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 Forum D – Unità D8

I GRUPPI SOCIETARI E L'INVESTIMENTO MOBILIARE

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Quali possono essere gli effetti perversi delle partecipazioni incrociate?

Quando la controllata acquista azioni della controllante
Operazioni poco limpide, in tema di partecipazioni incrociate, possono essere condotte facendo acquistare, da una società controllata, azioni della società controllante.
A titolo di esempio immaginiamo di voler operare nel settore turistico e a questo scopo supponiamo di aver costituito, con un gruppo di amici, la «Vacanze in montagna S.p.a.», conferendole un capitale sociale di un milione di euro.
La nostra società utilizza immediatamente il milione di euro per costituire il capitale della «Vacanze al mare S.p.a.» della quale verrà così a possedere l’intero pacchetto azionario.
Ora supponiamo che la «Vacanze al mare» impieghi il suo capitale per acquistare sul mercato (cioè, in pratica, da noi e dai nostri amici) tutte le azioni della «Vacanze in montagna».
Vediamo che cosa hanno prodotto queste operazioni:

  • la «Vacanze al mare» ha restituito, a noi e ai nostri amici, il milione di euro che inizialmente avevamo versato per costituire la «Vacanze in montagna» e le due società si trovano ad operare sul mercato con un capitale dichiarato di un milione di euro ciascuna; 
  • ma in caso di fallimento i creditori troverebbero nelle casse dell’una soltanto azioni dell’altra e viceversa; cioè null’altro che carta.
     

Naturalmente si tratta di un esempio estremo, ma utile a capire come l’acquisto reciproco di azioni effettuato con il capitale sociale comporti un annullamento totale o parziale del capitale stesso. Per tale ragione il primo comma dell’art. 2359 bis stabilisce che la società controllata può acquistare azioni della controllante solo con gli utili o con le riserve disponibili facendo salvo il capitale sociale.

Come la società controllata potrebbe dominare la controllante
Proseguendo l’esempio precedente immaginiamo che l’amministratore unico della «Vacanze al mare S.p.a.» abbia fatto acquistare alla società, con il regolare impiego degli utili, la maggioranza azionaria della propria holding, cioè della «Vacanze in montagna S.p.a.». Con una tale operazione egli avrà costruito intorno a sé una fortezza inespugnabile. Vediamo perché. Come rappresentante dell’azionista di maggioranza il suo voto sarà ora determinante nell’assemblea della «Vacanze in montagna» e potrà utilizzarlo per nominare amministratore unico se stesso. In tal modo controllerà l’assemblea della «Vacanze al mare» come amministratore e rappresentante della holding e controllerà l’assemblea della holding come amministratore unico e rappresentante della «Vacanze al mare», cioè dell’azionista di maggioranza.
Anche questo esempio, come il precedente, configura un’ipotesi estrema, ma è comunque utile per capire come il formarsi di simili nodi di potere debba essere assolutamente evitato. A questo fine il quinto comma dell’art. 2359 bis opportunamente dispone che la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nell’assemblea di questa.

Quali effetti produce la sottoscrizione reciproca di azioni
Raggiri ancora più pericolosi di quelli sopra esposti, potrebbero realizzarsi se più società costituissero o aumentassero i capitali sottoscrivendosi reciprocamente le azioni di nuova emissione.
Immaginiamo che la holding di un gruppo societario attivo nel settore alimentare, la «Mangiare tanto S.p.a.», voglia costituire una nuova società, la «Digerire bene S.p.a.» Vediamo come si potrebbe tentare di condurre l’operazione in frode ai creditori. La «Mangiare tanto», che dispone di un capitale di 300 000 euro, sottoscrive 200 000 euro in azioni di nuova emissione della «Digerire bene».
Subito dopo delibera un aumento del proprio capitale che passa da 300 000 a 500 000 euro.
A fronte di tale aumento emette azioni per 200 000 euro che vengono subito acquistate dalla «Digerire bene» con il proprio capitale.
Il risultato dell’operazione è il seguente: 

  • la «Digerire bene» risulta avere un capitale di 200 000 euro mentre in realtà non ha un euro in cassa. 
  • La «Mangiare tanto» risulta avere un capitale di 500 000 euro ma in realtà dispone solo di 300 000 euro più 200 000 euro in azioni di una società (la «Digerire bene») priva di un capitale reale.
     

Per evitare che ciò accada l’art. 2360 cc stabilisce che è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale sociale mediante sottoscrizione reciproca di azioni

Quali sanzioni sono previste per il reato di false comunicazioni sociali?
Questo tipo di reato consiste nell’esposizione, in bilanci, relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero e idonei a indurre in errore i soci e il pubblico sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (art. 2621 c.c.).

Le false comunicazioni sono punite, stabilisce l’art. 2621 c.c. (come modificato nel dicembre 2005 dalla legge a tutela del risparmio) con l’arresto fino a due anni, ma solo se si dimostra che i supposti autori:
– hanno agito con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.