Forum D – Unità D9
TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE DELLA SOCIETA'
► Riepiloghi
In generale (e nel rispetto delle norme poste a garanzia dei creditori sociali) tutte le società, già costituite e operanti, possono essere trasformate in società di altro tipo.
Si può trasformare:
- una Società in nome collettivo in Società in accomandita semplice, in Società a responsabilità limitata, in Società per azioni o in accomandita per azioni;
- oppure si può seguire il percorso inverso;
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione da società di persone a società di capitali, stabilisce l’art. 2500 ter :
- deve essere approvata dalla maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili;
- il patrimonio della vecchia società diventerà il capitale della nuova;
- ai soci che hanno espresso parere contrario spetta il diritto di recesso.
In generale (e nel rispetto delle norme poste a garanzia dei creditori sociali) tutte le società, già costituite e operanti, possono essere trasformate in società di altro tipo.
Si può trasformare:
- una Società in nome collettivo in Società in accomandita semplice, in Società a responsabilità limitata, in Società per azioni o in accomandita per azioni;
- oppure si può seguire il percorso inverso;
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, stabilisce l’art. 2500 sexies, la deliberazione della trasformazione di una società di capitali in società di persone è adottata dall’assemblea con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto.
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione
La fusione è il procedimento mediante il quale due o più società si trasformano in una sola.
Può eseguirsi:
- mediante la costituzione di nuova società che assorbe le altre (fusione in senso stretto);
- mediante l’incorporazione di una o più società in un’altra più grande detta incorporante (è la fusione per incorporazione, l’ipotesi più frequente).
La nuova società o la società incorporante, stabilisce l’art. 2504 bis, assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.
Si ha una scissione quando una società si divide in due o più società trasferendo ad esse, in tutto o in parte, il suo patrimonio.
Ai soci della società scissa vengono assegnate quote o azioni delle società beneficiarie in cambio delle quote o delle azioni che essi stessi possedevano.
La società che si scinde può:
– conservare il controllo sulle società scisse
– oppure può alienare le nuove società.
Gli effetti della scissione decorrono dal momento della iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese.
► Approfondimenti
La fusione è il procedimento mediante il quale due o più società si trasformano in una sola.
La fusione di più società può eseguirsi, stabilisce l’art. 2501 c.c.:
- mediante la costituzione di nuova società che assorbe le altre (fusione in senso stretto);
- oppure (ed è l’ipotesi più frequente) mediante l’incorporazione di una o più società in un’altra più grande detta incorporante (fusione per incorporazione).
In entrambi i casi la fusione provoca alcuni rilevanti effetti:
- i soci delle società partecipanti alla fusione entrano a far parte della nuova società o della società incorporante;
- i patrimoni delle società interessate all’operazione si fondono;
- la nuova società o la società incorporante, stabilisce l’art. 2504 bis, assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.
Gli effetti sopra descritti possono determinare qualche problema. Consideriamo due ipotesi.
Immaginiamo di possedere il 12% delle azioni di una società e supponiamo che questa venga incorporata da un’altra che denuncia un patrimonio doppio. Secondo un semplice calcolo aritmetico la nostra partecipazione alla nuova società dovrebbe scendere al 4%. E fin qui è tutto regolare. Ma siamo sicuri che il rapporto di cambio tra i patrimoni sia realmente di due a uno e che non vi sia stata una sottovalutazione del patrimonio della nostra società? La questione è di grande rilevanza perché se il rapporto reale di cambio fosse, ad esempio, uno a uno, la nostra partecipazione nella nuova società salirebbe al 6%.
Come seconda ipotesi immaginiamo di non essere soci ma creditori di una società alla quale abbiamo concesso un considerevole prestito fidando sul suo cospicuo patrimonio sociale. E supponiamo che questa voglia ora incorporare una società dissestata e assediata dai creditori. Se i patrimoni si fondono noi dovremmo dividere con costoro la garanzia in base alla quale abbiamo concesso il nostro credito. Sarebbe giusto tutto ciò?
Per prevenire tentativi di frode e per evitare palesi ingiustizie il codice, negli artt. 2501 ss., sottopone le fusioni societarie ad una complessa procedura volta a fornire ai soci e ai creditori le maggiori garanzie. Tale procedura è così riassumibile.
- Gli amministratori delle società destinate a fondersi predispongono un progetto di fusione che viene iscritto nel registro delle imprese.
- Il progetto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa nella quale sono esposte le ragioni dell’operazione e, soprattutto, i criteri in base ai quali è stato fissato il rapporto di cambio. La relazione deve essere convalidata da un’ulteriore relazione redatta da esperti nominati dal presidente del tribunale.
- Progetto e relazione, insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi, sono posti a disposizione dei soci in modo che questi possano prenderne visione e controllare che l’operazione non sia condotta in danno delle loro ragioni.
- La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.
- Le delibere di fusione sono rese pubbliche mediante inscrizione nel registro delle imprese e nei due mesi successivi i creditori che ritengano pregiudicate le proprie ragioni possono fare opposizione al tribunale.
- Se l’opposizione viene respinta oppure se sono trascorsi due mesi dalla pubblicazione senza che vi siano state opposizioni, le società possono procedere, per atto pubblico, alla stipulazione dell’atto di fusione. Questo dovrà essere iscritto nel registro delle imprese e l’iscrizione avrà effetto costitutivo del nuovo assetto societario.