investimento collettivo in strumenti finanziari operato impiegando il capitale che è stato raccolto mediante offerta al pubblico le proprie azioni.
In queste società l’aumento del capitale mediante emissione di nuove azioni non deve essere approvato dall’assemblea ma rientra nell’attività normale della società. Questa, ad intervalli periodici, rimborsa le azioni ai soci e ne emette di nuove per operare nuovi investimenti.
Se il prezzo a cui le azioni vengono rimborsate è superiore al prezzo pagato, il socio avrà realizzato un guadagno, nel caso opposto avrà subito una perdita.
I contratti a pronti (o per contanti) sono così chiamati perché prevedono il pagamento del titolo prontamente, cioè entro pochi giorni dalla loro conclusione (per l’acquisto di azioni è stabilito un limite di tre giorni lavorativi).
Notevolmente più complesso e più rischioso è invece l’investimento operato per mezzo dei cosiddetti contratti derivati.
I contratti derivati assumono questo nome perché il modo in cui dovranno essere adempiuti deriva (cioè dipende) dall’andamento di alcuni titoli su un mercato sottostante, che generalmente è il mercato a pronti.
I più diffusi contratti derivati In Italia sono:
- i contratti a termine su indice di borsa, in inglese chiamati stock index futures o, più semplicemente, future;
- i contratti di opzione.
Il riporto, stabilisce l’art. 1548 c.c., è il contratto con il quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà all’altra (riportatore) titoli di credito di una determinata specie a un determinato prezzo e questa assume l’obbligo di restituirgli altrettanti titoli della stessa specie alla scadenza convenuta.
Ragionevolmente per riacquistarli si dovrà pagare un maggior prezzo e la differenza, detta riporto, sarà il lucro realizzato dal riportatore.
Insider trading è chiamata la speculazione operata da chi possiede informazioni privilegiate.
Contro l’abuso di informazioni privilegiate l’art. 184 del T.U. sull’intermediazione finanziaria dispone sanzioni pecuniarie e detentive.
L’aggiotaggio consiste nella divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli.
Per esempio, viene diffusa ad arte la voce di una prossima fusione della società con una più grande al fine di far salire il valore dei titoli e speculare sulla differenza.
Tale comportamento costituisce un reato che l’art. 2637 c.c. punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
► Approfondimenti
Quando la controllata acquista azioni della controllante
Operazioni poco limpide, in tema di partecipazioni incrociate, possono essere condotte facendo acquistare, da una società controllata, azioni della società controllante.
A titolo di esempio immaginiamo di voler operare nel settore turistico e a questo scopo supponiamo di aver costituito, con un gruppo di amici, la «Vacanze in montagna S.p.a.», conferendole un capitale sociale di un milione di euro.
La nostra società utilizza immediatamente il milione di euro per costituire il capitale della «Vacanze al mare S.p.a.» della quale verrà così a possedere l’intero pacchetto azionario.
Ora supponiamo che la «Vacanze al mare» impieghi il suo capitale per acquistare sul mercato (cioè, in pratica, da noi e dai nostri amici) tutte le azioni della «Vacanze in montagna».
Vediamo che cosa hanno prodotto queste operazioni:
- la «Vacanze al mare» ha restituito, a noi e ai nostri amici, il milione di euro che inizialmente avevamo versato per costituire la «Vacanze in montagna» e le due società si trovano ad operare sul mercato con un capitale dichiarato di un milione di euro ciascuna;
- ma in caso di fallimento i creditori troverebbero nelle casse dell’una soltanto azioni dell’altra e viceversa; cioè null’altro che carta.
Naturalmente si tratta di un esempio estremo, ma utile a capire come l’acquisto reciproco di azioni effettuato con il capitale sociale comporti un annullamento totale o parziale del capitale stesso. Per tale ragione il primo comma dell’art. 2359 bis stabilisce che la società controllata può acquistare azioni della controllante solo con gli utili o con le riserve disponibili facendo salvo il capitale sociale.
Come la società controllata potrebbe dominare la controllante
Proseguendo l’esempio precedente immaginiamo che l’amministratore unico della «Vacanze al mare S.p.a.» abbia fatto acquistare alla società, con il regolare impiego degli utili, la maggioranza azionaria della propria holding, cioè della «Vacanze in montagna S.p.a.». Con una tale operazione egli avrà costruito intorno a sé una fortezza inespugnabile. Vediamo perché. Come rappresentante dell’azionista di maggioranza il suo voto sarà ora determinante nell’assemblea della «Vacanze in montagna» e potrà utilizzarlo per nominare amministratore unico se stesso. In tal modo controllerà l’assemblea della «Vacanze al mare» come amministratore e rappresentante della holding e controllerà l’assemblea della holding come amministratore unico e rappresentante della «Vacanze al mare», cioè dell’azionista di maggioranza.
Anche questo esempio, come il precedente, configura un’ipotesi estrema, ma è comunque utile per capire come il formarsi di simili nodi di potere debba essere assolutamente evitato. A questo fine il quinto comma dell’art. 2359 bis opportunamente dispone che la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nell’assemblea di questa.
Quali effetti produce la sottoscrizione reciproca di azioni
Raggiri ancora più pericolosi di quelli sopra esposti, potrebbero realizzarsi se più società costituissero o aumentassero i capitali sottoscrivendosi reciprocamente le azioni di nuova emissione.
Immaginiamo che la holding di un gruppo societario attivo nel settore alimentare, la «Mangiare tanto S.p.a.», voglia costituire una nuova società, la «Digerire bene S.p.a.» Vediamo come si potrebbe tentare di condurre l’operazione in frode ai creditori. La «Mangiare tanto», che dispone di un capitale di 300 000 euro, sottoscrive 200 000 euro in azioni di nuova emissione della «Digerire bene».
Subito dopo delibera un aumento del proprio capitale che passa da 300 000 a 500 000 euro.
A fronte di tale aumento emette azioni per 200 000 euro che vengono subito acquistate dalla «Digerire bene» con il proprio capitale.
Il risultato dell’operazione è il seguente:
- la «Digerire bene» risulta avere un capitale di 200 000 euro mentre in realtà non ha un euro in cassa.
- La «Mangiare tanto» risulta avere un capitale di 500 000 euro ma in realtà dispone solo di 300 000 euro più 200 000 euro in azioni di una società (la «Digerire bene») priva di un capitale reale.
Per evitare che ciò accada l’art. 2360 cc stabilisce che è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale sociale mediante sottoscrizione reciproca di azioni
Le false comunicazioni sono punite, stabilisce l’art. 2621 c.c. (come modificato nel dicembre 2005 dalla legge a tutela del risparmio) con l’arresto fino a due anni, ma solo se si dimostra che i supposti autori:
– hanno agito con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
– al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.